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I due schemi di decreto attuativo della Legge n. 132/2025 sull’intelligenza artificiale: il nuovo assetto della governance nazionale e le ricadute operative per imprese, privati e pubbliche amministrazioni

By Leggi e Sentenze

In data 10 giugno 2026, Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, i due schemi di decreto legislativo attuativi della Legge n. 132 del 23 settembre 2025, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale». I provvedimenti, che dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni Parlamentari, della Conferenza delle Regioni e delle autorità competenti ai fini dell’entrata in vigore definitiva, si inseriscono nell’ambito del processo di adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), definendo il modello nazionale di governance dell’intelligenza artificiale e introducendo disposizioni di particolare rilievo, tra l’altro, in materia di responsabilità civile, responsabilità penale, pubblica amministrazione, professioni e attività economiche.

Mentre il primo decreto si occupa precipuamente dell’attribuzione di competenze e poteri alle autorità di vigilanza nazionali nel contesto della suddetta governance nonché di regolare l’impiego dell’intelligenza artificiale nella formazione dei professionisti e delle pubbliche amministrazioni, il secondo schema di decreto attuativo si incentra sulla introduzione di nuove fattispecie penali, sulla introduzione di specifiche norme volte a regolare l’utilizzo dell’IA nelle indagini preliminari e, in particolare, nelle attività di polizia, nonché sulla regolazione della responsabilità civile per danni cagionati dall’utilizzo o produzione di sistemi di IA.

  1. La governance nazionale dell’intelligenza artificiale.

Uno dei principali profili affrontati dai decreti, come anticipato, riguarda l’organizzazione del sistema di vigilanza nazionale.

Il legislatore conferma il modello delineato dalla Legge n. 132/2025, attribuendo all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il ruolo di autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità e all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) quello di autorità di vigilanza del mercato. A tali soggetti si affiancano il Garante per la protezione dei dati personali e le autorità di settore, chiamati a esercitare le rispettive competenze nei casi in cui l’impiego dei sistemi di IA coinvolga ambiti già assoggettati a specifiche discipline regolatorie.

Il sistema appare coerente con l’impianto europeo, ma presenta degli evidenti problemi di coordinamento, nella misura in cui potrebbero profilarsi ipotesi in cui i sistemi di intelligenza artificiale incidano contemporaneamente sulla protezione dei dati personali, sulla sicurezza informatica e sulla regolazione dei singoli mercati.

  1. Responsabilità civile: rafforzata la tutela del danneggiato.

Sul versante della responsabilità civile, i decreti introducono un sistema volto a riequilibrare l’asimmetria informativa che caratterizza il contenzioso relativo ai sistemi di intelligenza artificiale.

Tra le principali novità, assumono rilievo, da una parte, la possibilità per il giudice di ordinare l’esibizione della documentazione tecnica relativa al funzionamento del sistema e, dall’altra, la presunzione relativa in ordine alla sussistenza del nesso causale in caso di violazione degli obblighi previsti dall’AI Act, con l’introduzione di strumenti processuali destinati ad agevolare la posizione del soggetto danneggiato.

La scelta del legislatore conferma l’abbandono di modelli di responsabilità oggettiva generalizzata, privilegiando invece un rafforzamento degli strumenti probatori e processuali. Resta tuttavia aperto il tema del coordinamento con l’art. 2050 c.c., soprattutto nei casi in cui l’impiego di sistemi di IA ad alto rischio possa essere qualificato quale esercizio di attività pericolosa.

  1. La responsabilità penale e da reato degli enti.

Di particolare interesse risultano anche le previsioni riguardanti il settore penalistico.

Lo schema di decreto prevede, anzitutto, l’introduzione all’interno del codice penale di un nuovo articolo 437-bis, ossia del reato di “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”, volto a punire le violazioni concernenti le misure di sicurezza previste in materia di produzione, messa in circolazione ed utilizzo professionale dei sistemi di AI, quando da tali inosservanze derivi un pericolo concreto per la vita o l’incolumità pubblica o individuale, oppure per la sicurezza dello Stato.

Parallelamente, assume crescente rilevanza il sistema della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001, prevedendosi l’introduzione del nuovo art. 25-vicies, “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, che estende la responsabilità da reato degli enti sia al nuovo art. 437-bis, sia al reato di illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente di cui all’art. 612-quater, già introdotto dalla L. 132/2025.

L’utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio rende dunque quantomai opportuno un aggiornamento dei modelli di organizzazione e gestione, con la previsione di specifici protocolli dedicati alla gestione del rischio algoritmico che garantiscano, tra l’altro, la supervisione umana e la tracciabilità delle decisioni automatizzate.

  1. Le ricadute per imprese e professionisti.

L’approvazione dei decreti conferma che la conformità all’AI Act non potrà essere valutata esclusivamente sotto il profilo tecnologico.

L’impiego di sistemi di intelligenza artificiale richiederà un’attenta verifica degli assetti organizzativi, dei processi decisionali e della documentazione interna, con particolare riguardo ai sistemi classificati come ad alto rischio. Accanto agli obblighi di natura tecnica, assumono crescente rilievo le procedure di governance, la formazione del personale, la gestione del rischio e la predisposizione di adeguati presidi di controllo.

L’adeguamento alla disciplina europea e nazionale, peraltro, rappresenta non solo un adempimento normativo, ma anche un elemento strategico di affidabilità nei confronti di clienti, partner commerciali e autorità di vigilanza.

