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Software e proprietà intellettuale: elementi chiave per tutelare aziende e privati

By News

Il software non può essere ridotto a mero codice scritto, perché è un vero e proprio programma, derivante da un progetto o più in generale da un’idea, volto a risolvere problemi complessi e, in determinati casi, a migliorare la produttività.

Il software sottende un insieme di conoscenze: il c.d. know-how, che prenderà forma e sostanza nella pratica.

Ogni software ha come minimo comune denominatore il codice sorgente e l’algoritmo, che ne costituiscono il nucleo e ne definiscono il funzionamento.

I predetti elementi appartengono allo sviluppatore ed è buona regola che questo li custodisca su piattaforme sicure e difficilmente accessibili.

A meno che sia previsto contrattualmente, lo sviluppatore a cui viene commissionata la creazione del software è tenuto a non impedirne l’accesso al committente, il quale possiede tutte le capacità per leggere il codice sorgente, in quanto il suo linguaggio di programmazione risulta umanamente comprensibile (a differenza del codice oggetto, ad esempio, che invece si estrinseca in un codice binario decriptabile solo dagli addetti ai lavori).

Il committente detiene la proprietà del software quando: 1) il software derivi da un incarico dato dal committente allo sviluppatore; 2) lo sviluppatore ha semplicemente eseguito il progetto del committente; 3) il software è stato in totofinanziato dal committente e sarà parte integrante dei suoi processi produttivi.

È bene sottolineare che la prova circa la paternità del software potrà essere fornita con ogni mezzo.

Al fine di sviluppare un software, dunque, capita spesso che aziende e privati si rivolgano a terzi specialisti del settore. Diviene allora estremamente importante comprendere cosa va condiviso e cosa va mantenuto segreto. Il primo step, infatti, consiste solitamente nel chiedere un preventivo di spesa e ciò comporta necessariamente condividere la propria idea. Dal punto di vista legale, però, l’idea di business non va integralmente svelata, salvo si opti di far sottoscrivere allo sviluppatore un contratto di riservatezza.

In tale ultimo caso, il committente potrà liberamente definire i dettagli del progetto e mettere a disposizione le giuste risorse utili al perfezionamento dell’idea, anche dal punto di vista economico.

D’altro canto, la software house deve guardarsi bene da eventuali eccezioni sollevabili dal committente. Sul punto, a titolo esemplificativo, la software house potrebbe incorrere in violazioni sulla consegna, dovute a ritardi su tempistiche predefinite, così come in violazioni sulla conformità del prodotto, che magari non presenta specifiche essenziali per il corretto funzionamento.

Il software, così come il codice sorgente, possono essere oggetto di tutela giuridica tramite registrazione di marchio (protezione del segno distintivo), brevetto (protezione della tecnica), design (protezione delle grafiche) e contratti di riservatezza.

Con gli anzidetti strumenti risulta possibile salvaguardare aziende e privati nel modo più congruo e si mantiene un vantaggio competitivo sui terzi.

Per un’azienda diventa indispensabile che le giuste misure di protezione siano messe in atto anche nei confronti dei dipendenti, giacché costoro, specie se rivestono ruoli centrali o comunque storici, potrebbero condividere il know-how aziendale acquisito nel tempo con la concorrenza.

Quando un soggetto ha intenzione di servirsi della tutela contrattuale sul software non esiste però un modello standard di riferimento, infatti ogni contratto va scelto e adattato al caso di specie, optando per clausole attinenti alla questione reale. Tendenzialmente, non vanno tuttavia tralasciate quelle di riservatezza e di esclusiva, soprattutto allo scopo di avere garanzie postcessazione del rapporto di lavoro.

In aggiunta, è prassi prevedere la giurisdizione, cause di risoluzione per inadempimento, modalità di recesso e disdetta, impiegare penali ed esplicitare il funzionamento delle royalties.

Nello specifico, laddove il software dovesse essere oggetto di un contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 c.c., il committente dovrà denunciare i vizi o le difformità all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione si prescriverà in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.

Ex art. 1668 c.c., invece, il committente può chiedere che difformità e vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Quando, poi, l’opera derivata si dimostrasse del tutto inadatta alla destinazione, il committente godrà del diritto di risolvere il contratto.

Salvo che il contratto non disponga altrimenti, il committente ha il potere altresì di sfruttare il software a livello economico, ma lo stesso vale per il datore di lavoro nel rapporto con il dipendente. Il lavoratore autonomo, invece, ha il diritto di utilizzazione economica per un’attività inventiva ed originale, salvo che il contratto preveda che l’attività sia oggetto del medesimo rapporto e perciò compensata.

Ebbene, all’interno di un quadro in cui il diritto finisce per rincorrere la tecnologia, regola aurea resta dover disciplinare prima di tutto utilizzo e titolarità del software.

Posta l’ampiezza e la complessità della normativa, la proprietà intellettuale si erige a chiave di volta e scudo del progresso tecnologico.

ADR firm aiuta a tutelare progetti e diritti di proprietà intellettuale appartenenti a società e privati. Scopri di più su www.adrfirm.it oppure chiamaci per fissare un appuntamento dal vivo o da remoto.

Le modifiche al codice deontologico forense: doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie

By News

In Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 202 dell’01/09/2025 sono state pubblicate le modifiche al titolo IV del codice deontologico forense, entrate in vigore dall’01/11/2025, mutando la stessa intitolazione dell’anzidetto titolo in: “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

La ratio ispiratrice delle modifiche in discorso è quella di far sì che l’attività professionale svolta dall’avvocato sia pienamente rispettosa dei diritti del singolo e dei doveri generali della professione forense a beneficio della collettività.

Nello specifico, gli articoli del codice deontologico oggetto di mutazione sono stati i seguenti: 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis.

L’art. 48, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, equipara ora la corrispondenza che contiene proposte transattive, insieme alle relative risposte, a quella catalogabile come riservata, anche per quanto attiene la consegna al cliente.

In tal caso, quindi, la riservatezza caratterizza entrambe le predette categorie di documenti.

