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Il corretto utilizzo delle opere derivate dall’intelligenza artificiale

By News No Comments

Il dilagante utilizzo dell’intelligenza artificiale (di seguito, per brevità, “AI”) anche nel nostro paese ha portato il legislatore italiano a prevedere un’apposita Legge (L. 132/2025) che ha finito per affiancare l’AI Act europeo.

Considerati i rischi connessi, l’impiego dell’AI presuppone una conoscenza approfondita del diritto d’autore e delle condizioni d’uso delle relative piattaforme. Quindi, aziende e privati sono in qualche maniera obbligati a comprendere il modo giusto e lecito per integrare il proprio lavoro con tali innovativi strumenti.

Ma quali sono i rischi correlati allo sfruttamento dell’AI?

Il primo e senza dubbio il più importante è quello di incorrere in svariate violazioni a causa dell’impiego scorretto dell’opera derivata, a prescindere se questa riguardi un testo, un’immagine, un suono od altro.

Ciò accade quando l’opera derivata – priva di un apporto umano creativo, nuovo ed originale – discenda da opere già esistenti e protette. Basti pensare al progetto di un interior design ed alla condotta di un terzo volta ad appropiarsene in maniera illegittima per venderlo ai suoi clienti.

Ai sensi della Legge sul diritto di autore, l’autore medesimo vanta sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi danno arrecatole. Del resto, capita frequentemente di offendere onore e reputazione dell’autore attraverso modifiche inopportune delle opere derivate.

In tale contesto, l’interesse dell’autore resta un elemento fondamentale e non va pertanto leso. Solo il suo consenso permetterà o meno la diffusione dell’opera da parte del terzo. Peraltro, l’autore gode di un diritto automatico rispetto all’opera, diversamente ad esempio dal soggetto che intenda sottoporla a copyright.

In fin dei conti, l’autorizzazione dell’autore non viene richiesta soltanto in una ben determinata circostanza: riproduzione per finalità didattico/educative, a patto che la fonte autoriale venga comunque citata per ricondurre la paternità dell’opera al suo legittimo autore.

Al netto di tutto, abbiamo una certezza: l’AI resta un mero strumento, per cui non può essere titolare di diritti d’autore né responsabile.

Al contrario, i produttori di AI risponderanno di eventuali danni cagionati per mezzo dei loro sistemi. Costoro sono di conseguenza tenuti a filtrare i contenuti lavorati dall’AI, rendendo riconoscibile il prodotto umano rispetto a quello generato.

Una seconda certezza è la seguente: qualsiasi utilizzatore deve accettare un contratto con la piattaforma AI.

La stragrande maggioranza dei testi contrattuali prevede che il consenso venga prestato per l’addestramento ed il miglioramento dell’AI, per attestare la titolarità degli input e per accettare la clausola che non permette di divenire proprietari degli output.

In quest’ultima ipotesi, l’utilizzatore finisce per attribuire potere contrattuale al legittimo proprietario del contenuto e non all’AI, dunque il medesimo proprietario, in qualunque momento, potrà revocare l’uso del contenuto.

Ne discende che l’utilizzatore dispone medio tempore di una semplice licenza d’uso sul prodotto dell’AI, fermo restando la sua responsabilità circa l’impiego del contenuto derivato.

Risulta indispensabile che chi faccia uso dell’AI lo dichiari esplicitamente, come ad esempio gli Studi professionali al momento dell’accettazione dell’incarico. Ed il modo migliore ed esaustivo per ottemperare a quest’obbligo è quello di rimandare al sito internet, oltre che a condizioni e a termini della specifica piattaforma.

Di fondamentale rilevanza appare altresì l’obbligo per le attività professionali di limitare l’uso dell’AI al solo supporto, dovendo prevalere la prestazione intellettuale.

Nelle attività professionali, tuttavia, non bisogna ricomprendere soltanto i professionisti tenuti ad iscriversi ad uno specifico albo, ma oltremodo le professioni intellettuali che dispongono di P. I.V.A.

Ebbene, ad oggi sembra che l’AI stia facendo passi da gigante e questo dato impone agli utilizzatori di tutelarsi in anticipo da tutti quei rischi correlati all’uso delle opere derivate dall’AI.

ADR firm affianca aziende e privati offrendo assistenza e consulenza al fine di impedire eccezioni di responsabilità da parte di terzi per usi scorretti dell’AI.

Meglio un contratto prima che un contenzioso poi. Quando il contratto di collaborazione diventa un investimento per l’imprenditore

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L’impresa va tutelata a monte, sin dalla sua costituzione. Così, riducendo al minimo i fattori di rischio, l’imprenditore affronta un vero e proprio investimento sul futuro.
Una protezione successiva è sì possibile ma il più delle volte la questione finisce nelle aule di giustizia, rivelandosi per l’imprenditore solo e soltanto un costo.
Fondamentale, dunque, appare lo strumento contrattuale che anticipa e delinea i problemi, circoscrive i rischi e rafforza la posizione dell’impresa rispetto ai soggetti con i quali la stessa entra in contatto, soprattutto se collaboratori.