In attesa dell’approvazione definitiva dei due schemi di decreto attuativo, le imprese sono chiamate a valutare tempestivamente l’impatto delle nuove disposizioni sui propri processi organizzativi. Un’attività di compliance – per così dire – preventiva consente, infatti, di ridurre il rischio di contenzioso, facilitare l’adeguamento all’AI Act e predisporre modelli di governance conformi al nuovo quadro normativo nazionale ed europeo, garantendo una maggiore affidabilità.

Cessazione dell’attività d’impresa ed estinzione dell’illecito 231: la recente pronuncia della Cassazione n. 16218 del 5 maggio 2026

By Leggi e Sentenze

Segnaliamo la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 16218 del 5 maggio 2026, con la quale i Giudici di legittimità sono nuovamente intervenuti sul tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001. Con la sentenza citata, la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito contestato ai sensi del decreto 231, ricorrendo in tal caso una ipotesi analoga alla morte dell’imputato nel procedimento incardinato nei confronti della persona fisica.

La Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, ha dunque aderito all’orientamento più recente (e prevalente), secondo cui la cancellazione della Società dal suddetto registro determina l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato dell’ente, evidenziando, in particolare, come la questione debba essere risolta sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2495 del Codice civile.

La Corte osserva che, lato civilistico, la cancellazione dell’impresa dal registro, quantomeno in seguito alle recenti riforme, ha una efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile dell’ente anche quando vi siano debiti rimasti insoddisfatti o, più in generale, rapporti non definiti (così come già affermato dalle Sezioni Unite Civili).

Per la Cassazione sarebbe infatti un paradosso logico e giuridico considerare ancora in vita una società ai soli fini sanzionatori, mentre quel soggetto dovrebbe considerarsi definitivamente estinto sotto ogni altro piano o aspetto del mondo giuridico.

L’effetto estintivo operante in via generale sul piano civile, dunque, si riflette sul piano della responsabilità da reato dell’ente, rendendo inapplicabili le sanzioni previste dalla normativa 231.

Queste ultime risulterebbero peraltro prive di scopo. Da un lato, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, d.lgs. 231/2001, mirando ad inibire l’attività dell’ente, presuppongono logicamente che questo sia prima ancora operativo e pertanto non avrebbero alcuna funzione rispetto ad un soggetto giuridico non più esistente. Dall’altro, pure le sanzioni pecuniarie, essendo volte a punire l’ente sotto il profilo più strettamente patrimoniale, perderebbero la loro ragion d’essere, non potendo essere eseguite nei confronti di un soggetto estinto.

La Corte ha altresì evidenziato come la responsabilità penale, ai sensi del principio di personalità di cui all’art. 27 Cost., non possa trasmettersi a soggetti terzi, quali soci o liquidatori. Si avrebbe dunque una violazione di tale principio se ci si ostinasse a perseguire l’ente pur dopo la sua estinzione, giacché le sanzioni non potrebbero che essere eseguite nei confronti di questi ultimi soggetti.

Si tratterebbe, peraltro, di principio confermato dall’art. 27, comma 1, dello stesso d.lgs. 231/2001, il quale prevede espressamente che “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”.

Si tratta, in definitiva, di una Sentenza di notevole rilevanza pratica, anche sol considerando che nell’intero impianto descritto la Corte giunge addirittura a ritenere del tutto irrilevanti le motivazioni dietro la cancellazione del registro. Detto in altri termini, non importa se la cancellazione sia “fisiologica” (ossia derivante dal naturale termine dell’attività d’impresa) o “fraudolenta” (cioè volta esclusivamente ad eludere le sanzioni 231): l’effetto estintivo, infatti, ha una portata generale e oggettiva che non ammette differenziazioni.

Tutela del patrimonio agroalimentare: nuovi delitti e aggravanti ed estensione della responsabilità 231

By Leggi e Sentenze

Il 15 aprile 2026 è stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge in materia di reati agroalimentari, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legislatore interviene così con una riforma attesa da anni, destinata ad incidere in maniera significativa sull’attività d’impresa e, in particolare, sulla filiera agroalimentare.

Non si tratta di un mero inasprimento sanzionatorio, ma di un vero e proprio intervento sistematico ed integrato. Si innesta un nuovo impianto punitivo all’interno del più generale sistema penale di impresa, introducendo nuovi delitti e circostanze aggravanti, nell’ottica complessiva di superare la frammentazione che era venuta a registrarsi in materia nel corso degli anni.

L’intervento, si inserisce peraltro in un contesto caratterizzato da una crescente sofisticazione delle condotte illecite perpetrate ai danni del patrimonio agroalimentare nazionale. Si è dunque avvertita la necessità di una tutela più vasta, che andasse a colpire con più efficacia le nuove manifestazioni illecite.

Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione, nel codice penale, di un autonomo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare (il Capo II-bis).

Tra le principali fattispecie di reato si segnalano:

  1. la frode alimentare (art. 517-sexies), che va a sostituire la vendita di sostanze alimentari non genuine introducendo una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o messa in commercio dei prodotti. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 “chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato”;
  2. il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), la cui norma recita: “chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000”.

Vengono inoltre previste una serie di circostanze aggravanti e pene accessorie, tra cui, in particolare, spiccano l’aggravante c.d. di agropirateria (che prima costituiva reato autonomo), ovvero un aumento di pena da un terzo alla metà per coloro che commettono i delitti sopra indicati, al di fuori dei casi disciplinati agli artt. 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, nonché la pena accessoria del divieto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il sistema sanzionatorio viene poi ulteriormente rafforzato mediante la previsione della chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento per le ipotesi criminose più gravi e con la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto e dei beni utilizzati nella commissione dei reati.