L’art. 50, rubricato “Dovere di verità”, al comma 6 limita l’obbligo di discovery gravante sul legale a tutti quei provvedimenti di cui lo stesso professionista abbia conoscenza, così da arginare dubbi su addebiti deontologici mossi per responsabilità oggettiva. Per questo, l’avvocato dovrà indicare i provvedimenti già ottenuti e che conosce, anche laddove fossero di rigetto, nella presentazione di istanze o richieste che concernono lo stesso fatto.

L’art. 51, rubricato “La testimonianza dell’avvocato”, con il comma 2 intende far astenere l’avvocato dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi e sul contenuto della corrispondenza riservata, oltre che su quella avente ad oggetto proposte conciliative e relativi riscontri tra colleghi.

L’art. 56, rubricato “Ascolto del minore”, al comma 1 apre con una clausola di riserva per l’avvocato, ossia “Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore”, per poi recitare che l’avvocato non potrà ascoltare il minore degli anni diciotto qualora non abbia ricevuto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

Al comma 1-bis, invece, l’articolo in esame richiede che l’avvocato che ascolti il minore debba osservare pedissequamente modalità che assicurino il suo interesse preminente sulla scorta dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

L’art. 61, rubricato “Arbitrato”, valorizza invece l’indipendenza, l’imparzialità, la chiarezza e la lealtà dell’avvocato nominato arbitro.

Al comma 3, l’articolo di specie enuclea casi in cui l’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro: una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un altro professionista di lui socio o con lui associato oppure che eserciti negli stessi locali o collabori a livello professionale in modo non occasionale.

Al comma 7, inoltre, estende il divieto di intrattenere rapporti professionali dell’avvocato arbitro a colleghi soci, associati o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

L’art. 62, rubricato “Mediazione”, al comma 3, lettera b), oggi detta che l’avvocato non debba assumere il ruolo di mediatore se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un professionista di lui socio o con lui associato o che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.

L’art. 62-bis, rubricato “Negoziazione assistita”, impone l’obbligo di lealtà all’avvocato che assiste il proprio cliente nella procedura di negoziazione assistita rispetto alle parti, ai difensori e ai terzi. Ciò, viepiù, si estende anche all’attività di istruzione stragiudiziale.

Nel corso della procedura, poi, l’avvocato è tenuto alla riservatezza circa le informazioni ricevute. Infatti, le dichiarazioni rese e le informazioni ottenute in negoziazione non potranno essere impiegate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, eccetto le dichiarazioni acquisite nell’istruzione stragiudiziale.

All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è altresì fatto obbligo di non intrattenersi con terzi chiamati a rendere dichiarazioni nel procedimento o con persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

All’avvocato è da ultimo vietato di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, a meno che il gravame sia giustificato da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non aver avuto conoscenza.

Le violazioni comporteranno sanzioni disciplinari che vanno dalla meno grave censura alla più grave sospensione dall’esercizio della professione forense fino a sei mesi.

Le modifiche sopra esposte rappresentano in buona sostanza un nuovo quadro normativo entro il quale ogni avvocato dovrà sapersi muovere al fine di garantire la giusta applicazione del diritto nei confronti dei propri assistiti e non solo.

 

Decreto-legge n. 159 del 2025: le ultime innovazioni normative in materia di sicurezza sul lavoro

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 31 ottobre è entrato in vigore il Decreto-legge n. 159 del 2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, il quale ha introdotto una serie di interventi finalizzati, in particolare, al rafforzamento del sistema prevenzionistico in materia di lavoro e nell’ambito delle filiere (appalti e subappalti).

In un contesto marcato da gravi e persistenti criticità in punto di infortuni, è stata avvertita l’esigenza, da parte del legislatore, di innalzare gli standard di tutela, promuovendo un approccio integrato tra prevenzione, formazione, vigilanza e l’ormai immancabile digitalizzazione.

In quest’ottica, si è dunque inteso rafforzare la tracciabilità dei lavoratori nei cantieri e nei settori più a rischio, anche rafforzando il sistema sanzionatorio e stimolando il focus sulla formazione.

Tra le novità più importanti si segnala, in primo luogo, l’introduzione di un badge elettronico e digitale obbligatorio per i lavoratori impiegati nei cantieri edili in regime di appalto o subappalto, pubblico e privato. Questo strumento, necessariamente corredato da un codice univoco anticontraffazione, nell’ottica del legislatore è finalizzato a garantire la tracciabilità delle presenze e l’emersione di lavoro irregolare. Dovrebbe inoltre facilitare l’attività di vigilanza da parte degli organi ispettivi.

Il suddetto badge dovrà essere rilasciato a ciascun lavoratore, anche in formato digitale, e dovrà essere agganciato al Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), con riflessi operativi importanti per la gestione dei fascicoli formativi e delle attestazioni.

In sede di attuazione, un decreto ministeriale dovrà provvedere alla definizione delle specifiche tecniche e operative (tra cui tempi, modalità di rilascio e dati trattati), con scadenze mirate a rendere il sistema pienamente operativo per i primi mesi del 2026.

Il Decreto, inoltre, modifica l’assetto legislativo della c.d. “patente a crediti” nei cantieri, un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori basato sull’andamento degli infortuni venuti a verificazione e sul generale rispetto degli obblighi di sicurezza.

In particolare, vengono ampliate le ipotesi di perdita di crediti per gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e viene inasprito il sistema sanzionatorio, con un aumento pari al doppio per la sanzione amministrativa pecuniaria massima prevista, che passa da euro 6.000 ad euro 12.000 per le violazioni più gravi.

Si segnala come tali modifiche assumano particolare rilievo non solo sotto il profilo della deterrenza, in stretta connessione alle sanzioni pecuniarie previste, ma anche ai fini della reputazione aziendale, con possibile impatto su bandi di gara e sui criteri di aggiudicazione.

Infine, sempre tra le novità più rilevanti, il decreto interviene in materia di formazione e prevede, in particolare, che la formazione relativa a ciascun lavoratore sia registrata nei relativi fascicoli elettronici personali, integrati con il SIISL.

