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Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD) e l’estensione della responsabilità da reato dell’ente agli illeciti penali in materia di accise

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, contenete “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte dirette sulla produzione e sui consumi”.

Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD), entrato in vigore già il 4 ottobre, ha abrogato il previgente Testo Unico (D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973), andandolo a sostituire con una normativa aggiornata alle ultime disposizioni a livello comunitario, più chiara e lineare in ragione della sensibile riduzione del corpo normativo (si è passati dai 352 articoli previsti dal vecchio T.U. agli attuali 122).

Tra le novità più importanti, oltre alla telematizzazione e semplificazione delle procedure doganali e il potenziamento delle attività di controllo e verifica (perseguita, tra l’altro, attraverso l’accentuazione della collaborazione tra Autorità doganali dell’Unione Europea e i paesi terzi nonché con l’istituzione di uno sportello unico doganale), risalta l’introduzione dei reati previsti dal Testo Unico delle accise (d.lgs. 504/1995) nell’alveo dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231 del 2001.

Alla stregua di tale innesto, la commissione dei reati in materia di accise, oltre a comportare la responsabilità penale della persona fisica autrice del rato, potrà determinare l’insorgere della c.d. responsabilità da reato dell’ente, chiamato a rispondere direttamente di tali illeciti allorquando vengano perpetrati da un soggetto intraneo (apicale o subordinato) nel suo interesse e/o vantaggio e lo stesso ente non si sia dotato di un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenirne la commissione.

Per tali ipotesi criminose sono previste per l’ente sanzioni sia pecuniarie sia interdittive. Tra queste ultime rientrano l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione degli illeciti.

Si tratta, dunque, di una novità normativa che avrà un notevole impatto per le imprese che importano o comunque commerciano beni soggetti ad accise (quali tabacchi, alcolici, prodotti energetici e oli lubrificanti).

L’intervento legislativo ha previsto, inoltre, l’ampliamento delle misure interdittive applicabili all’ente nelle ipotesi di contrabbando, già previste dal decreto 231, con omesso versamento di imposte o diritti di confine, potendo essere applicate anche a questa fattispecie, oltre alle sanzioni già previste (tra cui il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi), anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

È dunque fondamentale, per le imprese che non vi abbiano già provveduto, adoperarsi per integrare i propri modelli organizzativi con specifici protocolli e presidi volti ad evitare la commissione dei nuovi reati-presupposto.

ADR, forte della sua esperienza pluriennale e consolidata nell’assistenza delle Imprese nella implementazione e gestione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal “decreto 231”, può aiutare le aziende clienti ad analizzare il grado rischio di commissione di tali reati all’interno delle proprie realtà organizzative e ad implementare specifiche procedure e protocolli idonei alla loro prevenzione.

Regolamento UE in materia di deforestazione (EUDR): nuova deadline per l’adeguamento

By News
  1. La nuova deadline.

Lo scorso 14 novembre il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la proposta della Commissione Europea di rinviare di un anno l’applicazione del Regolamento UE in materia di deforestazione – EUDR (Reg. UE n. 2023/1115). Esso, mirando a garantire che alcuni prodotti esportati ed importati da e verso l’Unione (o anche semplicemente messi a disposizione del mercato comunitario) non provengano da terreni oggetto di deforestazione, impone nuovi ed importanti obblighi in capo alle imprese ed all’intera filiera produttiva.

In recepimento delle forti preoccupazioni espresse dagli Stati membri, dai Paesi terzi e dalle varie parti coinvolte in ordine all’impossibilità di provvedere ad una effettiva attuazione delle nuove disposizioni già a partire dal 30 dicembre 2024, così come originariamente previsto, sono dunque state ampliate le tempistiche per l’applicazione della nuova normativa, al fine di permettere alle imprese e alle autorità competenti di prepararsi al meglio.

In particolare, in seguito alla modifica, operatori e commercianti avranno tempo sino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi, mentre le PMI potranno provvedere entro il 30 giugno 2026.

Ma cosa prevede il Regolamento?

