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Negoziazione assistita: particolarità e correttivi post riforma Cartabia

By Leggi e Sentenze

La negoziazione assistita (di seguito, per brevità, “N.A.”) è un istituto giuridico introdotto in Italia dal D.L. n. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. n. 162/2014.

Qualora presenti diritti disponibili, la N.A. si attesta a strumento alternativo di risoluzione delle controversie, dunque trattasi di soluzione rapida, a costi contenuti e che favorisce un clima meno conflittuale rispetto a quello che per natura contraddistingue le aule di giustizia.

La N.A. è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, in caso di pagamento di somme non eccedenti 50.000,00 €, così come per tutte le controversie legate ad incidenti stradali o marittimi a prescindere dal valore della causa.

Nelle suddette ipotesi, tuttavia, avviare la N.A. non implica preclusioni di sorta ai fini della concessione di provvedimenti urgenti e cautelari né tanto meno ai fini della trascrizione della domanda giudiziale.

Quando la legge non prevede espressamente che la N.A. sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il ricorso a quest’istituto è una scelta liberamente rimessa alla volontà delle parti.

Nel dettaglio, la N.A. è facoltativa quando una questione giuridica richiede l’attivazione della mediazione obbligatoria. In tal caso, però, esperire la procedura di mediazione risulta comunque un obbligo qualora la N.A. non si fosse conclusa con un accordo.

La N.A. è facoltativa anche in materia di famiglia, tant’è che coniugi e coppie di fatto possono raggiungere un’intesa in caso di separazione consensuale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Allo scopo di scongiurare il ricorso al giudice del lavoro, fra l’altro, la riforma Cartabia ha riconosciuto la facoltà delle parti di impiegare la N.A., ma ciascuna di queste dovrà essere assistita da un legale e da un consulente del lavoro, mentre l’accordo raggiunto non potrà essere impugnato, al pari di quanto avviene nella conciliazione tenuta presso la competente sede protetta.

Dal punto di vista pratico, l’avvocato figura nella N.A. quale garante dei diritti e della correttezza della procedura, dovendo cooperare attivamente con i propri Colleghi allo scopo di raggiungere un’intesa.

Il difensore deve informare il proprio cliente della possibilità/obbligo di ricorrere alla N.A. prima di incardinare il giudizio e deve osservare l’obbligo di riservatezza sulle informazioni ricevute, eccetto quelle acquisite nell’attività di istruzione stragiudiziale; all’avvocato è imposto il divieto di impiegare dichiarazioni rese e di deporre sulle stesse in giudizio e si fa carico dell’onere di certificare la conformità dell’accordo raggiunto alle norme imperative e all’ordine pubblico; infine, l’avvocato deve trasmettere copia dell’accordo al C.O.A. del luogo ove l’intesa è stata trovata o a quello in cui lo stesso avvocato risulta iscritto.

Sempre sul piano procedurale, l’invito alla N.A. interrompe il termine prescrizionale e la decadenza per una sola volta, ma deve anche indicare l’oggetto della lite e l’avvertimento secondo cui la mancata risposta entro 30 giorni dalla sua ricezione oppure il rifiuto è valutabile dal giudicante per la condanna alle spese giudiziali e per l’attribuzione della responsabilità aggravata.

Il rifiuto a partecipare alla N.A., inoltre, avvera comunque la condizione di procedibilità per parte invitante.

Fondamentale è poi la convenzione di N.A., ossia il documento mediante il quale le parti decidono a tutti gli effetti di cooperare in buona fede e lealtà, pertanto la stessa ha natura di contratto normativo e va redatta in forma scritta sulla scorta di un preciso modello elaborato dal C.N.F.

La convenzione in discorso enuclea altresì l’oggetto della lite e il termine della procedura che non può durare meno di 1 mese e più di 3 mesi, salvo proroga di massimo 1 mese in caso di accordo delle parti.