Questo passaggio costituisce un ulteriore elemento di digitalizzazione della compliance in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con evidenti implicazioni operative per gli enti formatori e per i datori di lavoro nella gestione dei percorsi formativi obbligatori.

La digitalizzazione, anche in tale settore, dovrebbe massimizzare l’efficacia dei controlli e consentire il superamento, almeno in parte, delle problematiche relative alla tracciabilità (manifestatesi con riguardo ai registri cartacei), favorendo – tra l’altro – l’omogeneità dei dati trattati a livello nazionale.

Ora, se dal punto di vista tecnico-operativo il decreto si presenta come l’ennesimo intervento estensivo rispetto agli obblighi di tracciamento e compliance, con evidenti ricadute in termini di conformità per le imprese destinatarie; sotto altro profilo, come spesso accade, l’adeguamento tempestivo alle nuove regole potrà rappresentare anche un vantaggio competitivo, dimostrando agli stakeholder (clienti, partner commerciali, committenti pubblici e privati) un livello avanzato di gestione della sicurezza sul lavoro, oltre che una maggiore affidabilità operativa.

ADR firm e la competenza specialistica dei suoi collaboratori sono come sempre a disposizione delle aziende clienti per il pronto adeguamento alla normativa, per la valutazione del rischio sanzionatorio e per l’implementazione di unacomplianceaggiornata.

Il reato di femminicidio è legge: un primo sguardo al provvedimento

By Leggi e Sentenze

Segnaliamo che il 25 novembre scorso, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite proprio per il giorno 25 novembre, è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati, con voto unanime, la proposta di legge avente ad oggetto, tra l’altro, l’introduzione del reato di “femminicidio” (A.C. 2528, già approvata dal Senato nel luglio di quest’anno).

La nuova fattispecie, inserita all’art. 577-bis del Codice penale, alla voce “Femminicidio”, è dunque divenuta legge. Di seguito il testo della norma:

“Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’art. 575.

Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quanto una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici”.

Il testo legislativo, pur avendo in più punti diviso i giuristi ed alimentato un ampio dibattito dottrinale, è stato presentato (e di fatto è intervenuto) come una parentesi di “coesione politica” tra le varie fazioni parlamentari, unite nell’intento di dare un segnale forte contro la violenza sulle donne, aggiungendo un ulteriore strumento nel rafforzamento, tra l’altro, delle norme che ruotano intorno al c.d. Codice Rosso.

Peraltro, il provvedimento costituisce un intervento di più ampio spettro, intervenendo anche su una serie di altre disposizioni e, in particolare:

  • in materia di maltrattamenti in famiglia, ove, all’art. 572 c.p., si estende il novero dei soggetti passivi del reato (coloro che ne possono risultare offesi), introducendo una ipotesi di confisca obbligatoria relativamente ai beni utilizzati per la commissione ed introducendo una nuova circostanza aggravante per il caso in cui la condotta sia perpetrata con le modalità descritte nel nuovo art. 577-bis (il riferimento dovrebbe dunque essere a quando il fatto è commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione; come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna; in risposta al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo; quale atto limitativo delle sue libertà individuali);
  • in materia di circostanze aggravanti, introducendo, analogamente a quanto avvenuto per l’art. 572 c.p., nuovi aggravamenti di pena per alcune fattispecie di reato (tra cui le lesioni personali, interruzione non consensuale di gravidanza, violenza sessuale e stalking) per i casi in cui le stesse siano perpetrate con le modalità descritte all’art. 577-bis p. (v. sopra);
  • sul piano procedurale, inserendo una serie di modifiche al codice di procedura penale, incidenti, tra l’altro, sulle informazioni da fornire obbligatoriamente alla persona offesa, sulla durata delle intercettazioni, sul patteggiamento, sulle misure cautelari e sulle facoltà processuali degli enti e delle associazioni rappresentativi degli interessi lesi dal reato. Si introducono, inoltre, nuove regole per l’esame testimoniale volte ad impedire la c.d. vittimizzazione secondaria.

Si segnalano, da ultimo, collegati interventi sulla disciplina di ordinamento penitenziario nonché in ordine alla tutela dei soggetti permasti orfani a seguito di femminicidio e al monitoraggio periodico sullo stato di applicazione delle norme in materia di femminicidio e sul contrasto alla violenza sulle donne. È prevista, nello specifico, la presentazione alle Camere, da parte del Ministro della giustizia, di una relazione annuale sul punto.

Negoziazione assistita: particolarità e correttivi post riforma Cartabia

By Leggi e Sentenze

La negoziazione assistita (di seguito, per brevità, “N.A.”) è un istituto giuridico introdotto in Italia dal D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 162/2014.

Qualora presenti diritti disponibili, la N.A. si attesta a strumento alternativo di risoluzione delle controversie, dunque trattasi di soluzione rapida, a costi contenuti e che favorisce un clima meno conflittuale rispetto a quello che per natura contraddistingue le aule di giustizia.

La N.A. è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, in caso di pagamento di somme non eccedenti 50.000,00 €, così come per tutte le controversie legate ad incidenti stradali o marittimi a prescindere dal valore della causa.

Nelle suddette ipotesi, tuttavia, avviare la N.A. non implica preclusioni di sorta ai fini della concessione di provvedimenti urgenti e cautelari né tanto meno ai fini della trascrizione della domanda giudiziale.

Quando la legge non prevede espressamente che la N.A. sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il ricorso a quest’istituto è una scelta liberamente rimessa alla volontà delle parti.

Nel dettaglio, la N.A. è facoltativa quando una questione giuridica richiede l’attivazione della mediazione obbligatoria. In tal caso, però, esperire la procedura di mediazione risulta comunque un obbligo qualora la N.A. non si fosse conclusa con un accordo.

La N.A. è facoltativa anche in materia di famiglia, tant’è che coniugi e coppie di fatto possono raggiungere un’intesa in caso di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Allo scopo di scongiurare il ricorso al giudice del lavoro, fra l’altro, la riforma Cartabia ha riconosciuto la facoltà delle parti di impiegare la N.A., ma ciascuna di queste dovrà essere assistita da un legale e da un consulente del lavoro, mentre l’accordo raggiunto non potrà essere impugnato, al pari di quanto avviene nella conciliazione tenuta presso la competente sede protetta.

