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Privacy e rischi correlati: buone pratiche aziendali per il trattamento dei dati personali

By Leggi e Sentenze

La protezione dei dati personali è sempre stato un ambito particolarmente delicato e allo stesso tempo attenzionato dalla normativa, prima con il codice privacy ed in seguito con il Regolamento Europeo.

Il Regolamento (UE) 2016/679 ha però generato un’attenzione massima nei confronti di tale questione, imponendo fra l’altro principi fondamentali come la minimizzazione dei dati, la limitazione della loro conservazione, la riservatezza e la trasparenza.

Nel contesto in discorso, il titolare dei dati personali ha avuto un evidente risalto, poiché oggi incarna una figura atta a porre in essere misure tecnico-organizzative idonee rispetto ai diritti degli individui interessati dalla gestione dati.

In più, il medesimo titolare dei dati, insieme al responsabile del trattamento, ha il compito di applicare misure che garantiscano una sicurezza adeguata al rischio, giacché i rischi sono connotati da indici di gravità e probabilità diversi, pertanto diventa chiara la necessità di prevedere a monte la relativa analisi e gestione.

Il Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali impone altresì al titolare di condurre una valutazione d’impatto del trattamento sulla protezione allorché presentasse un rischio evidente per diritti e libertà delle persone.

In quest’ottica, il trattamento va descritto e valutato nell’impiego anche in termini di proporzionalità assieme ai rischi, per poi determinare le giuste misure volte ad affrontarli e scongiurarli.

Sul punto, giova precisare che il Regolamento Europeo prevede specificamente casi in cui risulta obbligatorio adottare la valutazione d’impatto, fermo restando la possibilità di stilare un elenco ad hoc da parte delle Autorità di controllo degli Stati membri dell’Unione Europa.

Viceversa, il Regolamento Europeo non impone misure organizzative standard che il titolare del trattamento debba adoperare, perché l’esigenza primaria sta nel fatto che le predette misure siano costantemente aggiornate e documentate.

Quando il rischio privacy diviene concreto, la sopravvivenza dell’impresa è posta in serio pericolo.

Da qui, la realtà aziendale è costretta a fare i conti con importanti effetti pregiudizievoli che non sono soltanto circoscritti a livello finanziario ma inglobano sia quello operativo che quello strategico.

Premesso che l’importo del risarcimento del danno eventualmente cagionato varierebbe in base a molteplici fattori – come la natura, la gravità e la durata della violazione – le ripercussioni più importanti, appunto, restano quelle legate alla compromissione dei rapporti commerciali, all’interruzione del servizio, alla reputazione ed alla permanenza sul mercato della Società.

È buona prassi, allora, conservare prove specifiche che offrano all’Azienda una maniera per escludere la propria responsabilità: basti pensare ai registri del trattamento dati e dei sistemi informatici, al registro degli incidenti, ai test di backup e ripristino, alle DPIA e privacy by design, alla formazione del personale ed alle revisioni di tutta la documentazione inerente alla privacy policy aziendale, a partire dal regolamento informatico e dalle informative privacy.

Dunque, appare opportuno includere il rischio privacy nel sistema generale del rischio aziendale, in modo da renderlo un tutt’uno con la gestione.

La realizzazione, tuttavia, non può prescindere dall’analisi di contesto, dalla valutazione intrinseca del rischio e dal trattamento di quest’ultimo.

Allo scopo di non incappare in letali pericoli per la vita delle Aziende, a queste deve essere in sostanza ben chiaro che una semplice informativa non basta.

Le Imprese dovrebbero proteggere il dato personale prima della raccolta, durante l’utilizzo e fino alla sua cancellazione. Inoltre, dovrebbero servirsi di un modello organizzativo e di un sistema di gestione per la privacy, ove il primo riguarderebbe la normativa applicabile mentre il secondo risulterebbe un connubio di strumenti per tenere sotto controllo e proteggere i dati personali.

Talune Società, poi, ricorrono all’esternalizzazione dei dati.

Esternalizzare, però, non consente di trasferire la responsabilità della privacy. Questa, in effetti, può permanere in capo all’Azienda per un accesso non autorizzato, per una finalità indebitamente comunicata, piuttosto che per una conservazione indefinita del dato.

È utile sempre e comunque verificare il luogo in cui i dati vengono ospitati, i soggetti che possono accedervi, i subfornitori che eventualmente intervengono, i tempi di conservazione, ecc.

In definitiva, il rischio privacy per le Imprese è un vero e proprio rischio di governo ed il Regolamento Europeo non pretende che venga eliminato ma auspica di ridurlo attraverso misure adeguate, e la privacy non è soltanto un vincolo né si erige a semplice concetto astratto e statico, bensì concerne dati reali di un pluralismo di soggetti da salvaguardare attraverso continue valutazioni e decisioni da mettere in pratica, anche alla luce della volontà degli interessati dal trattamento.

Inquadrare, analizzare, studiare ed aggiornare il trattamento sono step necessari e indispensabili per proteggere i dati e garantire un futuro alla Società.

Modello 231 e self-cleaning negli appalti pubblici: la valorizzazione della compliance organizzativa ad opera di una recente sentenza del Consiglio di Stato

By Leggi e Sentenze

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 16 luglio 2026, n. 5818, offre un significativo spunto sul ruolo che il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 può assumere nell’ambito delle misure di self-cleaning previste dal Codice dei contratti pubblici.