L’intervento si caratterizza anche per l’intento di rafforzare il sistema di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera agroalimentare. In tale prospettiva, assume particolare rilievo l’introduzione di specifici strumenti volti a garantire un corretto flusso informativo verso il consumatore e la previsione di uno speciale contrassegno, avente natura e funzioni di carta valori, per i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

Da ultimo, si segnala l’estensione dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reato, ma soltanto per le forme aggravate. Ne consegue la necessità per le imprese di procedere quanto prima ad un adeguamento dei propri modelli di organizzazione e gestione, onde valutare e gestire il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Il nuovo Regolamento attuativo del rating di legalità

By Leggi e Sentenze

La Delibera AGCM n. 31812/2026 ha approvato il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrato in vigore dal 16/03/2026.

Di seguito, si riassumono i principali elementi di novità introdotti.

1. Nuovi motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario.
È ostativo al rilascio/mantenimento del rating l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. nell’ambito di procedimenti nei confronti dei soggetti rilevanti della società richiedente, anche per i reati di cui agli artt. 603-bis, 629 e 644 c.p., nonché per i reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies, D. L.vo n. 231/2001.

Nei confronti dell’impresa richiedente sono altresì ostativi:

  • l’esercizio dell’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis c.p.p. per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-octies, D. L.vo n. 231/2001;
  • le misure previste dall’art. 32, D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114/2014 in corso d’efficacia;
  • il controllo giudiziario ex art. 3, L. n. 199/2016 in corso di efficacia;
  • l’amministrazione giudiziaria ex art. 34, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia;
  • il controllo giudiziario ex art. 34-bis, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia;
  • la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis, D. L.vo n. 159/2011 in corso di efficacia.

Il rating non può essere rilasciato in presenza di misure di prevenzione personali e/o patrimoniali previste dal D. L.vo n. 159/2011 che riguardino l’impresa o i soggetti di cui all’art. 4 del Regolamento in discorso e siano in corso di efficacia.

2. Durata dell’ostatività dei provvedimenti giudiziari definitivi.
La durata dell’efficacia ostativa dei provvedimenti giudiziari definitivi è stata rimodulata come segue:

  • nel caso di sentenza di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi 5 anni dal passaggio in giudicato;
  • nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il rating potrà essere rilasciato decorsi 3 anni dal passaggio in giudicato;
  • nel caso di decreto penale di condanna, il rating potrà essere rilasciato decorsi 2 anni dall’irrevocabilità.

3. Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica.
L’impresa non può ottenere o mantenere il rating se risulta destinataria di provvedimenti dell’Autorità per abuso di dipendenza economica e provvedimenti dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, con applicazione di sanzione pecuniaria, divenuti inoppugnabili o confermati in appello nel biennio precedente la domanda di rating.

4. Violazione di obblighi informativi relativi ai requisiti.
L’impresa è tenuta a comunicare gli eventi che incidano sul possesso dei requisiti obbligatori entro 30 giorni dal loro verificarsi. La violazione comporta, a seconda dei casi, il diniego al rilascio del rating o l’annullamento o la revoca del rating già attribuito ed in corso di validità, con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno, nonché il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di 18 mesi dalla cessazione della rilevanza del motivo ostativo.

Durante la validità del rating, l’impresa titolare di rating è tenuta a comunicare la perdita di uno o più requisiti premiali o l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai fini del punteggio entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi. In questi casi, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio. La violazione degli obblighi informativi relativi ai requisiti premiali comporta la riduzione al punteggio base (espresso con il segno ★), con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno e per tutta la durata residua del rating.

In questo sintetico quadro riassuntivo, bisogna aggiungere che l’impresa non può ottenere o mantenere il rating quando è destinataria di provvedimenti interdittivi dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la P.A. o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, divenuti inoppugnabili o confermati dal Consiglio di Stato nel biennio precedente la domanda di rating.

In aggiunta, il punteggio base è ad oggi incrementabile di un segno +, oltre che nei casi previsti dall’art. 10 della Delibera in esame, quando l’impresa, alla presentazione della domanda di rinnovo, abbia conseguito in via continuativa il rinnovo del rating per almeno 3 volte.

Inoltre, il nuovo Regolamento allunga la durata del rating a 3 anni dal rilascio (e non più solo 2 anni).

Le imprese già titolari di rating di legalità alla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento sono tenute a comunicare all’Autorità, entro 60 giorni dalla predetta data, gli eventi ostativi anteriori all’entrata in vigore del medesimo Regolamento e non comunicati poiché non rilevanti ai sensi della previgente disciplina.

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Il D.lgs. n. 211 del 2025 e la nuova frontiera della responsabilità 231: sanzioni UE e compliance d’impresa

By Leggi e Sentenze
  1. Premessa: il contesto europeo e la ratio dell’intervento.

Con il D.lgs. 30 dicembre 2025 n. 211, il legislatore italiano ha dato attuazione alla Direttiva (UE) n. 2024/1226, introducendo una disciplina organica in materia di sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione Europea.

L’intervento si inserisce nel più ampio processo di armonizzazione del diritto penale economico europeo, volto a garantire una risposta sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva rispetto a condotte che incidano sulla politica estera e di sicurezza comune.

La novità, peraltro, oltre ad incidere sul piano più strettamente penalistico individuale, assume rilevanza anche sul piano del perimetro applicativo del D.lgs. 231/2001, al contempo ridefinendo i contenuti dei modelli di gestione del rischio-reato ivi previsti.

  1. Le nuove fattispecie incriminatrici: il rafforzamento del presidio penale.

Il Decreto, come anticipato, interviene anzitutto sul piano del diritto penale c.d. individuale, introducendo nel codice un nuovo capo dedicato ai “Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell’Unione Europea”, collocato nel Titolo I del Libro II.