Dal punto di vista pratico, l’avvocato figura nella N.A. quale garante dei diritti e della correttezza della procedura, dovendo cooperare attivamente con i propri Colleghi allo scopo di raggiungere un’intesa.

Il difensore deve informare il proprio cliente della possibilità/obbligo di ricorrere alla N.A. prima di incardinare il giudizio e deve osservare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute, eccetto quelle acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale; all’avvocato è imposto il divieto di impiegare dichiarazioni rese e di deporre sulle stesse in giudizio e si fa carico dell’onere di certificare la conformità dell’accordo raggiunto alle norme imperative e all’ordine pubblico; infine, l’avvocato deve trasmettere copia dell’accordo al C.O.A. del luogo ove l’intesa è stata trovata o a quello in cui lo stesso avvocato risulta iscritto.

Sempre sul piano procedurale, l’invito alla N.A. interrompe il termine prescrizionale e la decadenza per una sola volta, ma deve anche indicare l’oggetto della lite e l’avvertimento secondo cui la mancata risposta entro 30 giorni dalla sua ricezione oppure il rifiuto è valutabile dal giudicante per la condanna alle spese giudiziali e per l’attribuzione della responsabilità aggravata.

Il rifiuto a partecipare alla N.A., inoltre, avvera comunque la condizione di procedibilità per parte invitante.

Fondamentale è poi la convenzione di N.A., ossia il documento mediante il quale le parti decidono a tutti gli effetti di cooperare in buona fede e lealtà, pertanto la stessa ha natura di contratto normativo e va redatta in forma scritta sulla scorta di un preciso modello elaborato dal C.N.F.

La convenzione in discorso enuclea altresì l’oggetto della lite e il termine della procedura che non può durare meno di 1 mese e più di 3 mesi, salvo proroga di massimo 1 mese in caso di accordo delle parti.

La convenzione, viepiù, può precisare la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti pertinenti alla controversia e della controparte, fatta eccezione per chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e per chi è incapace di testimoniare. L’acquisizione delle dichiarazioni va compiuta per iscritto e farà piena prova nel corso dell’eventuale processo.

Nella convenzione di N.A. può sottolinearsi che gli incontri conciliativi si terranno in via telematica, sfruttando il collegamento audiovisivo di una piattaforma on-line.

Al fine di stipulare effettivamente un accordo negoziato – avente efficacia esecutiva e costituente titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale – ciascuna parte dovrà essere assistita da almeno un avvocato e l’accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente e spedito da una parte all’altra e viceversa a mezzo P.E.C. Laddove fosse invece siglato dalle parti con modalità analogica, gli avvocati dovranno certificare le sottoscrizioni con firma digitale.

L’avvocato che dovesse impugnare un accordo a cui ha partecipato incorrerà in un illecito deontologico.

Infine, bisogna ricordare che il patrocinio a spese dello stato è assicurato anche in tema di N.A. quando questa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale oppure quando la condizione di procedibilità attiene ad una lite su contratti di trasporto o sub-trasporto.

Nello specifico, poi, è utile evidenziare che ha diritto di accedere al patrocinio in questione il cittadino italiano non abbiente, lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del fatto oggetto della convenzione o al sorgere del rapporto, l’apolide e gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

L’istanza di ammissione al patrocinio va sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità ed è autenticata dal difensore, deve contenere l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa e va depositata presso il C.O.A. del luogo ove ha sede il tribunale che sarebbe stato competente a pronunciarsi sulla lite.

L’avvocato, in presenza del patrocinio a spese dello Stato, avrà diritto al compenso secondo le disposizioni di cui al Decreto n. 55/2014 ridotto della metà.

ADR firm supporta società e privati nella procedura di negoziazione assistita, tutelando i diritti dei propri Clienti in modo rapido ed efficiente, senza che questi debbano sopportare costi e lungaggini di un contenzioso giudiziale.

Intelligenza Artificiale: il nuovo quadro normativo nazionale e il suo impatto sulle imprese

By Leggi e Sentenze

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la nuova Legge 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”. Questa legge introduce un primo quadro normativo nazionale sullo sviluppo e l’utilizzo delle nuove tecnologie “intelligenti”, andandosi ad inserire nel solco della regolamentazione già tracciata a livello europeo con il c.d. AI-Act (Reg. UE 2024/1689).

Il presente approfondimento compie una panoramica delle principali novità intervenute e del loro ambito applicativo, prestando particolare attenzione alle possibili criticità – in termini di attuazione, governance e responsabilità – che ne deriveranno in capo alle imprese.

  1. Uno sguardo d’insieme: il contesto normativo europeo e nazionale

L’Italia, con la L. 132/2025, ha inteso dare attuazione a quanto già previsto a livello più generale dall’AI Act europeo, secondo un approccio che si ispira, dunque, ai principi fondamentali dettati da tale provvedimento.

Come noto, il Regolamento EU 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024, fissa un quadro armonizzato per la regolamentazione dello sviluppo e dell’utilizzo dei sistemi di IA all’interno dell’Unione Europea, fungendo da cornice normativa entro cui gli Stati membri dovranno collocare le proprie discipline nazionali. Esso si snoda secondo un approccio basato sul rischio (Risk Based Approach), ossia attraverso la previsione di una serie di obblighi e divieti in capo a produttori ed utilizzatori (di trasparenza, governance, accountability e sicurezza) diversamente scanditi in base al grado di rischio inoculato da ciascuna tipologia di sistema intelligente (sistemi vietati, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio minimo).

In tale contesto si inserisce la L. 132/2025 che, nel dichiarato intento di non introdurre obblighi ulteriori rispetto a quanto già previsto a livello europeo, ha introdotto un impianto normativo armonizzato che mira a combinare la necessità di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona.

  1. Principi generali e principali novità

L’intervento nazionale si fonda su alcuni principi cardine alla stregua di quanto già emerso a livello europeo:

  • centralità della persona e dei diritti fondamentali;
  • approccio fondato sul rischio con obblighi di trasparenza e tracciabilità dei sistemi di IA;
  • responsabilità dell’uomo nelle decisioni automatizzate;
  • sicurezza degli algoritmi e non discriminazione.