  1. Il Regolamento in breve: contesto, obiettivi e disciplina di fondo.

La deforestazione e il degrado forestale avanzano ad un ritmo incalzante, contribuendo al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. La principale causa del fenomeno è da rintracciarsi nell’espansione dei terreni agricoli connessa alla produzione di materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. L’UE, essendo tra i maggiori consumatori di tali materie prime, ha dunque deciso di ridurre il proprio contributo alla deforestazione e al degrado forestale facendo in modo che gli unici prodotti “abilitati” a circolare all’interno del proprio mercato siano quelli “a deforestazione zero”.

In quest’ottica, il Regolamento, entrato in vigore a giugno 2023, va a regolamentare l’immissione sul mercato dell’Unione e l’esportazione di prodotti che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e, in particolare, impone un divieto totale di circolazione per tutte le merci ed i beni che non soddisfano le seguenti tre condizioni:

  • siano a deforestazione zero;
  • siano stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione;
  • siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Dette misure si inseriscono nell’alveo della strategia UE per la promozione di una crescita economica sostenibile che spinga le imprese a considerare nelle proprie scelte economiche anche valutazioni su rischi ambientali e sociali, imponendo alle stesse importanti obblighi di Due diligence e trasparenza.

  1. A chi si applica?

Il Regolamento si applica a due tipologie di soggetti:

  • gli operatori: intendendosi per essi “la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta”;
  • i commercianti: intendendosi per questi ultimi “la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato”.
  1. I nuovi obblighi di Due diligence.

Ai sensi del Regolamento, i prodotti conformi, che in quanto tali possono essere importati, commercializzati o esportati, sono quelli “a deforestazione zero”, prodotti in conformità alla legislazione vigente nel Paese di produzione e coperti da una “dichiarazione di dovuta diligenza”.

Operatori e commercianti dovranno dunque attuare un efficace sistema di Due diligence, nell’ambito del quale occorrerà che gli stessi provvedano a:

  • raccogliere informazioni rilevanti, vale a dire documenti e dati adeguati e verificabili dai quali si possa desumere che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (tra questi, in particolare, la tipologia e quantità di prodotto, il Paese di produzione e la geolocalizzazione dell’appezzamento o degli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte);
  • valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale;
  • laddove le valutazioni compiute abbiano condotto a ritenere che il rischio sia significativo, mettere in atto una serie di misure per l’attenuazione di detto rischio, sino a che lo stesso non abbia raggiunto un livello quantomeno “trascurabile”;
  • laddove il rischio di non conformità sia (originariamente o per l’effetto delle misure di attenuazione) “nullo o trascurabile”, emettere una dichiarazione di dovuta diligenza da caricare sul portale telematico appositamente predisposto.

Si potrà commercializzare i prodotti solamente nel caso in cui si sia giunti alla conclusione che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile.

Per il caso in cui i Paesi di produzione rientrino tra quelli non classificati “ad alto rischio”, gli operatori ed i commercianti potranno attuare una Due diligence semplificata, dovendo provvedere a raccogliere le informazioni relative ai Paesi di produzione, ma senza dover effettuare la valutazione del rischio e la eventuale attuazione delle misure di attenuazione.

  1. Quali sanzioni?

Il Regolamento porta con sé un importante apparato sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo. Inoltre, i prodotti non conformi ed i relativi introiti potranno essere oggetto di confisca e l’operatore economico potrà essere attinto da un provvedimento di esclusione temporanea dall’accesso a finanziamenti pubblici, gare, concessioni e sovvenzioni.

  1. Cosa può fare ADR per i propri Clienti?

Il Team di ADR può supportare i propri Clienti lungo tutte le fasi necessarie alla soddisfazione dei requisiti di conformità previsti dal Regolamento. In particolare, la Società è in grado di:

  • condurre un adeguato Risk Assessment volto a comprendere il livello di coinvolgimento dell’Impresa e delle singole unità produttive nelle aree d’applicazione del Regolamento ed effettuare un attento screening dei prodotti in relazione a quanto considerato dalla normativa;
  • definire, sulla base delle valutazioni svolte, un’adeguata tabella di marcia che consenta di individuare le singole azioni da porre in essere per adeguarsi in tempo utile ai nuovi obblighi;
  • implementare un efficace sistema di Due diligence, integrato nei vari processi coinvolti;
  • implementare un adeguato sistema di controllo e aggiornamento che consenta di effettuare check continui con riguardo agli sviluppi normativi e alla idoneità delle misure adottate;
  • realizzare e condurre una valida formazione sui nuovi obblighi di Due diligence rispetto alle singole funzioni coinvolte.