Il contratto di collaborazione, recante un oggetto delimitato e costituito da clausole essenziali e ben attagliate al caso di specie, può rivelarsi la miglior arma a disposizione per l’azienda che intende salvaguardare la propria attività a partire proprio dai collaboratori che assume.
In tale circostanza, allora, all’interno del contratto non possono innanzitutto mancare clausole di salvaguardia.
Ad iniziare dalla clausola di riservatezza, ad esempio, che obbliga una Parte a non divulgare oppure a non impiegare informazioni aziendali riservate in modo pregiudizievole, a pena di incorrere in una penale anche qualora il rapporto lavorativo fosse concluso.
La clausola di riservatezza è un obbligo naturale del rapporto di lavoro subordinato ma diviene un aspetto chiave da considerare in prima istanza nelle altre ipotesi, risultando altresì applicabile tra imprenditore e collaboratore quale vincolo reciproco.
Connaturato alla riservatezza, poi, v’è un aspetto da non sottovalutare, ovverosia l’impegno a custodire e a proteggere il materiale d’impresa da parte del collaboratore o, se previsto, a distruggerlo al termine del rapporto.
In aggiunta alla clausola di riservatezza, è bene richiamare la clausola di non sollecitazione. Questa impone al collaboratore il divieto di sottrarre la clientela in maniera non fisiologica e di indurre con scorrettezza altri collaboratori a terminare il rapporto di lavoro per iniziare un nuovo percorso in un’azienda concorrente.
Altrettanto rilevante è la clausola di proprietà intellettuale, concepita per salvaguardare progetti, software e quant’altro appartenga alla titolarità del committente ma soltanto qualora l’opera sia creativa.
Da non dimenticare, infine, la clausola di reputazione e comunicazione che d’altro canto impone le precise modalità di comunicazione da adottare e disciplina l’uso del marchio aziendale al fine di garantire una precisa tutela d’immagine.

Se le clausole citate sono da ritenere un aspetto imprescindibile, l’imprenditore, sempre nell’alveo dei rapporti con i propri collaboratori, può optare oltretutto per i c.d. patti di stabilità e per i patti di non concorrenza.
Il patto di stabilità, nello specifico, è uno strumento che incide sulla durata minima del rapporto, affinché la risorsa di riferimento possa essere trattenuta per scopi di continuità d’impresa.
Poiché il patto in discorso limita fortemente la libertà di recesso del lavoratore anche attraverso la previsione di una possibile penale – sebbene proporzionata alla durata del patto e decrescente nel tempo – il recesso dovrà contemplarsi comunque in presenza di giusta causa (id est: venir meno del rapporto di fiducia) od impossibilità sopravvenuta della prestazione (ad esempio, inidoneità alla mansione) a pena di nullità.
Il patto di non concorrenza, viepiù, è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive con cui, post cessazione del rapporto, ci si impegna ad esercitare un’attività non concorrente a quella prestata all’interno dell’azienda che, a sua volta, riconosce un corrispettivo determinato e proporzionato al sacrificio compiuto.
Il contratto in questione deve avere forma scritta e precisare l’attività vietata, prospettando limiti temporali e territoriali fin dalla stipula. I limiti temporali variano a seconda dei soggetti coinvolti, tanto che per un agente il limite è pari a 2 anni, mentre per un dirigente è pari a 5 anni.
Clausola tipica del patto di non concorrenza è la penale, la quale predetermina un danno per rafforzare l’effettività del patto medesimo, salvo il maggior danno quando previsto e dimostrato.
In argomento, pare opportuno evidenziare che le imprese possono anche tra loro stipulare patti di non concorrenza.

E se l’azienda decidesse di non dotarsi di un contratto ben strutturato con i propri collaboratori?
Ebbene, un collaboratore aziendale, specie se rivestisse un ruolo di primaria rilevanza e vantasse un’esperienza consolidata, potrebbe impugnare delibere assembleari, accedere alla concorrenza, compromettere la reputazione dell’impresa, diffondere informazioni sensibili, così come sviare la clientela o altri dipendenti e far perdere continuità lavorativa.
Ecco, in assenza di un valido contratto di collaborazione, alcune delle conseguenze di cui sopra sono dall’imprenditore gestibili unicamente ricorrendo alla normativa.
Basti pensare al divieto di concorrenza sleale previsto dal codice civile, nella cui violazione incorre chiunque usi nomi o segni distintivi che generano confusione con altri legittimamente impiegati oppure imiti in modo servile prodotti della concorrenza.
La concorrenza sleale si avvera pur quando vengono diffuse notizie screditanti l’impresa concorrente e quando ci si appropria di pregi appartenenti a quest’ultima. Idem, qualora ci si avvalga di qualsiasi mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’azienda altrui. E del fatto illecito di commessi e domestici nell’esercizio delle loro funzioni sono responsabili padroni e committenti, pertanto è richiesta la massima attenzione.
In assenza di presupposti per avviare un’azione per concorrenza sleale, invece, l’azienda dispone di ulteriori rimedi, tant’è che la condotta illecita potrebbe essere arginata grazie alla tutela cautelare oppure, in caso di violazione di segreti commerciali riservati, mediante la tutela offerta dal codice penale (ad esempio, il sequestro).

Nelle ipotesi appena elencate, tuttavia, appare lampante che l’imprenditore – sempre se la soluzione prescelta sia adatta al caso che lo occupa – dovrà affrontare costi molto più elevati a differenza di quelli che avrebbe sopportato per costituire un valido contratto ad hoc.
In definitiva, dunque, meglio un contratto prima che un contenzioso poi, perché un buon accordo non è soltanto uno strumento giuridico ma un investimento per tutelare l’impresa a tutto tondo.

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