La nuova legge pone quindi l’accento sullo sviluppo e l’utilizzo dell’IA in modo sicuro e responsabile, promuovendo un approccio “antropocentrico”.

Quanto alle novità introdotte, accanto ad una serie di deleghe nei confronti del governo per l’emanazione dei decreti attuativi dei principi generali previsti nella Legge, vi sono previsioni cui le organizzazioni private e pubbliche sono chiamate ad adeguarsi sin da subito (in materia di lavoro, pubblica amministrazione e diritto d’autore). Vengono inoltre introdotte diverse norme sul fronte penalistico, tutte incentrate sull’introduzione di nuove aggravanti (per i casi di utilizzo di sistemi intelligenti ai fini della commissione del reato) e di nuove fattispecie di illecito (tra cui, in particolare, l’art. 612-quater sul c.d. deep fake), che tuttavia esulano dal tema del presente articolo.

2.1 In materia di lavoro (art. 11).

Nel contesto lavorativo, la legge impone l’obbligo al datore di lavoro di informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi di IA, modificando le informative privacy ed aggiornando, eventualmente, le valutazioni DPIA. Si consideri, inoltre, che gli “strumenti di IA” usati nella gestione del personale generano implicazioni anche ai sensi dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In particolare, il datore di lavoro che utilizzi sistemi di intelligenza artificiale per la gestione dell’impresa e del personale dovrà modificare le proprie informative privacy ed il registro del trattamento dati. Se poi il trattamento dei dati del personale è stato oggetto di valutazione di impatto (DPIA), anche tale valutazione andrà aggiornata.

2.2 Per i professionisti (art. 13).

Innovazioni rilevanti riguardano anche i professionisti (come avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro): l’uso dell’IA da parte di tali soggetti deve essere trasparente e finalizzato unicamente a supportare il giudizio umano e non già a sostituirlo.

Il cliente deve essere adeguatamente informato circa l’utilizzo di sistemi automatizzati, con indicazione specifica delle finalità e dei limiti. Inoltre, l’adozione di tali sistemi deve adeguarsi ai principi di responsabilità e proporzionalità, evitando che l’IA influenzi indebitamente le decisioni professionali e che ne venga minato il rapporto fiduciario.

In caso di danni derivanti dall’utilizzo improprio dell’IA, la responsabilità è da ricercare in capo al professionista, che sarà chiamato a giustificare le proprie determinazioni.

Si impongono, infine, obblighi formativi per i professionisti, in modo da garantire una comprensione adeguata delle tecnologie utilizzate e dei rischi che vi sono collegati.

2.3 Pubblica Amministrazione (art. 14).

L’articolo 14 stabilisce che l’IA possa essere utilizzata a supporto dell’azione amministrativa a patto che la decisione finale sia mantenuta in capo al funzionario responsabile.

In caso di decisione algoritmica, restano validi i principi di conoscibilità, non esclusività, non discriminazione già enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Le PA sono inoltre chiamate ad attivare misure tecniche, organizzative e formative, in un contesto in cui è prevista la pubblicazione di linee guida da parte della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

2.4 Diritto d’autore (art. 25).

La legge interviene anche sul piano del diritto d’autore: protegge le opere dell’ingegno create con l’ausilio di strumenti IA nonché le fonti, introducendo nuove regole per la produzione dei contenuti generati con IA, con impatto significativo sul settore dell’editoria, della produzione di contenuti multimediali e, in generale, sulle imprese creative.

  1. Implicazioni per le imprese.

Le imprese che sviluppano o utilizzano nei loro processi sistemi di IA dovranno adottare un approccio di governance proattiva, che includa:

  • mappatura e valutazione dei sistemi IA in uso, con adeguata analisi dei rischi;
  • procedure di trasparenza e informativa verso dipendenti, clienti e Stakeholders;
  • puntuale definizione di ruoli e responsabilità interne, per assicurare che il controllo umano resti centrale nei processi decisionali;
  • formazione mirata su etica, sicurezza e uso responsabile dell’IA;

In prospettiva, la capacità delle imprese di integrare l’intelligenza artificiale in modo conforme e trasparente diventerà un fattore competitivo e reputazionale decisivo. Chi saprà anticipare il nuovo scenario normativo sarà avvantaggiato nel dialogo con autorità di vigilanza, clienti e partner commerciali.

ADR Firm è a disposizione delle imprese clienti per assisterle nello sviluppo di modelli virtuosi di governance, in vista della piena conformità al nuovo quadro normativo che si va delineando.

Responsabilità ambientale: le novità apportate dal D.L. 116/2025. Cosa cambia per le imprese?

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 8 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 116, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’obiettivo è chiaro: contrastare con più forza le attività illecite legate ai rifiuti, promuovere la bonifica delle aree compromesse e garantire maggiore tutela alla salute e all’ambiente. Tuttavia, da tale provvedimento sorgono numerose implicazioni, soprattutto per le imprese, chiamate a gestire nuove e più stringenti regole e a rivedere i propri modelli organizzativi.

Le novità, in linea generale, si incentrano su:

  1. modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), con l’inserimento di nuove fattispecie di reato;
  2. modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati ambientali e l’introduzione di novità sul fronte delle indagini, quali, ad esempio, l’estensione dell’applicabilità dell’arresto in flagranza differita;
  3. estensione della Responsabilità amministrativa da reato degli enti exLgs. 231/2001.

Di seguito si vedranno sinteticamente le più rilevanti.

Le modifiche al TUA e le nuove fattispecie:

Il decreto ha ampliato il ventaglio delle condotte punibili. Tra le più rilevanti si segnalano:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA);
  • abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA);
  • aggravante per traffico illecito di rifiuti commesso nell’ambito di un’attività d’impresa (art. 259-bis TUA);
  • nuove ipotesi di reato colposo in materia di rifiuti (art. 259-ter TUA).