Download del software non licenziato da parte del dipendente: cosa rischia l’Azienda?

By News

Ad oggi la tecnologia rappresenta per le aziende uno strumento irrinunciabile. Le infrastrutture informatiche e telematiche garantiscono un grado di efficienza elevato lungo tutte le fasi produttive. Eppure, tali strumenti portano con loro anche una gran mole di rischi che non sempre paiono adeguatamente valutati da imprenditori e manager.

Se da un lato i rischi rispetto ai quali l’impresa può risultarne diretta danneggiata (i c.d. rischi esterni) sembrerebbero essere oggi largamente conosciuti e discretamente affrontati (si pensi ad un attacco informatico volto a carpire informazioni rilevanti); dall’altro, i rischi c.d. esterni, provenienti da soggetti appartenenti o comunque direttamente collegati all’azienda (dipendenti o fornitori), sono ancora molto spesso sottovalutati, pur potendo esporre l’azienda a varie forme di responsabilità, in primis nei confronti dei terzi danneggiati.

Sotto quest’ultimo profilo, negli ultimi anni ha acquisito una particolare rilevanza il tema dei software scaricati senza licenza da parte del dipendente e all’interno del PC aziendale.

Ad una maggiore implementazione dei controlli da parte delle Software House corrisponde, infatti, una sempre più elevata sensibilità dei Giudici con riguardo al fenomeno.

Ma è bene procedere con ordine.

  1. Conseguenze legali connesse all’utilizzo del software

L’utilizzo del software protetto senza le necessarie licenze e autorizzazioni può avere conseguenze sia sul piano civile sia sul piano prettamente sanzionatorio, amministrativo e finanche penale, a seconda che l’attività venga posta in essere con o senza il fine di trarne profitto.

Lato civilistico, il download e l’utilizzo del software non licenziato espongono il soggetto agente e l’azienda (nel caso in cui si tratti di dipendente o soggetto alla stessa appartenente) all’obbligo di risarcire il danno nei confronti della Software House.

Sul lato strettamente sanzionatorio, la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) distingue tra:

  • chi “duplica, importa, detiene, distribuisce o vende” il software senza licenza al fine di trarne profitto: in tal caso, si profila un’ipotesi di responsabilità penale, essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 ad euro 15.493.
  • e chi “utilizza, duplica, riproduce, acquista o noleggia supporti informatici” senza che vi sia scopo di profitto o lucro:per quest’ultimo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154,00 per ogni singola violazione, oltre alle sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un giornale a diffusione nazionale. Sono poi previsti aggravamenti per i casi di recidiva e di grandi quantità di copie piratate.

Secondo la giurisprudenza, il download e l’utilizzo illecito del software all’interno dell’organizzazione imprenditoriale e commerciale, in quanto attività effettuate a scopo di lucro, deve sempre ritenersi attuato allo scopo di trarne un profitto, consistente innanzitutto nel risparmio di costi ottenuto in forza del mancato pagamento della licenza.

  1. La responsabilità dell’Impresa: dall’obbligo di risarcire il danno alla responsabilità da reato dell’ente.

Per il caso del dipendente che scarica sul PC aziendale un software non licenziato, dunque, la responsabilità si estende anche all’impresa.

Sul piano civile, negli ultimi anni la giurisprudenza ha ricostruito un sistema di responsabilità articolato su più livelli che coinvolge sia la persona giuridica sia i singoli soggetti che rivestono ruoli apicali.

La tendenza è quella di riconoscere una responsabilità diretta dell’azienda ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche indiretta ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Inoltre, i giudici sono sempre più inclini a riscontrare una responsabilità diretta per danni in capo al singolo Amministratore, anche quando questi dimostri di non aver avuto la minima conoscenza della presenza dei software non licenziati nei device aziendali. La responsabilità, infatti, viene in tal caso ricostruita alla stregua di una culpa in vigilando, per omesso controllo circa la liceità delle dotazioni informatiche dell’azienda.