In tale ambito, assumono particolare rilievo, tra l’altro, le nuove fattispecie di “Violazione delle misure restrittive UE”(art. 275-bis c.p.), “Violazione degli obblighi informativi” (art. 275-ter c.p.), “Violazioni delle condizioni autorizzative”(art. 275-quaterc.p.) e “Violazione colposa delle misure restrittive” (art. 275-quinquies c.p.).

Si tratta di fattispecie che intendono colpire non soltanto la violazione diretta dei divieti (es. il congelamento dei fondi, l’embargo, le restrizioni commerciali), ma altresì le condotte elusive, con un ampliamento significativo – dunque – dell’area del penalmente rilevante.

  1. L’estensione della responsabilità degli enti exlgs. 231/2001 alle nuove fattispecie penali.

Uno degli aspetti più rilevanti del decreto è rappresentato dall’estensione del novero dei reati-presupposto della c.d. responsabilità amministrativa da reato degli enti alle nuove fattispecie penali introdotte, mediante la previsione, all’interno del “Decreto 231”, del nuovo art. 25-octies.2.

Ne consegue, da un punto di vista operativo, che le imprese sono tenute ad adeguare il proprio modello organizzativo ed i sistemi di controllo interno prevedendo specifiche misure di prevenzione anche per tali condotte di reato.

Il rischio 231 viene così ad ampliarsi sensibilmente per tutte le imprese operanti sui mercati esteri, posto che la relativa responsabilità, ora, attecchisce con maggiore pregnanza sulle operazioni commerciali internazionali: il MOG 231 dovrà ora prevedere misure adeguate in punto di processi import/export, vendite estere ed operazioni transfrontaliere.

  1. Osservazioni sul piano del sistema sanzionatorio: il ruolo del fatturato sulle sanzioni.

Il D.lgs. 211/2025 interviene anche sul piano del sistema sanzionatorio, introducendo un vero e proprio cambio di paradigma.

Difatti, la riforma prevede, accanto al tradizionale paradigma per quote, un criterio di calcolo basato sul fatturato, in linea con la tendenza già invalsa nel campo del diritto antitrust e della Privacy.

Di conseguenza, nell’intento di esplicare un sempre maggiore effetto deterrente, le sanzioni per gli enti che si rendano responsabili delle suddette violazioni saranno parametrate in base al fatturato globale dell’impresa, con “pene” che potrebbero giungere sino al 5% del fatturato globale.

Come di consueto, alle sanzioni pecuniarie si affiancano le misure interdittive (interdizione dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni e divieto di contrarre con la PA), con effetti potenzialmente paralizzanti, dunque, sull’operatività aziendale.

  1. Conclusione.

L’entrata in vigore del decreto impone alle imprese un profondo ripensamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, rendendo necessari risk assessment mirati e l’implementazione di specifiche procedure che mirino a presidiare i nuovi rischi-reato.

Decreto Sicurezza 2026: le principali novità dello schema di decreto legge approvato in Cdm

By Leggi e Sentenze

Il 5 febbraio scorso, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’ennesimo Decreto Sicurezza, con l’intento di intervenire su armi bianche, violenza giovanile, strumenti di tutela per le forze dell’ordine e soprattutto manifestazioni pubbliche. Il Decreto si inserisce nel solco delle recenti politiche di rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità diffusa e di ordine pubblico. Il testo, destinato ad incidere in modo significativo sia sul diritto penale sostanziale sia su quello processuale, introduce misure che implicano necessariamente un delicato, non sempre ottimale, bilanciamento tra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini.

Tra le principali novità spiccano, tra l’altro, una nuova tipologia di fermo preventivo e l’annotazione preliminare in modello separato per i fatti di reato commessi nella evidente sussistenza di una causa di giustificazione.

  1. Manifestazioni pubbliche: fermo preventivo ed ampliamento dei poteri dell’autorità di pubblica sicurezza.

Tra le novità più rilevanti, come detto, figura l’introduzione di un nuovo istituto di fermo preventivo, fino a 12 ore, per soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi nel corso di manifestazioni o cortei. Il Pubblico Ministero, cui il fermo deve essere immediatamente comunicato, ha un obbligo di verifica sulla sussistenza dei presupposti e può disporre l’immediato rilascio per il caso in cui questi manchino.

Nella pratica, si risolve nella possibilità per gli ufficiali e gli agenti di polizia, nel corso di specifici servizi disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o comunque aperte al pubblico, di accompagnare nei propri uffici e di trattenere per non oltre 12 ore persone per le quali, in base a specifiche circostanze di tempo e di luogo e sulla base di specifici elementi di fatto (quali, ad esempio, il possesso di armi o strumenti atti ad offendere, uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona, oltre che eventuali procedimenti penali o segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza sulle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni negli ultimi 5 anni) vi sia fondato motivo di ritenere il compimento di condotte di pericolo concreto per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza ed incolumità pubbliche.

Questa tipologia di fermo preventivo risulta in parte svincolata dai presupposti tradizionali alla base di istituti analoghi e ha finalità dichiaratamente anticipatorie rispetto alla commissione di determinati reati ritenuti di elevato allarme sociale.

L’ampliamento dei poteri cautelari in fase pre-procedimentale pone interrogativi significativi in relazione, tra l’altro, all’art. 13 Cost. (inviolabilità della libertà personale), in specie in punto di legalità e tassatività delle misure limitative della libertà personale, oltre che all’art. 5 CEDU (diritto fondamentale alla libertà e sicurezza personale). Il rischio, già oggetto di dibattito in dottrina, è quello di una progressiva “preventivizzazione” del diritto penale, con anticipazione della soglia di intervento punitivo in assenza di un fatto di reato compiutamente delineato.

