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Tutela del patrimonio agroalimentare: nuovi delitti e aggravanti ed estensione della responsabilità 231

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Il 15 aprile 2026 è stato approvato in via definitiva alla Camera il disegno di legge in materia di reati agroalimentari, recante “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, di cui ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il legislatore interviene così con una riforma attesa da anni, destinata ad incidere in maniera significativa sull’attività d’impresa e, in particolare, sulla filiera agroalimentare.

Non si tratta di un mero inasprimento sanzionatorio, ma di un vero e proprio intervento sistematico ed integrato. Si innesta un nuovo impianto punitivo all’interno del più generale sistema penale di impresa, introducendo nuovi delitti e circostanze aggravanti, nell’ottica complessiva di superare la frammentazione che era venuta a registrarsi in materia nel corso degli anni.

L’intervento, si inserisce peraltro in un contesto caratterizzato da una crescente sofisticazione delle condotte illecite perpetrate ai danni del patrimonio agroalimentare nazionale. Si è dunque avvertita la necessità di una tutela più vasta, che andasse a colpire con più efficacia le nuove manifestazioni illecite.

Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione, nel codice penale, di un autonomo capo dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare (il Capo II-bis).

Tra le principali fattispecie di reato si segnalano:

  1. la frode alimentare (art. 517-sexies), che va a sostituire la vendita di sostanze alimentari non genuine introducendo una tutela anticipata rispetto al momento della vendita o messa in commercio dei prodotti. La nuova fattispecie punisce con la reclusione da due mesi a un anno e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 “chiunque, al fine di indurre in errore il compratore e di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, pone in vendita, distribuisce o mette altrimenti in circolazione, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità, sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti è punito, se il fatto non è previsto come più grave reato”;
  2. il commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies), la cui norma recita: “chiunque, al fine di trarne profitto, nell’esercizio di un’attività agricola, industriale, commerciale, di importazione, di esportazione, di introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale ovvero di intermediazione di alimenti, acque e bevande, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, che sa essere falsi o ingannevoli al fine di indurre in errore il compratore, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle reti telematiche, sull’origine, sulla provenienza, sulla qualità o sulla quantità degli alimenti o degli ingredienti è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi e con la multa fino a euro 20.000”.

Vengono inoltre previste una serie di circostanze aggravanti e pene accessorie, tra cui, in particolare, spiccano l’aggravante c.d. di agropirateria (che prima costituiva reato autonomo), ovvero un aumento di pena da un terzo alla metà per coloro che commettono i delitti sopra indicati, al di fuori dei casi disciplinati agli artt. 416 e 416-bis, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, nonché la pena accessoria del divieto di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Il sistema sanzionatorio viene poi ulteriormente rafforzato mediante la previsione della chiusura temporanea o definitiva dello stabilimento per le ipotesi criminose più gravi e con la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del profitto e dei beni utilizzati nella commissione dei reati.

L’intervento si caratterizza anche per l’intento di rafforzare il sistema di controllo e tracciabilità lungo l’intera filiera agroalimentare. In tale prospettiva, assume particolare rilievo l’introduzione di specifici strumenti volti a garantire un corretto flusso informativo verso il consumatore e la previsione di uno speciale contrassegno, avente natura e funzioni di carta valori, per i prodotti agroalimentari a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP).

Da ultimo, si segnala l’estensione dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001 alle nuove fattispecie di reato, ma soltanto per le forme aggravate. Ne consegue la necessità per le imprese di procedere quanto prima ad un adeguamento dei propri modelli di organizzazione e gestione, onde valutare e gestire il rischio di commissione anche di tali illeciti.

Il corretto utilizzo delle opere derivate dall’intelligenza artificiale

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Il dilagante utilizzo dell’intelligenza artificiale (di seguito, per brevità, “AI”) anche nel nostro paese ha portato il legislatore italiano a prevedere un’apposita Legge (L. 132/2025) che ha finito per affiancare l’AI Act europeo.

Considerati i rischi connessi, l’impiego dell’AI presuppone una conoscenza approfondita del diritto d’autore e delle condizioni d’uso delle relative piattaforme. Quindi, aziende e privati sono in qualche maniera obbligati a comprendere il modo giusto e lecito per integrare il proprio lavoro con tali innovativi strumenti.

Ma quali sono i rischi correlati allo sfruttamento dell’AI?

Il primo e senza dubbio il più importante è quello di incorrere in svariate violazioni a causa dell’impiego scorretto dell’opera derivata, a prescindere se questa riguardi un testo, un’immagine, un suono od altro.