La vicenda trae origine dall’esclusione – contestata in giudizio – di un operatore economico a fronte di una vicenda penale riguardante un proprio ex amministratore, nonché dalla mancata indicazione della relativa misura cautelare nel DGUE.

La società, una volta venuta a conoscenza della vicenda, aveva tuttavia adottato una serie di misure correttive, tra cui l’immediata cessazione del rapporto con il soggetto coinvolto, l’adozione di un Modello 231 corredato di un codice etico e la revisione delle procedure interne interessate dalle contestazioni.

Il Consiglio di Stato, in breve, ha pertanto confermato la legittimità della positiva valutazione compiuta dalla Stazione appaltante, ribadendo che il grave illecito professionale non costituisce causa di esclusione automatica dal procedimento e che l’affidabilità dell’operatore deve essere sempre oggetto di una valutazione complessiva nel perimetro tracciato dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023.

Particolarmente rilevante è il riconoscimento del valore delle misure di self-cleaning: tra gli elementi positivamente considerati dalla stazione appaltante figura proprio l’adozione del Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001, quale strumento volto a prevenire la reiterazione di condotte della medesima natura di quelle oggetto di contestazione.

La pronuncia conferma, dunque, una prospettiva ormai sempre più significativa: il Modello 231 non rileva esclusivamente quale presidio interno di prevenzione della responsabilità dell’ente, ma può assumere una funzione esterna di qualificazione dell’affidabilità e della reputazione dell’impresa, anche nei rapporti con le stazioni appaltanti.

In quest’ottica, una compliance 231 effettiva, aggiornata e coerente con le tipologie di rischio concretamente insistenti nell’organizzazione può rappresentare un asset strategico importante ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, contribuendo, tra l’altro, a dimostrare l’avvenuta adozione di misure idonee a ristabilire l’affidabilità dell’operatore.

La decisione rafforza, pertanto, il valore della compliance quale componente non meramente difensiva, ma altresì strategica per la continuità e la competitività dell’impresa nel mercato dei contratti pubblici.

Elementi conoscitivi di base per un corretto uso dell’intelligenza artificiale da parte dei professionisti dell’area legal

By News

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale, la domanda più scomoda posta è stata: l’uomo sarà mai sostituito dall’AI?
Una domanda pacifica che, secondo taluni, nasconde un timore probabilmente fondato.
Sul punto, infatti, molto o forse tutto dipenderà dal controllo che gli esseri umani avranno sulla stessa AI.
Quest’ultima, del resto, è nata per supportare le quotidiane attività e non per sostituirle.
Inoltre, i suoi output non sono verità assoluta, indiscutibile e certa, bensì un risultato probabilistico che dovrebbe essere sempre messo in discussione dal ragionamento umano, il quale, al contrario dell’AI, analizza dati reali.

Tra gli ambiti toccati dall’AI troviamo sicuramente la vita professionale dell’avvocato.
Ogni professionista del mondo legale, difatti, oggi è messo continuamente di fronte a svariate criticità legate all’AI.
Basti pensare all’uso che un avvocato può farne per risolvere le diatribe dei propri clienti, piuttosto che all’incidenza che l’AI possa avere su svariati diritti fondamentali.

Ebbene, ogni Studio legale deve tenere ben presente il quadro normativo che disciplina questo nuovo strumento dalle smisurate capacità, al fine di non incappare in errori inescusabili.
A tale scopo, risulta indispensabile conoscere i contenuti della Legge n. 132/2025 e del Regolamento (UE) 2024/1689.
La suddetta legge italiana, all’art. 13, ad esempio, prevede espressamente che l’utilizzo dell’AI nella professione intellettuale ha il solo scopo di essere strumento e supporto all’attività svolta, in quanto il lavoro di stampo intellettuale deve prevalere all’interno dell’opera prestata.
Inoltre, la predetta legge impone al professionista di impiegare un linguaggio semplice e chiaro per informare la propria clientela dell’uso dell’AI, in maniera da garantire il rapporto fiduciario.
Il Regolamento europeo, d’altro canto, vieta lo strumento dell’AI sull’ambito emozionale del lavoratore o dei discenti, quindi ingloba sia la sfera lavorativa che quella dell’istruzione, così come lo vieta per compiere valutazioni sulla personalità atte a comprendere se il diretto interessato possa o meno commettere un reato.
Il predetto Regolamento, inoltre, prevede dal 02/08/2026 diversi obblighi dei deployers dei sistemi di AI ad alto rischio: i sistemi di specie dovranno essere sorvegliati da personale formato e competente, mentre le istruzioni d’uso dei sistemi andranno attenzionate al punto da predisporre misure tecniche idonee.