  1. Istituzione di un nuovo registro per i fatti di reato commessi in presenza di cause di giustificazione.

Lo schema di decreto approvato in Cdm prevede, inoltre, l’istituzione di un registro delle notizie di reato dedicato specificamente ai fatti commessi in presenza di cause di giustificazione, il cui ovvio e dichiarato riferimento è da rinvenirsi, ancora una volta, nelle forze dell’ordine.

Si tratta di una “annotazione preliminare in separato modello”, la cui ratio (dichiarata) è quella di incrementare il livello di tutele per i cittadini e le forze di polizia. Il Pubblico Ministero, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento di un dovere, uso legittimo di armi, stato di necessità), procede con una annotazione preliminare in un modello separato del nome della persona cui è attribuito il fatto. Vengono poi disciplinate le conseguenti indagini. Il Registro in questione dovrà essere introdotto con apposito decreto del Ministro della Giustizia.

I rischi intercettati dai primi commentatori, spaziano dal pericolo che tale annotazione possa costituire una “corsia procedimentale preferenziale” per alcuni specifici soggetti, con violazione del principio di uguaglianza ai sensi dell’art. 3 Cost., nonché la tensione con l’obbligo di garantire indagini effettive, indipendenti e imparziali di cui agli artt. 2 e 3 CEDU.

  1. Ulteriori novità.

Tra le ulteriori previsioni, si segnalano anche misure contro lo spaccio, norme sulla sicurezza stradale nonché norme volte a maggiormente tutelare i docenti vittime di lesioni.

Sempre in tema di manifestazioni pubbliche, si introducono rafforzamenti ai divieti di accesso alle aree urbane definite “sensibili” e, in particolare, è previsto il divieto di partecipare a manifestazioni pubbliche per i condannati per specifici delitti legati alla c.d. “violenza di piazza”.

Da ultimo, il capo quarto contiene ulteriori misure, oltre a quelle già introdotte negli ultimi anni, in materia di immigrazione e protezione internazionale, tra cui, in particolare, l’obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per l’accertamento dell’identità.

Nel complesso, anche quest’ultimo Decreto Sicurezza sembra rafforzare l’asse della prevenzione e dell’anticipazione della tutela penale, con un significativo spostamento del baricentro verso esigenze securitarie. È comunque ragionevole attendersi che l’intervento venga ad essere oggetto di questioni di legittimità costituzionale, oltre che di doglianze indirizzate alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Ad ogni modo, stante l’approvazione del testo, in seguito alla firma del Presidente della Repubblica il Decreto entrerà in Gazzetta Ufficiale.

Decreto-legge n. 159 del 2025: le ultime innovazioni normative in materia di sicurezza sul lavoro

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 31 ottobre è entrato in vigore il Decreto-legge n. 159 del 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, il quale ha introdotto una serie di interventi finalizzati, in particolare, al rafforzamento del sistema prevenzionistico in materia di lavoro e nell’ambito delle filiere (appalti e subappalti).

In un contesto marcato da gravi e persistenti criticità in punto di infortuni, è stata avvertita l’esigenza, da parte del legislatore, di innalzare gli standard di tutela, promuovendo un approccio integrato tra prevenzione, formazione, vigilanza e l’ormai immancabile digitalizzazione.

In quest’ottica, si è dunque inteso rafforzare la tracciabilità dei lavoratori nei cantieri e nei settori più a rischio, anche rafforzando il sistema sanzionatorio e stimolando il focus sulla formazione.

Tra le novità più importanti si segnala, in primo luogo, l’introduzione di un badge elettronico e digitale obbligatorio per i lavoratori impiegati nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico e privato. Questo strumento, necessariamente corredato da un codice univoco anticontraffazione, nell’ottica del legislatore è finalizzato a garantire la tracciabilità delle presenze e l’emersione di lavoro irregolare. Dovrebbe inoltre facilitare l’attività di vigilanza da parte degli organi ispettivi.

Il suddetto badge dovrà essere rilasciato a ciascun lavoratore, anche in formato digitale, e dovrà essere agganciato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), con riflessi operativi importanti per la gestione dei fascicoli formativi e delle attestazioni.

In sede di attuazione, un decreto ministeriale dovrà provvedere alla definizione delle specifiche tecniche e operative (tra cui tempi, modalità di rilascio e dati trattati), con scadenze mirate a rendere il sistema pienamente operativo per i primi mesi del 2026.

Il Decreto, inoltre, modifica l’assetto legislativo della c.d. “patente a crediti” nei cantieri, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori basato sull’andamento degli infortuni venuti a verificazione e sul generale rispetto degli obblighi di sicurezza.

In particolare, vengono ampliate le ipotesi di perdita di crediti per gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e viene inasprito il sistema sanzionatorio, con un aumento pari al doppio per la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, che passa da euro 6.000 ad euro 12.000 per le violazioni più gravi.

Si segnala come tali modifiche assumano particolare rilievo non solo sotto il profilo della deterrenza, in stretta connessione alle sanzioni pecuniarie previste, ma anche ai fini della reputazione aziendale, con possibile impatto su bandi di gara e sui criteri di aggiudicazione.

Infine, sempre tra le novità più rilevanti, il decreto interviene in materia di formazione e prevede, in particolare, che la formazione relativa a ciascun lavoratore sia registrata nei relativi fascicoli elettronici personali, integrati con il SIISL.