Ciò accade quando l’opera derivata – priva di un apporto umano creativo, nuovo ed originale – discenda da opere già esistenti e protette. Basti pensare al progetto di un interior design ed alla condotta di un terzo volta ad appropiarsene in maniera illegittima per venderlo ai suoi clienti.

Ai sensi della Legge sul diritto di autore, l’autore medesimo vanta sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi danno arrecatole. Del resto, capita frequentemente di offendere onore e reputazione dell’autore attraverso modifiche inopportune delle opere derivate.

In tale contesto, l’interesse dell’autore resta un elemento fondamentale e non va pertanto leso. Solo il suo consenso permetterà o meno la diffusione dell’opera da parte del terzo. Peraltro, l’autore gode di un diritto automatico rispetto all’opera, diversamente ad esempio dal soggetto che intenda sottoporla a copyright.

In fin dei conti, l’autorizzazione dell’autore non viene richiesta soltanto in una ben determinata circostanza: riproduzione per finalità didattico/educative, a patto che la fonte autoriale venga comunque citata per ricondurre la paternità dell’opera al suo legittimo autore.

Al netto di tutto, abbiamo una certezza: l’AI resta un mero strumento, per cui non può essere titolare di diritti d’autore né responsabile.

Al contrario, i produttori di AI risponderanno di eventuali danni cagionati per mezzo dei loro sistemi. Costoro sono di conseguenza tenuti a filtrare i contenuti lavorati dall’AI, rendendo riconoscibile il prodotto umano rispetto a quello generato.

Una seconda certezza è la seguente: qualsiasi utilizzatore deve accettare un contratto con la piattaforma AI.

La stragrande maggioranza dei testi contrattuali prevede che il consenso venga prestato per l’addestramento ed il miglioramento dell’AI, per attestare la titolarità degli input e per accettare la clausola che non permette di divenire proprietari degli output.

In quest’ultima ipotesi, l’utilizzatore finisce per attribuire potere contrattuale al legittimo proprietario del contenuto e non all’AI, dunque il medesimo proprietario, in qualunque momento, potrà revocare l’uso del contenuto.

Ne discende che l’utilizzatore dispone medio tempore di una semplice licenza d’uso sul prodotto dell’AI, fermo restando la sua responsabilità circa l’impiego del contenuto derivato.

Risulta indispensabile che chi faccia uso dell’AI lo dichiari esplicitamente, come ad esempio gli Studi professionali al momento dell’accettazione dell’incarico. Ed il modo migliore ed esaustivo per ottemperare a quest’obbligo è quello di rimandare al sito internet, oltre che a condizioni e a termini della specifica piattaforma.

Di fondamentale rilevanza appare altresì l’obbligo per le attività professionali di limitare l’uso dell’AI al solo supporto, dovendo prevalere la prestazione intellettuale.

Nelle attività professionali, tuttavia, non bisogna ricomprendere soltanto i professionisti tenuti ad iscriversi ad uno specifico albo, ma oltremodo le professioni intellettuali che dispongono di P. I.V.A.

Ebbene, ad oggi sembra che l’AI stia facendo passi da gigante e questo dato impone agli utilizzatori di tutelarsi in anticipo da tutti quei rischi correlati all’uso delle opere derivate dall’AI.

ADR firm affianca aziende e privati offrendo assistenza e consulenza al fine di impedire eccezioni di responsabilità da parte di terzi per usi scorretti dell’AI.

Meglio un contratto prima che un contenzioso poi. Quando il contratto di collaborazione diventa un investimento per l’imprenditore

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L’impresa va tutelata a monte, sin dalla sua costituzione. Così, riducendo al minimo i fattori di rischio, l’imprenditore affronta un vero e proprio investimento sul futuro.
Una protezione successiva è sì possibile ma il più delle volte la questione finisce nelle aule di giustizia, rivelandosi per l’imprenditore solo e soltanto un costo.
Fondamentale, dunque, appare lo strumento contrattuale che anticipa e delinea i problemi, circoscrive i rischi e rafforza la posizione dell’impresa rispetto ai soggetti con i quali la stessa entra in contatto, soprattutto se collaboratori.