Si ha, inoltre, un potenziamento delle fattispecie già esistenti, con chiarimenti rispetto a trasporto, gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita, violazioni relative ai registri e ai formulari.

Modifiche al Codice penale ed incrementi sanzionatori:

Un altro aspetto significativo riguarda l’inasprimento delle pene. Chi gestisce rifiuti pericolosi o causa danni rilevanti alla salute e all’ambiente rischia conseguenze molto più gravi rispetto al passato. Oltre alle pene detentive per le persone fisiche, il D.L. introduce:

  • sanzioni interdittive, come la sospensione delle autorizzazioni;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • nei casi estremi, la chiusura definitiva dell’attività.

Si segnalano, inoltre, gli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies, ove vengono previste aggravanti per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e per i casi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nelle ipotesi in cui ne derivi particolare pericolo per l’uomo o l’ambiente.

Viene infine prevista l’esclusione dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis, c.p.) per una serie di delitti ambientali, consumati o tentati, previsti dal TUA.

Chiaramente, qui come in passato (ma in maniera più incisiva), queste misure non si traducono soltanto in un rischio economico, ma anche in una seria minaccia reputazionale per le imprese.

Estensione della responsabilità 231:

Il D.L. interviene anche sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati (nella specie, ambientali) che possono dar luogo alla c.d. Responsabilità amministrativa da reato degli enti. L’articolo 25-undecies è stato infatti aggiornato per includere tutte le nuove fattispecie.

Si prevedono, inoltre, inasprimenti delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, con la previsione, per i casi più gravi, ovverosia per le ipotesi di impresa “stabilmente utilizzata” per la realizzazione dei reati ambientali, dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Ciò significa, in concreto, che anche per le nuove fattispecie, le aziende potranno essere chiamate a rispondere non solo sul piano economico, con sanzioni pecuniarie (oggi incrementate), ma anche sul piano operativo, con misure interdittive che, nei casi più gravi, rischiano di dar luogo al blocco dell’attività. Nelle ipotesi, poi, in cui l’impresa venga “stabilmente utilizzata” per commettere tali illeciti, come anticipato, il rischio sarà addirittura quello di un’interdizione definitiva.

Implicazioni pratiche per le imprese e obblighi operativi:

Le implicazioni pratiche per le imprese sono molteplici. In particolare, per le aziende che si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del “Decreto 231”, occorrerà procedere col relativo aggiornamento e, nello specifico:

  • ritornare quanto prima sul proprio Risk Assessment, andando a valutare anche i rischi derivanti dalle nuove fattispecie di reato introdotte;
  • provvedere al corrispondente Risk Management, predisponendo e rafforzando le procedure interne anche rispetto alle nuove fattispecie, con particolare riguardo alla formazione del personale, ai controlli sull’intera filiera della gestione dei rifiuti, alla corretta tenuta dei registri e dei formulari nonché assicurandosi che le deleghe, se presenti, non diventino “zone grigie” (il vertice deve poter dimostrare che la delega è accompagnata da una adeguata supervisione).

ADR Firm è come sempre a disposizione delle Imprese clienti per l’assistenza nell’adeguamento dei Modelli 231 e per l’implementazione di procedure di gestione ambientale conforme.

Diritto all’oblio e Reputation Cleaning: proteggere l’identità digitale

By Leggi e Sentenze

La Web reputation

Nell’era digitale, l’identità di una persona, così come quella di un’azienda, si estende ben oltre i confini del mondo fisico. Come noto, infatti, motori di ricerca, social network e archivi online conservano tracce permanenti della vita professionale e personale di individui e realtà collettive.

Professionisti ed aziende, oggi, devono quindi rivolgere particolare attenzione alla loro presenza online, in vista non soltanto della loro migliore visibilità, ma anche nell’ottica della loro miglior identificazione da parte della clientela, in un contesto in cui la ricerca sul web è la prima modalità per informarsi.

Si è pertanto imposto, anche nel lessico comune, il termine “Web reputation”, con il quale si indica la percezione che il pubblico ha di una determinata persona, prodotto o servizio, basata eminentemente sulle informazioni reperite online.

Il diritto all’oblio e il Reputation Cleaning

In tale contesto nasce e si afferma il c.d. diritto all’oblio (il “diritto ad essere dimenticati”), una tutela giuridica fondamentale per garantire la riservatezza e la reputazione di persone fisiche e giuridiche nell’ambiente digitale.

Volendo semplificare al massimo, il diritto all’oblio è il diritto riconosciuto a ogni individuo di ottenere la cancellazione di dati personali obsoleti, irrilevanti o lesivi della propria immagine da risultati di ricerca online o da archivi digitali quando non vi sia più un interesse pubblico, concreto e attuale, alla loro permanenza sul web e alla loro diffusione.

Tale diritto trova espressa previsione all’interno dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare, nella storica sentenza Google Spain SL c. AEPD e Mario Costeja Gonzàlez – C-131/12 del 2014), con conclusioni poi riprese, a livello nazionale, dalla nostra Corte di Cassazione (tra cui, nello specifico, si segnala la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19681 del 22 luglio 2019).

Il diritto all’oblio non è un diritto “assoluto”, ma va necessariamente bilanciato con altri diritti, tra cui il diritto di informazione e il diritto di cronaca. Di conseguenza, in linea generale può essere fatto valere quando:

  • le informazioni online ledono la reputazione personale o professionale del soggetto;
  • tali informazioni risultano non più attuali o non pertinenti;
  • l’interesse del privato alla rimozione è prevalente rispetto a quello pubblico al permanere dell’informazione (va dunque operato un bilanciamento tra il diritto individuale alla tutela della propria vita privata, da un lato, e il diritto di informazione e di cronaca, dall’altro).

Al ricorrere dei presupposti previsti, dunque, è possibile agire per la rimozione delle informazioni e dei dati personali la cui permanenza online potrebbe pregiudicare l’identità digitale dell’interessato.

L’insieme degli interventi legali e tecnici che mirano alla rimozione, alla deindicizzazione e alla gestione dei contenuti lesivi online, così come la riqualificazione attiva della propria presenza sul web, viene definito “Reputation Cleaning”.