L’avvocato che fruisce dell’AI deve tenere in considerazione anche il diritto della proprietà intellettuale e la tutela dei personal data.
Sotto il primo aspetto, l’AI, nelle risposte che genera ma anche nel software da cui è formata e nei dati di addestramento, può violare la proprietà intellettuale.
Onde evitare ciò, è buona prassi avere contezza delle condizioni applicate dalla piattaforma o comunque dal fornitore dell’AI, scandagliare le istruzioni d’uso, capire se l’AI generata sia open source, non immettere informazioni personali e, soprattutto, ricontrollare sempre l’output prodotto dal sistema poiché spesso presenta errori (ad esempio, l’enunciazione di massime di sentenze mai pronunciate dagli organi giurisdizionali).
Sotto l’aspetto della protezione dei dati personali, invece, il compito dell’avvocato è quello di assicurare ai propri clienti che i loro dati sensibili trattati attraverso l’AI siano al sicuro da terzi.
In tale settore, ove la sicurezza riveste un ruolo principale, il punto di riferimento normativo resta il Regolamento (UE) 2016/679.
Di talché, risulta impossibile non avvalersi di una relazione d’impatto tutte le volte in cui l’AI presenti un rischio per diritti e libertà delle persone fisiche.
Concretamente, per effettuare l’anzidetta valutazione, si consiglia il tool dell’Autorità garante dei dati personali francesi CNIL, ma occorre altresì una revisione periodica della stessa.
Da non dimenticare, poi, l’informativa privacy al cliente, che deve esplicitare i trattamenti svolti mediante l’AI. I mezzi più veloci e sicuri allo scopo sono certamente la pubblicazione della medesima informativa sul sito internet dello Studio legale ma anche una semplice e-mail da trasmettere all’indirizzo del cliente.
E proprio per elevare gli standard di sicurezza appaiono di gran lunga utili misure tecniche e misure organizzative. Tra quelle tecniche, rinveniamo a titolo esemplificativo gli strumenti di sicurezza della rete internet, la crittografia ed il backup dei dati; tra quelle organizzative, invece, la formazione specifica dei componenti dello Studio legale, la disamina dei termini e delle condizioni di servizio e la compliance ma gli esempi in questione non pretendono di essere esaustivi.

Il discorso è in continua evoluzione, come anche dimostrato dagli interventi del Consiglio dei Ministri Italiano nel corso delle ultime sedute, ma il nostro ordinamento già prevede elementi precipui ad un corretto utilizzo dell’AI.

L’AI diviene ingestibile solo se a sua volta non gestita adeguatamente.

I due schemi di decreto attuativo della Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale: il nuovo assetto della governance nazionale e le ricadute operative per imprese, privati e pubbliche amministrazioni

By Leggi e Sentenze

In data 10 giugno 2026, Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, i due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». I provvedimenti, che dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni Parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti ai fini dell’entrata in vigore definitiva, si inseriscono nell’ambito del processo di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), definendo il modello nazionale di governance dell’intelligenza artificiale e introducendo disposizioni di particolare rilievo, tra l’altro, in materia di responsabilità civile, responsabilità penale, pubblica amministrazione, professioni e attività economiche.

Mentre il primo decreto si occupa precipuamente dell’attribuzione di competenze e poteri alle autorità di vigilanza nazionali nel contesto della suddetta governance nonché di regolare l’impiego dell’intelligenza artificiale nella formazione dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni, il secondo schema di decreto attuativo si incentra sulla introduzione di nuove fattispecie penali, sulla introduzione di specifiche norme volte a regolare l’utilizzo dell’IA nelle indagini preliminari e, in particolare, nelle attività di polizia, nonché sulla regolazione della responsabilità civile per danni cagionati dall’utilizzo o produzione di sistemi di IA.

  1. La governance nazionale dell’intelligenza artificiale.

Uno dei principali profili affrontati dai decreti, come anticipato, riguarda l’organizzazione del sistema di vigilanza nazionale.

Il legislatore conferma il modello delineato dalla Legge n. 132/2025, attribuendo all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il ruolo di autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) quello di autorità di vigilanza del mercato. A tali soggetti si affiancano il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità di settore, chiamati a esercitare le rispettive competenze nei casi in cui l’impiego dei sistemi di IA coinvolga ambiti già assoggettati a specifiche discipline regolatorie.

Il sistema appare coerente con l’impianto europeo, ma presenta degli evidenti problemi di coordinamento, nella misura in cui potrebbero profilarsi ipotesi in cui i sistemi di intelligenza artificiale incidano contemporaneamente sulla protezione dei dati personali, sulla sicurezza informatica e sulla regolazione dei singoli mercati.

  1. Responsabilità civile: rafforzata la tutela del danneggiato.

Sul versante della responsabilità civile, i decreti introducono un sistema volto a riequilibrare l’asimmetria informativa che caratterizza il contenzioso relativo ai sistemi di intelligenza artificiale.

Tra le principali novità, assumono rilievo, da una parte, la possibilità per il giudice di ordinare l’esibizione della documentazione tecnica relativa al funzionamento del sistema e, dall’altra, la presunzione relativa in ordine alla sussistenza del nesso causale in caso di violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, con l’introduzione di strumenti processuali destinati ad agevolare la posizione del soggetto danneggiato.

La scelta del legislatore conferma l’abbandono di modelli di responsabilità oggettiva generalizzata, privilegiando invece un rafforzamento degli strumenti probatori e processuali. Resta tuttavia aperto il tema del coordinamento con l’art. 2050 c.c., soprattutto nei casi in cui l’impiego di sistemi di IA ad alto rischio possa essere qualificato quale esercizio di attività pericolosa.