Peraltro, la giurisprudenza ha di molto ampliato il concetto di danno risarcibile, ritenendovi compreso, oltre al lucro cessante (pari al valore delle licenze non pagate), anche il danno morale in misura equivalente al danno patrimoniale.

Il download e l’utilizzo del software piratato all’interno dei PC aziendali può addirittura portare al riconoscimento in capo all’azienda della c.d. responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001. La fattispecie in questione rientra infatti tra i reati che ai sensi di tale decreto possono generare tale forma di responsabilità, diretta e sostanzialmente penale, della persona giuridica. L’impresa potrà quindi essere chiamata a rispondere a tale titolo laddove sia dimostrato che il reato è stato commesso nel suo interesse e/o vantaggio e che la stessa non si è dotata di un modello di organizzazione e gestione idoneo alla prevenzione dell’illecito.

Quali sono le strategie che l’impresa può mettere in atto per evitare addebiti?

Al fine di prevenire simili inconvenienti e le pesanti conseguenze cui potrebbe essere esposta, è importante che l’azienda provveda ad alcuni essenziali adempimenti:

  • procedere ad una dettagliata mappatura degli strumenti informatici e dei software utilizzati;
  • predisporre un adeguato piano di controlli, con cadenza quantomeno trimestrale, sulla liceità di tali dotazioni, con particolare riguardo alla presenza ed alla regolarità delle necessarie licenze;
  • predisporre specifiche procedure ed una adeguata formazione circa le modalità di acquisizione ed utilizzo dei software aziendali;
  • eventualmente, utilizzare software per la gestione delle licenze o comunque strumenti di gestione che consentano di monitorare e garantire che le applicazioni aziendali siano regolari.

ADR può aiutare i propri Clienti ad implementare efficaci sistemi di prevenzione attraverso un approccio integrato con i vari modelli di compliance (in primis il modello 231), consentendo loro di mettersi al riparo da sanzioni.

Misure di gestione dei rischi cyber: cosa cambia con la Direttiva NIS2

By News

Lo scorso 17 Gennaio 2023 è entrata in vigore la Direttiva UE 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 sulla sicurezza delle reti e delle informazioni (c.d. Direttiva NIS2), che ha abrogato la precedente Direttiva UE 2016/1148.

La Direttiva in parola segna un passo fondamentale verso la piena definizione della strategia per la cybersicurezza dell’Unione Europea.

I sistemi informatici e di rete, infatti, occupano ormai una posizione centrale nella vita di tutti i giorni con la rapida trasformazione digitale e l’interconnessione della società, anche negli scambi transfrontalieri. Da ciò ne è disceso un aumento delle minacce informatiche, a fronte delle quali devono essere predisposti adeguati presidi.

Cosa cambia con l’entrata in vigore della Direttiva NIS2?

La Direttiva segna anzitutto un rilevante cambiamento rispetto al passato: la cybersicurezza non è più un tema di esclusivo interesse di chi gestisce i sistemi informativi, ma adesso riguarda anche gli organi di gestione aziendale, i quali saranno tenuti a prendere parte a percorsi di formazione specifici in tema di cyber security.

In concreto, l’art. 21 della Direttiva individua le misure, basate su un approccio c.d. multirischio, idonee a proteggere i sistemi informatici di rete e il loro ambito fisico da incidenti ed il cui contenuto minimo prevede:

  1. politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici;
  2. gestione degli incidenti;
  3. continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;
  4. sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
  5. sicurezza dell’acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
  6. strategie e procedure per valutare l’efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;
  7. pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;
  8. politiche e procedure relative all’uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;
  9. sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell’accesso e gestione degli attivi;
  10. uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

Inoltre, si dovrà tenere conto delle vulnerabilità specifiche per ogni diretto fornitore e fornitore di servizi e della qualità complessiva dei prodotti e delle pratiche di cybersicurezza dei propri fornitori e fornitori di servizi, comprese le loro procedure di sviluppo sicuro.

I soggetti c.d. essenziali e importanti, come individuati dalla Direttiva NIS2, dovranno perciò adeguarsi a dette misure.