La convenzione, viepiù, può precisare la possibilità di acquisire dichiarazioni di terzi su fatti pertinenti alla controversia e della controparte, fatta eccezione per chi non ha compiuto il quattordicesimo anno di età e per chi è incapace di testimoniare. L’acquisizione delle dichiarazioni va compiuta per iscritto e farà piena prova nel corso dell’eventuale processo.

Nella convenzione di N.A. può sottolinearsi che gli incontri conciliativi si terranno in via telematica, sfruttando il collegamento audiovisivo di una piattaforma on-line.

Al fine di stipulare effettivamente un accordo negoziato – avente efficacia esecutiva e costituente titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale – ciascuna parte dovrà essere assistita da almeno un avvocato e l’accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente e spedito da una parte all’altra e viceversa a mezzo P.E.C. Laddove fosse invece siglato dalle parti con modalità analogica, gli avvocati dovranno certificare le sottoscrizioni con firma digitale.

L’avvocato che dovesse impugnare un accordo a cui ha partecipato incorrerà in un illecito deontologico.

Infine, bisogna ricordare che il patrocinio a spese dello stato è assicurato anche in tema di N.A. quando questa è condizione di procedibilità della domanda giudiziale oppure quando la condizione di procedibilità attiene ad una lite su contratti di trasporto o sub-trasporto.

Nello specifico, poi, è utile evidenziare che ha diritto di accedere al patrocinio in questione il cittadino italiano non abbiente, lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del fatto oggetto della convenzione o al sorgere del rapporto, l’apolide e gli enti o le associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

L’istanza di ammissione al patrocinio va sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità ed è autenticata dal difensore, deve contenere l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della pretesa e va depositata presso il C.O.A. del luogo ove ha sede il tribunale che sarebbe stato competente a pronunciarsi sulla lite.

L’avvocato, in presenza del patrocinio a spese dello Stato, avrà diritto al compenso secondo le disposizioni di cui al Decreto n. 55/2014 ridotto della metà.

ADR firm supporta società e privati nella procedura di negoziazione assistita, tutelando i diritti dei propri Clienti in modo rapido ed efficiente, senza che questi debbano sopportare costi e lungaggini di un contenzioso giudiziale.

Intelligenza Artificiale: il nuovo quadro normativo nazionale e il suo impatto sulle imprese

By Leggi e Sentenze

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la nuova Legge 132/2025, recante “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”. Questa legge introduce un primo quadro normativo nazionale sullo sviluppo e l’utilizzo delle nuove tecnologie “intelligenti”, andandosi ad inserire nel solco della regolamentazione già tracciata a livello europeo con il c.d. AI-Act (Reg. UE 2024/1689).

Il presente approfondimento compie una panoramica delle principali novità intervenute e del loro ambito applicativo, prestando particolare attenzione alle possibili criticità – in termini di attuazione, governance e responsabilità – che ne deriveranno in capo alle imprese.

  1. Uno sguardo d’insieme: il contesto normativo europeo e nazionale

L’Italia, con la L. 132/2025, ha inteso dare attuazione a quanto già previsto a livello più generale dall’AI Act europeo, secondo un approccio che si ispira, dunque, ai principi fondamentali dettati da tale provvedimento.

Come noto, il Regolamento EU 2024/1689, entrato in vigore il 1° agosto 2024, fissa un quadro armonizzato per la regolamentazione dello sviluppo e dell’utilizzo dei sistemi di IA all’interno dell’Unione Europea, fungendo da cornice normativa entro cui gli Stati membri dovranno collocare le proprie discipline nazionali. Esso si snoda secondo un approccio basato sul rischio (Risk Based Approach), ossia attraverso la previsione di una serie di obblighi e divieti in capo a produttori ed utilizzatori (di trasparenza, governance, accountability e sicurezza) diversamente scanditi in base al grado di rischio inoculato da ciascuna tipologia di sistema intelligente (sistemi vietati, sistemi ad alto rischio, sistemi a rischio minimo).