  1. La responsabilità penale e da reato degli enti.

Di particolare interesse risultano anche le previsioni riguardanti il settore penalistico.

Lo schema di decreto prevede, anzitutto, l’introduzione all’interno del codice penale di un nuovo articolo 437-bis, ossia del reato di “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”, volto a punire le violazioni concernenti le misure di sicurezza previste in materia di produzione, messa in circolazione ed utilizzo professionale dei sistemi di AI, quando da tali inosservanze derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, oppure per la sicurezza dello Stato.

Parallelamente, assume crescente rilevanza il sistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001, prevedendosi l’introduzione del nuovo art. 25-vicies, “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, che estende la responsabilità da reato degli enti sia al nuovo art. 437-bis, sia al reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente di cui all’art. 612-quater, già introdotto dalla L. 132/2025.

L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio rende dunque quantomai opportuno un aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione, con la previsione di specifici protocolli dedicati alla gestione del rischio algoritmico che garantiscano, tra l’altro, la supervisione umana e la tracciabilità delle decisioni automatizzate.

  1. Le ricadute per imprese e professionisti.

L’approvazione dei decreti conferma che la conformità all’AI Act non potrà essere valutata esclusivamente sotto il profilo tecnologico.

L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale richiederà un’attenta verifica degli assetti organizzativi, dei processi decisionali e della documentazione interna, con particolare riguardo ai sistemi classificati come ad alto rischio. Accanto agli obblighi di natura tecnica, assumono crescente rilievo le procedure di governance, la formazione del personale, la gestione del rischio e la predisposizione di adeguati presidi di controllo.

L’adeguamento alla disciplina europea e nazionale, peraltro, rappresenta non solo un adempimento normativo, ma anche un elemento strategico di affidabilità nei confronti di clienti, partner commerciali e autorità di vigilanza.

In attesa dell’approvazione definitiva dei due schemi di decreto attuativo, le imprese sono chiamate a valutare tempestivamente l’impatto delle nuove disposizioni sui propri processi organizzativi. Un’attività di compliance – per così dire – preventiva consente, infatti, di ridurre il rischio di contenzioso, facilitare l’adeguamento all’AI Act e predisporre modelli di governance conformi al nuovo quadro normativo nazionale ed europeo, garantendo una maggiore affidabilità.

Quali sono i confini del segreto professionale dell’avvocato? La domanda che ogni Cliente, e non solo, si pone

By News

In un tempo in cui anche i processi subiscono un’incontrollata esposizione mediatica e la viralità fa da padrona sulle piattaforme on-line, il segreto professionale dell’avvocato viene costantemente minacciato.

Il segreto, quale connubio di inclinazione dell’essere umano, dovere etico e responsabilità, rischia dunque di trasformarsi in notizia e la notizia in violazione della sfera pubblica o privata.

La stessa etimologia della parola “segreto”, del resto, racchiude la differenza tra ciò che è rivelabile e ciò che non lo è. E tale differenza, spesso, è ignota al Cliente dell’Avvocato.

La figura dell’avvocato manifesta per antonomasia un ruolo di fiducia e serietà legato alla segretezza ed alla custodia dei beni altrui, pertanto il professionista del diritto funge da guardiano del segreto dell’assistito, dovendo compiere l’ardua scelta del dire e non dire, adoperando prudenza e perizia.

Il dovere in discorso va rispettato non solo durante e al termine del mandato ma anche nell’ipotesi in cui il mandato non venga addirittura accettato.

L’avvocato detiene il compito di tutelare la segretezza del proprio Cliente sulla scorta della Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo, del Codice deontologico degli avvocati europei, della Carta costituzionale italiana e dalla normativa nazionale italiana, di cui la L. n. 247/2012 ed il Codice Deontologico ne costituiscono l’emblema.

Queste ultime due fonti, lette in combinato disposto, rappresentano il segreto professionale come un dovere da osservare in modo rigoroso, che si esplicita nell’interesse della parte assistita, si estrinseca verso i terzi e riguarda fatti e circostanze conosciute in ragione dell’attività professionale, investendo sia l’ambito giudiziale che stragiudiziale.

In aggiunta, l’ordinamento italiano prevede ulteriori norme che regolamentano il segreto professionale: basti pensare agli artt. 118 e 249 c.c., all’art. 622 c.p. e all’art. 200 c.p.p.

La rivelazione del segreto costituisce pertanto anche reato, e più precisamente un delitto, caratterizzato da due condotte alternative: rivelazione senza giusta causa ed impiego a profitto proprio o altrui (ad es., dichiarazione pubblica dell’avvocato per scopi prettamente pubblicitari e non processuali) qualora dal fatto possa derivare nocumento.

In questo scenario, la giusta causa è accertata in positivo nel caso dell’ordine di una deposizione da parte del giudice, mentre la rivelazione non è giustificata quando l’Assistito rilascia informazioni acquisite dal proprio avvocato nel pieno del suo mandato.

Dal predetto quadro normativo deriva un duplice inquadramento del segreto professionale, infatti lo stesso può attenere sia ad una situazione giuridica soggettiva attiva, sia ad una situazione giuridica soggettiva passiva.