Il contratto di collaborazione, recante un oggetto delimitato e costituito da clausole essenziali e ben attagliate al caso di specie, può rivelarsi la miglior arma a disposizione per l’azienda che intende salvaguardare la propria attività a partire proprio dai collaboratori che assume.
In tale circostanza, allora, all’interno del contratto non possono innanzitutto mancare clausole di salvaguardia.
Ad iniziare dalla clausola di riservatezza, ad esempio, che obbliga una Parte a non divulgare oppure a non impiegare informazioni aziendali riservate in modo pregiudizievole, a pena di incorrere in una penale anche qualora il rapporto lavorativo fosse concluso.
La clausola di riservatezza è un obbligo naturale del rapporto di lavoro subordinato ma diviene un aspetto chiave da considerare in prima istanza nelle altre ipotesi, risultando altresì applicabile tra imprenditore e collaboratore quale vincolo reciproco.
Connaturato alla riservatezza, poi, v’è un aspetto da non sottovalutare, ovverosia l’impegno a custodire e a proteggere il materiale d’impresa da parte del collaboratore o, se previsto, a distruggerlo al termine del rapporto.
In aggiunta alla clausola di riservatezza, è bene richiamare la clausola di non sollecitazione. Questa impone al collaboratore il divieto di sottrarre la clientela in maniera non fisiologica e di indurre con scorrettezza altri collaboratori a terminare il rapporto di lavoro per iniziare un nuovo percorso in un’azienda concorrente.
Altrettanto rilevante è la clausola di proprietà intellettuale, concepita per salvaguardare progetti, software e quant’altro appartenga alla titolarità del committente ma soltanto qualora l’opera sia creativa.
Da non dimenticare, infine, la clausola di reputazione e comunicazione che d’altro canto impone le precise modalità di comunicazione da adottare e disciplina l’uso del marchio aziendale al fine di garantire una precisa tutela d’immagine.

Se le clausole citate sono da ritenere un aspetto imprescindibile, l’imprenditore, sempre nell’alveo dei rapporti con i propri collaboratori, può optare oltretutto per i c.d. patti di stabilità e per i patti di non concorrenza.
Il patto di stabilità, nello specifico, è uno strumento che incide sulla durata minima del rapporto, affinché la risorsa di riferimento possa essere trattenuta per scopi di continuità d’impresa.
Poiché il patto in discorso limita fortemente la libertà di recesso del lavoratore anche attraverso la previsione di una possibile penale – sebbene proporzionata alla durata del patto e decrescente nel tempo – il recesso dovrà contemplarsi comunque in presenza di giusta causa (id est: venir meno del rapporto di fiducia) od impossibilità sopravvenuta della prestazione (ad esempio, inidoneità alla mansione) a pena di nullità.
Il patto di non concorrenza, viepiù, è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive con cui, post cessazione del rapporto, ci si impegna ad esercitare un’attività non concorrente a quella prestata all’interno dell’azienda che, a sua volta, riconosce un corrispettivo determinato e proporzionato al sacrificio compiuto.
Il contratto in questione deve avere forma scritta e precisare l’attività vietata, prospettando limiti temporali e territoriali fin dalla stipula. I limiti temporali variano a seconda dei soggetti coinvolti, tanto che per un agente il limite è pari a 2 anni, mentre per un dirigente è pari a 5 anni.
Clausola tipica del patto di non concorrenza è la penale, la quale predetermina un danno per rafforzare l’effettività del patto medesimo, salvo il maggior danno quando previsto e dimostrato.
In argomento, pare opportuno evidenziare che le imprese possono anche tra loro stipulare patti di non concorrenza.

E se l’azienda decidesse di non dotarsi di un contratto ben strutturato con i propri collaboratori?
Ebbene, un collaboratore aziendale, specie se rivestisse un ruolo di primaria rilevanza e vantasse un’esperienza consolidata, potrebbe impugnare delibere assembleari, accedere alla concorrenza, compromettere la reputazione dell’impresa, diffondere informazioni sensibili, così come sviare la clientela o altri dipendenti e far perdere continuità lavorativa.
Ecco, in assenza di un valido contratto di collaborazione, alcune delle conseguenze di cui sopra sono dall’imprenditore gestibili unicamente ricorrendo alla normativa.
Basti pensare al divieto di concorrenza sleale previsto dal codice civile, nella cui violazione incorre chiunque usi nomi o segni distintivi che generano confusione con altri legittimamente impiegati oppure imiti in modo servile prodotti della concorrenza.
La concorrenza sleale si avvera pur quando vengono diffuse notizie screditanti l’impresa concorrente e quando ci si appropria di pregi appartenenti a quest’ultima. Idem, qualora ci si avvalga di qualsiasi mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’azienda altrui. E del fatto illecito di commessi e domestici nell’esercizio delle loro funzioni sono responsabili padroni e committenti, pertanto è richiesta la massima attenzione.
In assenza di presupposti per avviare un’azione per concorrenza sleale, invece, l’azienda dispone di ulteriori rimedi, tant’è che la condotta illecita potrebbe essere arginata grazie alla tutela cautelare oppure, in caso di violazione di segreti commerciali riservati, mediante la tutela offerta dal codice penale (ad esempio, il sequestro).