Gli Stati membri hanno adesso tempo fino al 17 Ottobre 2024 per recepire le disposizioni della Direttiva in esame.

Novità in campo 231: ultime estensioni del “catalogo” dei reati-presupposto

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Di recente, il d.lgs. 231/2001, disciplinante la c.d. responsabilità da reato degli enti, ha subito due importanti mutamenti normativi, l’uno per via diretta e l’altro per via indiretta:

  • da una parte, il 9 ottobre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 137/2023, di conversione con modifiche del D.L. 105/2023 (noto come “Decreto Giustizia”), recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale e di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”, mediante la quale, il legislatore ha introdotto nell’alveo dei reati-presupposto tre nuove fattispecie di reato: quelle di “Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.), di “Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.) e di “Trasferimento fraudolento di valori” (art. 512-bis c.p.), confluite negli artt. 24 e 25-octies.1 del decreto;
  • dall’altra parte, con L. 206/2023, in vigore dall’11 gennaio 2024, nell’ottica della valorizzazione, promozione e tutela del c.d. Made in Italy, il legislatore è andato a modificare i due reati di “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”(art. 517 c.p.) e “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517-quater c.p.), già reati-presupposto del “decreto 231” (art. 25-bis.1), provvedendo, per quanto riguarda il primo, ad ampliarne l’ambito di operatività alla mera detenzione finalizzata alla vendita.

Entrambe le modifiche, ponendosi pienamente in linea con il trend di progressiva estensione della c.d. parte speciale della disciplina, hanno quindi comportato un ampliamento del “catalogo” dei reati-presupposto, vale a dire di quei reati capaci di impegnare direttamente la società laddove commessi, nell’interesse e/o vantaggio di questa, da parte di soggetti (apicali o sottoposti) alla stessa appartenenti.

Di conseguenza, entrambe gli interventi pongono il problema della gestione, tramite lo strumento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dei corrispondenti rischi-reato all’interno delle singole realtà d’impresa.

  • In quest’ottica, con riguardo al primo intervento normativo citato, è d’uopo evidenziare che, pur prevedendo già la maggior parte dei modelli organizzativi esistenti misure di prevenzione e controllo rispetto ai reati realizzabili nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (quali sono, per l’appunto, quelli di turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta dei contraenti), le due nuove fattispecie hanno comportato, di fatto, una estensione del perimetro delle aree sensibili al rischio, atteso che le stesse si innestano, tra l’altro, anche nelle fasi prodromiche allo svolgimento delle gare pubbliche.

Sarà dunque necessario che le società procedano ad una attenta verifica dei presidi preventivi e di controllo esistenti, così da valutarne l’idoneità e l’efficacia anche rispetto a tali ulteriori attività sensibili.

  • Lo stesso deve dirsi, inoltre, per la fattispecie di “Trasferimento fraudolento di valori” di cui all’art. 512-bis. (inserita, come detto, all’art. 25-octies.1, d.lgs. 231/2001, recante “Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”), la quale, presentando evidenti punti di contatto, circa il profilo preventivo, con altri reati già previsti all’art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita) sembra destinata a collocarsi nel solco di aree di rischio verosimilmente già gestite nell’ambito dei presidi esistenti, ma comunque bisognose di una nuova attenta verifica nell’ottica della riduzione del rischio-reato.
  • Analogo discorso va fatto, infine, con riguardo al secondo e più recente intervento normativo, il quale, come detto, ha ampliato il perimetro applicativo dell’art. 517 c.p. (“Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”), già reato-presupposto della responsabilità da reato degli enti (art. 25-bis.1), prevedendo che, oltre alla commercializzazione del bene contraffatto, venga oggi punita anche la mera detenzione ai fini della vendita del prodotto.

Sulla scorta di tali ultimi interventi legislativi, pertanto, le società non potranno esimersi dal compiere un ulteriore sforzo di valutazione dei propri processi interni. Ciò allo scopo di comprendere il grado di impatto che i nuovi reati-presupposto potranno avere su di essi, adottando, al bisogno, nuove misure di riduzione e contenimento del rischio, tenuto anche conto delle gravi sanzioni (pecuniarie e interdittive) che la commissione di tali illeciti comporta.