La segretezza, che non va confusa con la privacy in quanto la prima presenta contenuti più circoscritti rispetto alla seconda, ha quindi ad oggetto la notizia, che va custodita e curata dall’avvocato. Ma non solo. Tant’è che a tale dovere sono persino tenuti i tirocinanti avvocati, i colleghi di Studio e i dipendenti.

La violazione del dovere in esame implica per l’avvocato l’irrogazione delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dall’esercizio della professione forense da uno a tre anni.

La violazione del dipendente o del collaboratore, invece, fa scaturire la risoluzione del rapporto, mentre per il tirocinante avvocato è viepiù causa di responsabilità disciplinare.

Quando, però, l’avvocato può derogare al segreto?

L’avvocato è tenuto a non osservare la regola della segretezza quando le informazioni siano necessarie all’attività difensiva, per impedire un reato di particolare gravità, per allegare circostanze di fatto all’interno di una lite tra il medesimo avvocato e il Cliente e, da ultimo, quando il professionista viene coinvolto nel procedimento disciplinare.

Ebbene, alla luce di quanto visto, chiunque sappia custodire un segreto altrui riserva sicuramente alla persona una tutela primaria ed irrinunciabile.

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Cessazione dell’attività d’impresa ed estinzione dell’illecito 231: la recente pronuncia della Cassazione n. 16218 del 5 maggio 2026

By Leggi e Sentenze

Segnaliamo la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 16218 del 5 maggio 2026, con la quale i Giudici di legittimità sono nuovamente intervenuti sul tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001. Con la sentenza citata, la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito contestato ai sensi del decreto 231, ricorrendo in tal caso una ipotesi analoga alla morte dell’imputato nel procedimento incardinato nei confronti della persona fisica.

La Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, ha dunque aderito all’orientamento più recente (e prevalente), secondo cui la cancellazione della Società dal suddetto registro determina l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato dell’ente, evidenziando, in particolare, come la questione debba essere risolta sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2495 del Codice civile.

La Corte osserva che, lato civilistico, la cancellazione dell’impresa dal registro, quantomeno in seguito alle recenti riforme, ha una efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile dell’ente anche quando vi siano debiti rimasti insoddisfatti o, più in generale, rapporti non definiti (così come già affermato dalle Sezioni Unite Civili).

Per la Cassazione sarebbe infatti un paradosso logico e giuridico considerare ancora in vita una società ai soli fini sanzionatori, mentre quel soggetto dovrebbe considerarsi definitivamente estinto sotto ogni altro piano o aspetto del mondo giuridico.

L’effetto estintivo operante in via generale sul piano civile, dunque, si riflette sul piano della responsabilità da reato dell’ente, rendendo inapplicabili le sanzioni previste dalla normativa 231.

Queste ultime risulterebbero peraltro prive di scopo. Da un lato, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, d.lgs. 231/2001, mirando ad inibire l’attività dell’ente, presuppongono logicamente che questo sia prima ancora operativo e pertanto non avrebbero alcuna funzione rispetto ad un soggetto giuridico non più esistente. Dall’altro, pure le sanzioni pecuniarie, essendo volte a punire l’ente sotto il profilo più strettamente patrimoniale, perderebbero la loro ragion d’essere, non potendo essere eseguite nei confronti di un soggetto estinto.

La Corte ha altresì evidenziato come la responsabilità penale, ai sensi del principio di personalità di cui all’art. 27 Cost., non possa trasmettersi a soggetti terzi, quali soci o liquidatori. Si avrebbe dunque una violazione di tale principio se ci si ostinasse a perseguire l’ente pur dopo la sua estinzione, giacché le sanzioni non potrebbero che essere eseguite nei confronti di questi ultimi soggetti.

Si tratterebbe, peraltro, di principio confermato dall’art. 27, comma 1, dello stesso d.lgs. 231/2001, il quale prevede espressamente che “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”.

Si tratta, in definitiva, di una Sentenza di notevole rilevanza pratica, anche sol considerando che nell’intero impianto descritto la Corte giunge addirittura a ritenere del tutto irrilevanti le motivazioni dietro la cancellazione del registro. Detto in altri termini, non importa se la cancellazione sia “fisiologica” (ossia derivante dal naturale termine dell’attività d’impresa) o “fraudolenta” (cioè volta esclusivamente ad eludere le sanzioni 231): l’effetto estintivo, infatti, ha una portata generale e oggettiva che non ammette differenziazioni.

Meglio un contratto prima che un contenzioso poi. Quando il contratto di collaborazione diventa un investimento per l’imprenditore

By News

L’impresa va tutelata a monte, sin dalla sua costituzione. Così, riducendo al minimo i fattori di rischio, l’imprenditore affronta un vero e proprio investimento sul futuro.
Una protezione successiva è sì possibile ma il più delle volte la questione finisce nelle aule di giustizia, rivelandosi per l’imprenditore solo e soltanto un costo.
Fondamentale, dunque, appare lo strumento contrattuale che anticipa e delinea i problemi, circoscrive i rischi e rafforza la posizione dell’impresa rispetto ai soggetti con i quali la stessa entra in contatto, soprattutto se collaboratori.