Questo passaggio costituisce un ulteriore elemento di digitalizzazione della compliance in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con evidenti implicazioni operative per gli enti formatori e per i datori di lavoro nella gestione dei percorsi formativi obbligatori.

La digitalizzazione, anche in tale settore, dovrebbe massimizzare l’efficacia dei controlli e consentire il superamento, almeno in parte, delle problematiche relative alla tracciabilità (manifestatesi con riguardo ai registri cartacei), favorendo – tra l’altro – l’omogeneità dei dati trattati a livello nazionale.

Ora, se dal punto di vista tecnico-operativo il decreto si presenta come l’ennesimo intervento estensivo rispetto agli obblighi di tracciamento e compliance, con evidenti ricadute in termini di conformità per le imprese destinatarie; sotto altro profilo, come spesso accade, l’adeguamento tempestivo alle nuove regole potrà rappresentare anche un vantaggio competitivo, dimostrando agli stakeholder (clienti, partner commerciali, committenti pubblici e privati) un livello avanzato di gestione della sicurezza sul lavoro, oltre che una maggiore affidabilità operativa.

ADR firm e la competenza specialistica dei suoi collaboratori sono come sempre a disposizione delle aziende clienti per il pronto adeguamento alla normativa, per la valutazione del rischio sanzionatorio e per l’implementazione di unacomplianceaggiornata.

Il reato di femminicidio è legge: un primo sguardo al provvedimento

By Leggi e Sentenze

Segnaliamo che il 25 novembre scorso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite proprio per il giorno 25 novembre, è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati, con voto unanime, la proposta di legge avente ad oggetto, tra l’altro, l’introduzione del reato di “femminicidio” (A.C. 2528, già approvata dal Senato nel luglio di quest’anno).

La nuova fattispecie, inserita all’art. 577-bis del Codice penale, alla voce “Femminicidio”, è dunque divenuta legge. Di seguito il testo della norma:

“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quanto una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.

Il testo legislativo, pur avendo in più punti diviso i giuristi ed alimentato un ampio dibattito dottrinale, è stato presentato (e di fatto è intervenuto) come una parentesi di “coesione politica” tra le varie fazioni parlamentari, unite nell’intento di dare un segnale forte contro la violenza sulle donne, aggiungendo un ulteriore strumento nel rafforzamento, tra l’altro, delle norme che ruotano intorno al c.d. Codice Rosso.

Peraltro, il provvedimento costituisce un intervento di più ampio spettro, intervenendo anche su una serie di altre disposizioni e, in particolare:

  • in materia di maltrattamenti in famiglia, ove, all’art. 572 c.p., si estende il novero dei soggetti passivi del reato (coloro che ne possono risultare offesi), introducendo una ipotesi di confisca obbligatoria relativamente ai beni utilizzati per la commissione ed introducendo una nuova circostanza aggravante per il caso in cui la condotta sia perpetrata con le modalità descritte nel nuovo art. 577-bis (il riferimento dovrebbe dunque essere a quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione; come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna; in risposta al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; quale atto limitativo delle sue libertà individuali);
  • in materia di circostanze aggravanti, introducendo, analogamente a quanto avvenuto per l’art. 572 c.p., nuovi aggravamenti di pena per alcune fattispecie di reato (tra cui le lesioni personali, interruzione non consensuale di gravidanza, violenza sessuale e stalking) per i casi in cui le stesse siano perpetrate con le modalità descritte all’art. 577-bis p. (v. sopra);
  • sul piano procedurale, inserendo una serie di modifiche al codice di procedura penale, incidenti, tra l’altro, sulle informazioni da fornire obbligatoriamente alla persona offesa, sulla durata delle intercettazioni, sul patteggiamento, sulle misure cautelari e sulle facoltà processuali degli enti e delle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato. Si introducono, inoltre, nuove regole per l’esame testimoniale volte ad impedire la c.d. vittimizzazione secondaria.

Si segnalano, da ultimo, collegati interventi sulla disciplina di ordinamento penitenziario nonché in ordine alla tutela dei soggetti permasti orfani a seguito di femminicidio e al monitoraggio periodico sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e sul contrasto alla violenza sulle donne. È prevista, nello specifico, la presentazione alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione annuale sul punto.

Negoziazione assistita: particolarità e correttivi post riforma Cartabia

By Leggi e Sentenze

La negoziazione assistita (di seguito, per brevità, “N.A.”) è un istituto giuridico introdotto in Italia dal D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 162/2014.

Qualora presenti diritti disponibili, la N.A. si attesta a strumento alternativo di risoluzione delle controversie, dunque trattasi di soluzione rapida, a costi contenuti e che favorisce un clima meno conflittuale rispetto a quello che per natura contraddistingue le aule di giustizia.

La N.A. è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, in caso di pagamento di somme non eccedenti 50.000,00 €, così come per tutte le controversie legate ad incidenti stradali o marittimi a prescindere dal valore della causa.

Nelle suddette ipotesi, tuttavia, avviare la N.A. non implica preclusioni di sorta ai fini della concessione di provvedimenti urgenti e cautelari né tanto meno ai fini della trascrizione della domanda giudiziale.

Quando la legge non prevede espressamente che la N.A. sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il ricorso a quest’istituto è una scelta liberamente rimessa alla volontà delle parti.

Nel dettaglio, la N.A. è facoltativa quando una questione giuridica richiede l’attivazione della mediazione obbligatoria. In tal caso, però, esperire la procedura di mediazione risulta comunque un obbligo qualora la N.A. non si fosse conclusa con un accordo.