Come possiamo assistervi

ADR firm offre consulenza e assistenza, ad aziende e privati, nelle diverse fasi che compongono la Reputation Cleaning e l’esercizio del diritto all’oblio.

ADR può assistervi:

  • nella fase di mappatura dei dati e delle informazioni reperibili online attraverso ricerche specifiche e mirate, individuando eventuali contenuti falsi, errati, non pertinenti o non aggiornati;
  • nella valutazione giuridica preliminare circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio;
  • nell’avanzamento di richieste o diffide legali ai titolari del trattamento al fine di ottenere la cancellazione alla fonte(rimozione di articoli o notizie), la modifica dei contenuti o la mera correzione di dati non corretti o non aggiornati;
  • nel richiedere ai diversi motori di ricerca esistenti la deindicizzazione dell’articolo o della notizia dai risultati delle ricerche a prescindere dalla eventuale rimozione;
  • per il caso in cui sia opposto rifiuto alla rimozione o alla deindicizzazione, nell’esperire azioni giudiziali (o innanzi al Garante della Privacy), al fine di ottenere quanto richiesto e il risarcimento del danno patito;
  • in linea generale, in tutte le attività di Reputation Cleaning, inclusa la gestione e riqualificazione della presenza online, anche attraverso la pubblicazione di contenuti positivi, veritieri ed aggiornati.

ADR è al fianco di aziende, privati e professionisti nel tutelare la loro reputazione e far valere i loro diritti nel contesto digitale. Attraverso un approccio integrato (legale, strategico e tecnico), accompagniamo i nostri assistiti in un percorso personalizzato di tutela e valorizzazione della propria identità online.

Tutela del segreto industriale e del know-how aziendale nell’era dell’Intelligenza Artificiale

By News

Nel contesto digitale contemporaneo, caratterizzato da una pervasiva connettività (accesso costante ad internet tramite dispositivi di vario genere), dalla centralità dei dati ormai considerati una risorsa strategica (“data is the new oil”), dall’incremento esponenziale della digitalizzazione dei processi e dall’impiego sistematico di algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, si impone per le imprese la necessità di approntare misure adeguate a protezione del proprio patrimonio immateriale. Difatti, il know-how, le procedure tecniche, gli algoritmi, così come ogni altra informazione aziendale riservata, richiedono oggi forme di tutela che vadano oltre la tradizionale protezione offerta da marchi e brevetti, integrandosi in strategie giuridiche e operative strutturate.

Ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), sono considerati segreti commerciali “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle tali”. La giurisprudenza nazionale ha progressivamente ampliato la portata della nozione, avendo definito il know-how come il complesso di conoscenze e competenze organizzative e produttive indispensabili per la realizzazione, gestione e manutenzione di un apparato industriale (Cass. pen., n. 25008/2001), includendovi anche combinazioni tecniche non brevettabili ma suscettibili di generare un vantaggio competitivo (Cass. pen., n. 16975/2020). Inoltre, è stata riconosciuta la rilevanza penale della rivelazione anche parziale di un processo produttivo pur in assenza di una sottrazione documentale completa (Cass. pen., sez. V, n. 3211/2024).

L’evoluzione tecnologica ha però modificato radicalmente le modalità attraverso le quali tali informazioni possono essere compromesse. L’accesso da remoto, la collaborazione su piattaforme digitali, l’utilizzo di soluzioni cloud e l’impiego di sistemi AI, moltiplicano i vettori del rischio, determinando fenomeni di appropriazione indebita che sfuggono ai tradizionali paradigmi di sottrazione fisica.

Una delle pratiche più insidiose è rappresentata dallo scraping automatizzato, ovvero l’estrazione sistematica di dati tramite bot da ambienti digitali. Qualora le informazioni non siano liberamente accessibili, ma protette anche solo debolmente (repository pseudo-pubblici o vulnerabilità cloud), tale condotta può integrare fattispecie illecite, rilevanti sia civilmente sia penalmente, configurando, in taluni casi, l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) o la rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.).

A livello normativo, la Direttiva (UE) 2016/943 ha imposto agli Stati membri di prevedere tutele efficaci anche in caso di acquisizione non autorizzata tramite accesso, appropriazione o copia di file elettronici. Il recepimento è avvenuto con il D.lgs. 63/2018, che ha integrato nel nostro ordinamento un regime di protezione organico, condizionato tuttavia all’adozione, da parte dell’impresa, di misure ragionevolmente adeguate alla conservazione della riservatezza.

In ambito europeo, un ulteriore impulso alla protezione del patrimonio costituito da dati e informazioni riservate deriva dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act – entrato in vigore nell’agosto 2024. Esso disciplina l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, individuando quelli “ad alto rischio” e imponendo obblighi di valutazione, trasparenza, audit e tracciabilità. In attuazione del Regolamento, il disegno di legge italiano approvato il 20 marzo 2025 in Senato prevede aggravanti specifiche per i reati commessi mediante l’uso di IA, imponendo l’aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001, integrandoli con protocolli di gestione dell’intelligenza artificiale.

Alla luce del mutato quadro normativo e tecnologico, risulta imprescindibile per le imprese adottare una cultura organizzativa fondata sulla riservatezza, accompagnata da un sistema di governance integrata, attraverso l’utilizzo di misure di natura tecnica, contrattuale e organizzativa. Tali misure comprendono:

  • la mappatura e classificazione del patrimonio informativo rilevante (dati, algoritmi, procedimenti);
  • l’adozione di policy aziendali con tracciabilità digitale degli accessi e dei flussi informativi;
  • l’aggiornamento della contrattualistica con clausole specifiche di riservatezza, proprietà intellettuale e non concorrenza, estese anche a fornitori e partner tecnologici;
  • l’implementazione di strumenti tecnici quali cifratura, autenticazione forte, segmentazione dei sistemi e accesso differenziato;
  • la conformità ai requisiti del Regolamento AI e dei modelli 231, con previsione di audit periodici e formazione del personale;
  • l’adozione di procedure reattive e preventive, tra cui sistemi di whistleblowing e protocolli di risposta immediata a violazioni o fughe di dati.