Il contratto di collaborazione, recante un oggetto delimitato e costituito da clausole essenziali e ben attagliate al caso di specie, può rivelarsi la miglior arma a disposizione per l’azienda che intende salvaguardare la propria attività a partire proprio dai collaboratori che assume.
In tale circostanza, allora, all’interno del contratto non possono innanzitutto mancare clausole di salvaguardia.
Ad iniziare dalla clausola di riservatezza, ad esempio, che obbliga una Parte a non divulgare oppure a non impiegare informazioni aziendali riservate in modo pregiudizievole, a pena di incorrere in una penale anche qualora il rapporto lavorativo fosse concluso.
La clausola di riservatezza è un obbligo naturale del rapporto di lavoro subordinato ma diviene un aspetto chiave da considerare in prima istanza nelle altre ipotesi, risultando altresì applicabile tra imprenditore e collaboratore quale vincolo reciproco.
Connaturato alla riservatezza, poi, v’è un aspetto da non sottovalutare, ovverosia l’impegno a custodire e a proteggere il materiale d’impresa da parte del collaboratore o, se previsto, a distruggerlo al termine del rapporto.
In aggiunta alla clausola di riservatezza, è bene richiamare la clausola di non sollecitazione. Questa impone al collaboratore il divieto di sottrarre la clientela in maniera non fisiologica e di indurre con scorrettezza altri collaboratori a terminare il rapporto di lavoro per iniziare un nuovo percorso in un’azienda concorrente.
Altrettanto rilevante è la clausola di proprietà intellettuale, concepita per salvaguardare progetti, software e quant’altro appartenga alla titolarità del committente ma soltanto qualora l’opera sia creativa.
Da non dimenticare, infine, la clausola di reputazione e comunicazione che d’altro canto impone le precise modalità di comunicazione da adottare e disciplina l’uso del marchio aziendale al fine di garantire una precisa tutela d’immagine.

Se le clausole citate sono da ritenere un aspetto imprescindibile, l’imprenditore, sempre nell’alveo dei rapporti con i propri collaboratori, può optare oltretutto per i c.d. patti di stabilità e per i patti di non concorrenza.
Il patto di stabilità, nello specifico, è uno strumento che incide sulla durata minima del rapporto, affinché la risorsa di riferimento possa essere trattenuta per scopi di continuità d’impresa.
Poiché il patto in discorso limita fortemente la libertà di recesso del lavoratore anche attraverso la previsione di una possibile penale – sebbene proporzionata alla durata del patto e decrescente nel tempo – il recesso dovrà contemplarsi comunque in presenza di giusta causa (id est: venir meno del rapporto di fiducia) od impossibilità sopravvenuta della prestazione (ad esempio, inidoneità alla mansione) a pena di nullità.
Il patto di non concorrenza, viepiù, è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive con cui, post cessazione del rapporto, ci si impegna ad esercitare un’attività non concorrente a quella prestata all’interno dell’azienda che, a sua volta, riconosce un corrispettivo determinato e proporzionato al sacrificio compiuto.
Il contratto in questione deve avere forma scritta e precisare l’attività vietata, prospettando limiti temporali e territoriali fin dalla stipula. I limiti temporali variano a seconda dei soggetti coinvolti, tanto che per un agente il limite è pari a 2 anni, mentre per un dirigente è pari a 5 anni.
Clausola tipica del patto di non concorrenza è la penale, la quale predetermina un danno per rafforzare l’effettività del patto medesimo, salvo il maggior danno quando previsto e dimostrato.
In argomento, pare opportuno evidenziare che le imprese possono anche tra loro stipulare patti di non concorrenza.

E se l’azienda decidesse di non dotarsi di un contratto ben strutturato con i propri collaboratori?
Ebbene, un collaboratore aziendale, specie se rivestisse un ruolo di primaria rilevanza e vantasse un’esperienza consolidata, potrebbe impugnare delibere assembleari, accedere alla concorrenza, compromettere la reputazione dell’impresa, diffondere informazioni sensibili, così come sviare la clientela o altri dipendenti e far perdere continuità lavorativa.
Ecco, in assenza di un valido contratto di collaborazione, alcune delle conseguenze di cui sopra sono dall’imprenditore gestibili unicamente ricorrendo alla normativa.
Basti pensare al divieto di concorrenza sleale previsto dal codice civile, nella cui violazione incorre chiunque usi nomi o segni distintivi che generano confusione con altri legittimamente impiegati oppure imiti in modo servile prodotti della concorrenza.
La concorrenza sleale si avvera pur quando vengono diffuse notizie screditanti l’impresa concorrente e quando ci si appropria di pregi appartenenti a quest’ultima. Idem, qualora ci si avvalga di qualsiasi mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’azienda altrui. E del fatto illecito di commessi e domestici nell’esercizio delle loro funzioni sono responsabili padroni e committenti, pertanto è richiesta la massima attenzione.
In assenza di presupposti per avviare un’azione per concorrenza sleale, invece, l’azienda dispone di ulteriori rimedi, tant’è che la condotta illecita potrebbe essere arginata grazie alla tutela cautelare oppure, in caso di violazione di segreti commerciali riservati, mediante la tutela offerta dal codice penale (ad esempio, il sequestro).