La N.A. è facoltativa anche in materia di famiglia, tant’è che coniugi e coppie di fatto possono raggiungere un’intesa in caso di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Allo scopo di scongiurare il ricorso al giudice del lavoro, fra l’altro, la riforma Cartabia ha riconosciuto la facoltà delle parti di impiegare la N.A., ma ciascuna di queste dovrà essere assistita da un legale e da un consulente del lavoro, mentre l’accordo raggiunto non potrà essere impugnato, al pari di quanto avviene nella conciliazione tenuta presso la competente sede protetta.

Dal punto di vista pratico, l’avvocato figura nella N.A. quale garante dei diritti e della correttezza della procedura, dovendo cooperare attivamente con i propri Colleghi allo scopo di raggiungere un’intesa.

Il difensore deve informare il proprio cliente della possibilità/obbligo di ricorrere alla N.A. prima di incardinare il giudizio e deve osservare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute, eccetto quelle acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale; all’avvocato è imposto il divieto di impiegare dichiarazioni rese e di deporre sulle stesse in giudizio e si fa carico dell’onere di certificare la conformità dell’accordo raggiunto alle norme imperative e all’ordine pubblico; infine, l’avvocato deve trasmettere copia dell’accordo al C.O.A. del luogo ove l’intesa è stata trovata o a quello in cui lo stesso avvocato risulta iscritto.

Sempre sul piano procedurale, l’invito alla N.A. interrompe il termine prescrizionale e la decadenza per una sola volta, ma deve anche indicare l’oggetto della lite e l’avvertimento secondo cui la mancata risposta entro 30 giorni dalla sua ricezione oppure il rifiuto è valutabile dal giudicante per la condanna alle spese giudiziali e per l’attribuzione della responsabilità aggravata.

Il rifiuto a partecipare alla N.A., inoltre, avvera comunque la condizione di procedibilità per parte invitante.

Fondamentale è poi la convenzione di N.A., ossia il documento mediante il quale le parti decidono a tutti gli effetti di cooperare in buona fede e lealtà, pertanto la stessa ha natura di contratto normativo e va redatta in forma scritta sulla scorta di un preciso modello elaborato dal C.N.F.

La convenzione in discorso enuclea altresì l’oggetto della lite e il termine della procedura che non può durare meno di 1 mese e più di 3 mesi, salvo proroga di massimo 1 mese in caso di accordo delle parti.

La convenzione, viepiù, può precisare la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti pertinenti alla controversia e della controparte, fatta eccezione per chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e per chi è incapace di testimoniare. L’acquisizione delle dichiarazioni va compiuta per iscritto e farà piena prova nel corso dell’eventuale processo.

Nella convenzione di N.A. può sottolinearsi che gli incontri conciliativi si terranno in via telematica, sfruttando il collegamento audiovisivo di una piattaforma on-line.

Al fine di stipulare effettivamente un accordo negoziato – avente efficacia esecutiva e costituente titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale – ciascuna parte dovrà essere assistita da almeno un avvocato e l’accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente e spedito da una parte all’altra e viceversa a mezzo P.E.C. Laddove fosse invece siglato dalle parti con modalità analogica, gli avvocati dovranno certificare le sottoscrizioni con firma digitale.

L’avvocato che dovesse impugnare un accordo a cui ha partecipato incorrerà in un illecito deontologico.

Infine, bisogna ricordare che il patrocinio a spese dello stato è assicurato anche in tema di N.A. quando questa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale oppure quando la condizione di procedibilità attiene ad una lite su contratti di trasporto o sub-trasporto.

Nello specifico, poi, è utile evidenziare che ha diritto di accedere al patrocinio in questione il cittadino italiano non abbiente, lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del fatto oggetto della convenzione o al sorgere del rapporto, l’apolide e gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

L’istanza di ammissione al patrocinio va sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità ed è autenticata dal difensore, deve contenere l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa e va depositata presso il C.O.A. del luogo ove ha sede il tribunale che sarebbe stato competente a pronunciarsi sulla lite.

L’avvocato, in presenza del patrocinio a spese dello Stato, avrà diritto al compenso secondo le disposizioni di cui al Decreto n. 55/2014 ridotto della metà.

ADR firm supporta società e privati nella procedura di negoziazione assistita, tutelando i diritti dei propri Clienti in modo rapido ed efficiente, senza che questi debbano sopportare costi e lungaggini di un contenzioso giudiziale.

Intelligenza Artificiale: il nuovo quadro normativo nazionale e il suo impatto sulle imprese

By Leggi e Sentenze

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la nuova Legge 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”. Questa legge introduce un primo quadro normativo nazionale sullo sviluppo e l’utilizzo delle nuove tecnologie “intelligenti”, andandosi ad inserire nel solco della regolamentazione già tracciata a livello europeo con il c.d. AI-Act (Reg. UE 2024/1689).

Il presente approfondimento compie una panoramica delle principali novità intervenute e del loro ambito applicativo, prestando particolare attenzione alle possibili criticità – in termini di attuazione, governance e responsabilità – che ne deriveranno in capo alle imprese.

  1. Uno sguardo d’insieme: il contesto normativo europeo e nazionale

L’Italia, con la L. 132/2025, ha inteso dare attuazione a quanto già previsto a livello più generale dall’AI Act europeo, secondo un approccio che si ispira, dunque, ai principi fondamentali dettati da tale provvedimento.