Nelle ipotesi appena elencate, tuttavia, appare lampante che l’imprenditore – sempre se la soluzione prescelta sia adatta al caso che lo occupa – dovrà affrontare costi molto più elevati a differenza di quelli che avrebbe sopportato per costituire un valido contratto ad hoc.
In definitiva, dunque, meglio un contratto prima che un contenzioso poi, perché un buon accordo non è soltanto uno strumento giuridico ma un investimento per tutelare l’impresa a tutto tondo.

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Cessazione dell’attività d’impresa ed estinzione dell’illecito 231: la recente pronuncia della Cassazione n. 16218 del 5 maggio 2026

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Segnaliamo la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, n. 16218 del 5 maggio 2026, con la quale i Giudici di legittimità sono nuovamente intervenuti sul tema degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sulla responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001. Con la sentenza citata, la Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di responsabilità da reato degli enti, la cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’illecito contestato ai sensi del decreto 231, ricorrendo in tal caso una ipotesi analoga alla morte dell’imputato nel procedimento incardinato nei confronti della persona fisica.

La Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione, ha dunque aderito all’orientamento più recente (e prevalente), secondo cui la cancellazione della Società dal suddetto registro determina l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato dell’ente, evidenziando, in particolare, come la questione debba essere risolta sulla scorta di quanto previsto dall’art. 2495 del Codice civile.

La Corte osserva che, lato civilistico, la cancellazione dell’impresa dal registro, quantomeno in seguito alle recenti riforme, ha una efficacia costitutiva, determinando l’estinzione irreversibile dell’ente anche quando vi siano debiti rimasti insoddisfatti o, più in generale, rapporti non definiti (così come già affermato dalle Sezioni Unite Civili).

Per la Cassazione sarebbe infatti un paradosso logico e giuridico considerare ancora in vita una società ai soli fini sanzionatori, mentre quel soggetto dovrebbe considerarsi definitivamente estinto sotto ogni altro piano o aspetto del mondo giuridico.

L’effetto estintivo operante in via generale sul piano civile, dunque, si riflette sul piano della responsabilità da reato dell’ente, rendendo inapplicabili le sanzioni previste dalla normativa 231.

Queste ultime risulterebbero peraltro prive di scopo. Da un lato, le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, d.lgs. 231/2001, mirando ad inibire l’attività dell’ente, presuppongono logicamente che questo sia prima ancora operativo e pertanto non avrebbero alcuna funzione rispetto ad un soggetto giuridico non più esistente. Dall’altro, pure le sanzioni pecuniarie, essendo volte a punire l’ente sotto il profilo più strettamente patrimoniale, perderebbero la loro ragion d’essere, non potendo essere eseguite nei confronti di un soggetto estinto.

La Corte ha altresì evidenziato come la responsabilità penale, ai sensi del principio di personalità di cui all’art. 27 Cost., non possa trasmettersi a soggetti terzi, quali soci o liquidatori. Si avrebbe dunque una violazione di tale principio se ci si ostinasse a perseguire l’ente pur dopo la sua estinzione, giacché le sanzioni non potrebbero che essere eseguite nei confronti di questi ultimi soggetti.

Si tratterebbe, peraltro, di principio confermato dall’art. 27, comma 1, dello stesso d.lgs. 231/2001, il quale prevede espressamente che “dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o con il fondo comune”.

Si tratta, in definitiva, di una Sentenza di notevole rilevanza pratica, anche sol considerando che nell’intero impianto descritto la Corte giunge addirittura a ritenere del tutto irrilevanti le motivazioni dietro la cancellazione del registro. Detto in altri termini, non importa se la cancellazione sia “fisiologica” (ossia derivante dal naturale termine dell’attività d’impresa) o “fraudolenta” (cioè volta esclusivamente ad eludere le sanzioni 231): l’effetto estintivo, infatti, ha una portata generale e oggettiva che non ammette differenziazioni.