Nelle ipotesi appena elencate, tuttavia, appare lampante che l’imprenditore – sempre se la soluzione prescelta sia adatta al caso che lo occupa – dovrà affrontare costi molto più elevati a differenza di quelli che avrebbe sopportato per costituire un valido contratto ad hoc.
In definitiva, dunque, meglio un contratto prima che un contenzioso poi, perché un buon accordo non è soltanto uno strumento giuridico ma un investimento per tutelare l’impresa a tutto tondo.

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Tutela del patrimonio agroalimentare: nuovi delitti e aggravanti ed estensione della responsabilità 231

By Leggi e Sentenze

Il 15 aprile 2026 è stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge in materia di reati agroalimentari, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legislatore interviene così con una riforma attesa da anni, destinata ad incidere in maniera significativa sull’attività d’impresa e, in particolare, sulla filiera agroalimentare.

Non si tratta di un mero inasprimento sanzionatorio, ma di un vero e proprio intervento sistematico ed integrato. Si innesta un nuovo impianto punitivo all’interno del più generale sistema penale di impresa, introducendo nuovi delitti e circostanze aggravanti, nell’ottica complessiva di superare la frammentazione che era venuta a registrarsi in materia nel corso degli anni.

L’intervento, si inserisce peraltro in un contesto caratterizzato da una crescente sofisticazione delle condotte illecite perpetrate ai danni del patrimonio agroalimentare nazionale. Si è dunque avvertita la necessità di una tutela più vasta, che andasse a colpire con più efficacia le nuove manifestazioni illecite.

Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione, nel codice penale, di un autonomo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare (il Capo II-bis).

Tra le principali fattispecie di reato si segnalano:

  1. la frode alimentare (art. 517-sexies), che va a sostituire la vendita di sostanze alimentari non genuine introducendo una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o messa in commercio dei prodotti. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 “chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato”;
  2. il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), la cui norma recita: “chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000”.

Vengono inoltre previste una serie di circostanze aggravanti e pene accessorie, tra cui, in particolare, spiccano l’aggravante c.d. di agropirateria (che prima costituiva reato autonomo), ovvero un aumento di pena da un terzo alla metà per coloro che commettono i delitti sopra indicati, al di fuori dei casi disciplinati agli artt. 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, nonché la pena accessoria del divieto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il sistema sanzionatorio viene poi ulteriormente rafforzato mediante la previsione della chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento per le ipotesi criminose più gravi e con la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto e dei beni utilizzati nella commissione dei reati.

L’intervento si caratterizza anche per l’intento di rafforzare il sistema di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera agroalimentare. In tale prospettiva, assume particolare rilievo l’introduzione di specifici strumenti volti a garantire un corretto flusso informativo verso il consumatore e la previsione di uno speciale contrassegno, avente natura e funzioni di carta valori, per i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

Da ultimo, si segnala l’estensione dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reato, ma soltanto per le forme aggravate. Ne consegue la necessità per le imprese di procedere quanto prima ad un adeguamento dei propri modelli di organizzazione e gestione, onde valutare e gestire il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Il nuovo Regolamento attuativo del rating di legalità

By Leggi e Sentenze

La Delibera AGCM n. 31812/2026 ha approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore dal 16/03/2026.

Di seguito, si riassumono i principali elementi di novità introdotti.

1. Nuovi motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario.
È ostativo al rilascio/mantenimento del rating l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. nell’ambito di procedimenti nei confronti dei soggetti rilevanti della società richiedente, anche per i reati di cui agli artt. 603-bis, 629 e 644 c.p., nonché per i reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies, D. L.vo n. 231/2001.

Nei confronti dell’impresa richiedente sono altresì ostativi:

  • l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies, D. L.vo n. 231/2001;
  • le misure previste dall’art. 32, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 in corso d’efficacia;
  • il controllo giudiziario ex art. 3, L. n. 199/2016 in corso di efficacia;
  • l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia;
  • il controllo giudiziario ex art. 34-bis, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia;
  • la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia.

Il rating non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal D. L.vo n. 159/2011 che riguardino l’impresa o i soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento in discorso e siano in corso di efficacia.

2. Durata dell’ostatività dei provvedimenti giudiziari definitivi.
La durata dell’efficacia ostativa dei provvedimenti giudiziari definitivi è stata rimodulata come segue:

  • nel caso di sentenza di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi 5 anni dal passaggio in giudicato;
  • nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il rating potrà essere rilasciato decorsi 3 anni dal passaggio in giudicato;
  • nel caso di decreto penale di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi 2 anni dall’irrevocabilità.

3. Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica.
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se risulta destinataria di provvedimenti dell’Autorità per abuso di dipendenza economica e provvedimenti dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, con applicazione di sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating.

4. Violazione di obblighi informativi relativi ai requisiti.
L’impresa è tenuta a comunicare gli eventi che incidano sul possesso dei requisiti obbligatori entro 30 giorni dal loro verificarsi. La violazione comporta, a seconda dei casi, il diniego al rilascio del rating o l’annullamento o la revoca del rating già attribuito ed in corso di validità, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno, nonché il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di 18 mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo.