Come noto, il Regolamento EU 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024, fissa un quadro armonizzato per la regolamentazione dello sviluppo e dell’utilizzo dei sistemi di IA all’interno dell’Unione Europea, fungendo da cornice normativa entro cui gli Stati membri dovranno collocare le proprie discipline nazionali. Esso si snoda secondo un approccio basato sul rischio (Risk Based Approach), ossia attraverso la previsione di una serie di obblighi e divieti in capo a produttori ed utilizzatori (di trasparenza, governance, accountability e sicurezza) diversamente scanditi in base al grado di rischio inoculato da ciascuna tipologia di sistema intelligente (sistemi vietati, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio minimo).

In tale contesto si inserisce la L. 132/2025 che, nel dichiarato intento di non introdurre obblighi ulteriori rispetto a quanto già previsto a livello europeo, ha introdotto un impianto normativo armonizzato che mira a combinare la necessità di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona.

  1. Principi generali e principali novità

L’intervento nazionale si fonda su alcuni principi cardine alla stregua di quanto già emerso a livello europeo:

  • centralità della persona e dei diritti fondamentali;
  • approccio fondato sul rischio con obblighi di trasparenza e tracciabilità dei sistemi di IA;
  • responsabilità dell’uomo nelle decisioni automatizzate;
  • sicurezza degli algoritmi e non discriminazione.

La nuova legge pone quindi l’accento sullo sviluppo e l’utilizzo dell’IA in modo sicuro e responsabile, promuovendo un approccio “antropocentrico”.

Quanto alle novità introdotte, accanto ad una serie di deleghe nei confronti del governo per l’emanazione dei decreti attuativi dei principi generali previsti nella Legge, vi sono previsioni cui le organizzazioni private e pubbliche sono chiamate ad adeguarsi sin da subito (in materia di lavoro, pubblica amministrazione e diritto d’autore). Vengono inoltre introdotte diverse norme sul fronte penalistico, tutte incentrate sull’introduzione di nuove aggravanti (per i casi di utilizzo di sistemi intelligenti ai fini della commissione del reato) e di nuove fattispecie di illecito (tra cui, in particolare, l’art. 612-quater sul c.d. deep fake), che tuttavia esulano dal tema del presente articolo.

2.1 In materia di lavoro (art. 11).

Nel contesto lavorativo, la legge impone l’obbligo al datore di lavoro di informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi di IA, modificando le informative privacy ed aggiornando, eventualmente, le valutazioni DPIA. Si consideri, inoltre, che gli “strumenti di IA” usati nella gestione del personale generano implicazioni anche ai sensi dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In particolare, il datore di lavoro che utilizzi sistemi di intelligenza artificiale per la gestione dell’impresa e del personale dovrà modificare le proprie informative privacy ed il registro del trattamento dati. Se poi il trattamento dei dati del personale è stato oggetto di valutazione di impatto (DPIA), anche tale valutazione andrà aggiornata.

2.2 Per i professionisti (art. 13).

Innovazioni rilevanti riguardano anche i professionisti (come avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro): l’uso dell’IA da parte di tali soggetti deve essere trasparente e finalizzato unicamente a supportare il giudizio umano e non già a sostituirlo.

Il cliente deve essere adeguatamente informato circa l’utilizzo di sistemi automatizzati, con indicazione specifica delle finalità e dei limiti. Inoltre, l’adozione di tali sistemi deve adeguarsi ai principi di responsabilità e proporzionalità, evitando che l’IA influenzi indebitamente le decisioni professionali e che ne venga minato il rapporto fiduciario.

In caso di danni derivanti dall’utilizzo improprio dell’IA, la responsabilità è da ricercare in capo al professionista, che sarà chiamato a giustificare le proprie determinazioni.

Si impongono, infine, obblighi formativi per i professionisti, in modo da garantire una comprensione adeguata delle tecnologie utilizzate e dei rischi che vi sono collegati.

2.3 Pubblica Amministrazione (art. 14).

L’articolo 14 stabilisce che l’IA possa essere utilizzata a supporto dell’azione amministrativa a patto che la decisione finale sia mantenuta in capo al funzionario responsabile.

In caso di decisione algoritmica, restano validi i principi di conoscibilità, non esclusività, non discriminazione già enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Le PA sono inoltre chiamate ad attivare misure tecniche, organizzative e formative, in un contesto in cui è prevista la pubblicazione di linee guida da parte della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

2.4 Diritto d’autore (art. 25).

La legge interviene anche sul piano del diritto d’autore: protegge le opere dell’ingegno create con l’ausilio di strumenti IA nonché le fonti, introducendo nuove regole per la produzione dei contenuti generati con IA, con impatto significativo sul settore dell’editoria, della produzione di contenuti multimediali e, in generale, sulle imprese creative.

  1. Implicazioni per le imprese.

Le imprese che sviluppano o utilizzano nei loro processi sistemi di IA dovranno adottare un approccio di governance proattiva, che includa:

  • mappatura e valutazione dei sistemi IA in uso, con adeguata analisi dei rischi;
  • procedure di trasparenza e informativa verso dipendenti, clienti e Stakeholders;
  • puntuale definizione di ruoli e responsabilità interne, per assicurare che il controllo umano resti centrale nei processi decisionali;
  • formazione mirata su etica, sicurezza e uso responsabile dell’IA;

In prospettiva, la capacità delle imprese di integrare l’intelligenza artificiale in modo conforme e trasparente diventerà un fattore competitivo e reputazionale decisivo. Chi saprà anticipare il nuovo scenario normativo sarà avvantaggiato nel dialogo con autorità di vigilanza, clienti e partner commerciali.

ADR Firm è a disposizione delle imprese clienti per assisterle nello sviluppo di modelli virtuosi di governance, in vista della piena conformità al nuovo quadro normativo che si va delineando.