In conclusione, implementare il sistema aziendale nella maniera sopra descritta significa non solo prevenire i rischi, ma valorizzare e rendere difendibile il proprio patrimonio immateriale, anche in un contesto dove l’IA può trasformarsi in strumento di concorrenza sleale e violazione del segreto.

Uno sguardo al Decreto Sicurezza: il provvedimento in sei macro-punti fondamentali

By News

Il nuovo “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 48/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2025, è già in vigore. Si tratta di un provvedimento variegato e complesso che interviene su diversi fronti: dal contrasto al terrorismo, passando per l’introduzione di numerose fattispecie di reato, per finire col rafforzamento delle tutele previste per le forze dell’ordine. Al di là delle tante critiche che il provvedimento ha attirato a sé e su cui non riteniamo di doverci soffermare, ci sembra opportuno gettare un primo sguardo sulle novità principali.

  1. Ampliamento dello strumentario nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Nell’ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata viene introdotta la nuova fattispecie di reato della detenzione di materiale con finalità di terrorismo che punisce con la reclusione da due mesi a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’utilizzo di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3, c.p.). All’art. 435, c.p. (“Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”) viene inoltre introdotto un comma 2 che, fatte salve le ipotesi di concorso nel reato, estende la punibilità a coloro che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, o su qualsiasi altra tecnica o metodo per il compimento dei delitti non colposi previsti dallo stesso titolo.

Vengono infine rafforzati i controlli sui noleggi auto, le cui finalità preventive vengono ora estese ai reati in materia di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.

  1. Nuove norme in materia antimafia.

In tema di documentazione antimafia, è ora previsto che il Prefetto possa, su istanza dell’interessato e in casi eccezionali, limitare alcuni effetti dell’interdittiva antimafia al fine di assicurare che l’imprenditore individuale non perda ogni mezzo di sostentamento.

Vi è inoltre l’estensione dei benefici previsti per i superstiti delle vittime della mafia anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del destinatario di una delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia o dei soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., qualora risulti che al momento del fatto il richiedente avesse già definitivamente interrotto ogni rapporto personale e patrimoniale.

Sempre nell’ambito della disciplina antimafia, poi, si assiste alla introduzione del c.d. contratto di rete nel novero delle figure sottoposte a verifica antimafia.

Da ultimo, si segnala l’intervento di importanti modifiche riguardanti la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, finalizzate a garantire maggiore trasparenza ed efficienza.

  1. Introduzione di nuove fattispecie di reato e circostanze aggravanti per fenomeni di recente clamore mediatico.

Il Decreto Sicurezza introduce una serie di nuove fattispecie di reato, tutte accomunate dall’essere ricollegate a fenomeni che, in vario modo, sono di recente balzate agli onori della cronaca.

In primo luogo, si introduce il delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis, c.p.), con il quale si punisce con la reclusione da due a sette anni “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente” nonché “chiunque si appropria, con artifizi o raggiri, di un immobile altrui ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. La norma si applica anche alle pertinenze dell’immobile.

Il blocco stradale e ferroviario, che fino all’introduzione del D.L. in esame era un mero illecito amministrativo, diviene ora un delitto punito con la reclusione fino ad un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto viene commesso da più persone, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Si introduce, inoltre, il nuovo reato di rivolta in carcere (art. 415-bis, c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, comma 7.1, T.U. Immigrazione) che punisce con la reclusione – rispettivamente – da uno a cinque anni e da uno a quattro anni chi vi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità; reclusione che sale ad un massimo di diciotto anni per il caso in cui ne scaturisca l’evento morte o lesioni gravi. Pene elevate vengono inoltre previste per chi organizza o guida la rivolta.

Con l’intento di rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione delle truffe perpetrate a danno dei soggetti più deboli, in particolare gli anziani, viene introdotta una nuova ed apposita ipotesi di truffa aggravata che, tra l’altro, prevede la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza.

Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante comune per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità, pubblica e individuale, la libertà personale e il patrimonio, con l’evidente intento del contrasto al fenomeno dei borseggi: l’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Infine, ancora nell’ottica del contrasto ai c.d. delitti urbani, vengono aumentate le pene per chi impiega minori sino a sedici anni per commettere il reato di accattonaggio e viene introdotta un’aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti dei medesimi soggetti minori o di persona comunque non imputabile.

  1. Istituti penitenziari: lavoro e detenute madri.

Con l’intento di favorire il lavoro dei detenuti, anche extra-moenia, il Decreto, in attuazione del principio di solidarietà sociale, estende la definizione di “persone svantaggiate” anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari nonché agli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari.

Ancora in materia di esecuzione della pena, viene abrogata la disposizione che prevedeva il rinvio obbligatorio della pena per le detenute incinte o con figli a carico, al contempo introducendo quello facoltativo. È poi prevista una preclusione per il caso in cui dal rinvio facoltativo possa derivare il pericolo di commissione di ulteriori delitti. Si introduce, inoltre, l’obbligo per il giudice di disporre la misura della custodia cautelare negli istituti a custodia attenuata per le donne incinte o con prole di età inferiore ad un anno.

  1. Rafforzamento delle tutele per le forze dell’ordine.

Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia e i militari. Si introduce una circostanza aggravante per il delitto di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale per il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con aumento della pena sino alla metà.

Si introduce, inoltre, il nuovo reato di lesioni personali cagionate in danno dei medesimi soggetti di cui sopra nell’atto dell’adempimento delle loro funzioni o comunque a causa dello stesso.

Le forze di polizia potranno ora indossare bodycam sulle loro divise, al fine di registrare le operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili ed in ambito ferroviario, anche a bordo treno. La stessa facoltà viene prevista all’interno degli istituti penitenziari.

Infine, anche gli agenti, come gli ufficiali, sono ora autorizzati a portare con sé armi private senza licenza quando non sono in servizio.

  1. Stop alla c.d. cannabis light.

Infine, si segnala l’introduzione, all’interno della L. n. 242/2016, dell’espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche se a basso contenuto di THC, per scopi diversi da quelli consentiti in via eccezionale dalla medesima legge.