Durante la validità del rating, l’impresa titolare di rating è tenuta a comunicare la perdita di uno o più requisiti premiali o l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai fini del punteggio entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi. In questi casi, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio. La violazione degli obblighi informativi relativi ai requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base (espresso con il segno ★), con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del rating.

In questo sintetico quadro riassuntivo, bisogna aggiungere che l’impresa non può ottenere o mantenere il rating quando è destinataria di provvedimenti interdittivi dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la P.A. o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel biennio precedente la domanda di rating.

In aggiunta, il punteggio base è ad oggi incrementabile di un segno +, oltre che nei casi previsti dall’art. 10 della Delibera in esame, quando l’impresa, alla presentazione della domanda di rinnovo, abbia conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno 3 volte.

Inoltre, il nuovo Regolamento allunga la durata del rating a 3 anni dal rilascio (e non più solo 2 anni).

Le imprese già titolari di rating di legalità alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento sono tenute a comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla predetta data, gli eventi ostativi anteriori all’entrata in vigore del medesimo Regolamento e non comunicati poiché non rilevanti ai sensi della previgente disciplina.

ADR firm, attraverso l’outsourcing, supporta la tua attività d’impresa nel comprendere se ed in quale misura questa possa ottenere il rating di legalità.

Qualora il rating di legalità fosse già stato ottenuto sulla base della previgente disciplina, invece, ADR firm assiste la tua azienda nel comprendere se ed in quale misura la nuova disciplina possa avere un impatto.

Il D.lgs. n. 211 del 2025 e la nuova frontiera della responsabilità 231: sanzioni UE e compliance d’impresa

By Leggi e Sentenze
  1. Premessa: il contesto europeo e la ratio dell’intervento.

Con il D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 211, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2024/1226, introducendo una disciplina organica in materia di sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di armonizzazione del diritto penale economico europeo, volto a garantire una risposta sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva rispetto a condotte che incidano sulla politica estera e di sicurezza comune.

La novità, peraltro, oltre ad incidere sul piano più strettamente penalistico individuale, assume rilevanza anche sul piano del perimetro applicativo del D.lgs. 231/2001, al contempo ridefinendo i contenuti dei modelli di gestione del rischio-reato ivi previsti.

  1. Le nuove fattispecie incriminatrici: il rafforzamento del presidio penale.

Il Decreto, come anticipato, interviene anzitutto sul piano del diritto penale c.d. individuale, introducendo nel codice un nuovo capo dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”, collocato nel Titolo I del Libro II.

In tale ambito, assumono particolare rilievo, tra l’altro, le nuove fattispecie di “Violazione delle misure restrittive UE”(art. 275-bis c.p.), “Violazione degli obblighi informativi” (art. 275-ter c.p.), “Violazioni delle condizioni autorizzative”(art. 275-quaterc.p.) e “Violazione colposa delle misure restrittive” (art. 275-quinquies c.p.).

Si tratta di fattispecie che intendono colpire non soltanto la violazione diretta dei divieti (es. il congelamento dei fondi, l’embargo, le restrizioni commerciali), ma altresì le condotte elusive, con un ampliamento significativo – dunque – dell’area del penalmente rilevante.

  1. L’estensione della responsabilità degli enti exlgs. 231/2001 alle nuove fattispecie penali.

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è rappresentato dall’estensione del novero dei reati-presupposto della c.d. responsabilità amministrativa da reato degli enti alle nuove fattispecie penali introdotte, mediante la previsione, all’interno del “Decreto 231”, del nuovo art. 25-octies.2.

Ne consegue, da un punto di vista operativo, che le imprese sono tenute ad adeguare il proprio modello organizzativo ed i sistemi di controllo interno prevedendo specifiche misure di prevenzione anche per tali condotte di reato.

Il rischio 231 viene così ad ampliarsi sensibilmente per tutte le imprese operanti sui mercati esteri, posto che la relativa responsabilità, ora, attecchisce con maggiore pregnanza sulle operazioni commerciali internazionali: il MOG 231 dovrà ora prevedere misure adeguate in punto di processi import/export, vendite estere ed operazioni transfrontaliere.

  1. Osservazioni sul piano del sistema sanzionatorio: il ruolo del fatturato sulle sanzioni.

Il D.lgs. 211/2025 interviene anche sul piano del sistema sanzionatorio, introducendo un vero e proprio cambio di paradigma.

Difatti, la riforma prevede, accanto al tradizionale paradigma per quote, un criterio di calcolo basato sul fatturato, in linea con la tendenza già invalsa nel campo del diritto antitrust e della Privacy.

Di conseguenza, nell’intento di esplicare un sempre maggiore effetto deterrente, le sanzioni per gli enti che si rendano responsabili delle suddette violazioni saranno parametrate in base al fatturato globale dell’impresa, con “pene” che potrebbero giungere sino al 5% del fatturato globale.

Come di consueto, alle sanzioni pecuniarie si affiancano le misure interdittive (interdizione dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni e divieto di contrarre con la PA), con effetti potenzialmente paralizzanti, dunque, sull’operatività aziendale.

  1. Conclusione.

L’entrata in vigore del decreto impone alle imprese un profondo ripensamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, rendendo necessari risk assessment mirati e l’implementazione di specifiche procedure che mirino a presidiare i nuovi rischi-reato.