In tale contesto si inserisce la L. 132/2025 che, nel dichiarato intento di non introdurre obblighi ulteriori rispetto a quanto già previsto a livello europeo, ha introdotto un impianto normativo armonizzato che mira a combinare la necessità di garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie con l’esigenza di tutela dei diritti fondamentali della persona.

  1. Principi generali e principali novità

L’intervento nazionale si fonda su alcuni principi cardine alla stregua di quanto già emerso a livello europeo:

  • centralità della persona e dei diritti fondamentali;
  • approccio fondato sul rischio con obblighi di trasparenza e tracciabilità dei sistemi di IA;
  • responsabilità dell’uomo nelle decisioni automatizzate;
  • sicurezza degli algoritmi e non discriminazione.

La nuova legge pone quindi l’accento sullo sviluppo e l’utilizzo dell’IA in modo sicuro e responsabile, promuovendo un approccio “antropocentrico”.

Quanto alle novità introdotte, accanto ad una serie di deleghe nei confronti del governo per l’emanazione dei decreti attuativi dei principi generali previsti nella Legge, vi sono previsioni cui le organizzazioni private e pubbliche sono chiamate ad adeguarsi sin da subito (in materia di lavoro, pubblica amministrazione e diritto d’autore). Vengono inoltre introdotte diverse norme sul fronte penalistico, tutte incentrate sull’introduzione di nuove aggravanti (per i casi di utilizzo di sistemi intelligenti ai fini della commissione del reato) e di nuove fattispecie di illecito (tra cui, in particolare, l’art. 612-quater sul c.d. deep fake), che tuttavia esulano dal tema del presente articolo.

2.1 In materia di lavoro (art. 11).

Nel contesto lavorativo, la legge impone l’obbligo al datore di lavoro di informare il lavoratore circa l’utilizzo di sistemi di IA, modificando le informative privacy ed aggiornando, eventualmente, le valutazioni DPIA. Si consideri, inoltre, che gli “strumenti di IA” usati nella gestione del personale generano implicazioni anche ai sensi dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In particolare, il datore di lavoro che utilizzi sistemi di intelligenza artificiale per la gestione dell’impresa e del personale dovrà modificare le proprie informative privacy ed il registro del trattamento dati. Se poi il trattamento dei dati del personale è stato oggetto di valutazione di impatto (DPIA), anche tale valutazione andrà aggiornata.

2.2 Per i professionisti (art. 13).

Innovazioni rilevanti riguardano anche i professionisti (come avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro): l’uso dell’IA da parte di tali soggetti deve essere trasparente e finalizzato unicamente a supportare il giudizio umano e non già a sostituirlo.

Il cliente deve essere adeguatamente informato circa l’utilizzo di sistemi automatizzati, con indicazione specifica delle finalità e dei limiti. Inoltre, l’adozione di tali sistemi deve adeguarsi ai principi di responsabilità e proporzionalità, evitando che l’IA influenzi indebitamente le decisioni professionali e che ne venga minato il rapporto fiduciario.

In caso di danni derivanti dall’utilizzo improprio dell’IA, la responsabilità è da ricercare in capo al professionista, che sarà chiamato a giustificare le proprie determinazioni.

Si impongono, infine, obblighi formativi per i professionisti, in modo da garantire una comprensione adeguata delle tecnologie utilizzate e dei rischi che vi sono collegati.

2.3 Pubblica Amministrazione (art. 14).

L’articolo 14 stabilisce che l’IA possa essere utilizzata a supporto dell’azione amministrativa a patto che la decisione finale sia mantenuta in capo al funzionario responsabile.

In caso di decisione algoritmica, restano validi i principi di conoscibilità, non esclusività, non discriminazione già enunciati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Le PA sono inoltre chiamate ad attivare misure tecniche, organizzative e formative, in un contesto in cui è prevista la pubblicazione di linee guida da parte della Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).

2.4 Diritto d’autore (art. 25).

La legge interviene anche sul piano del diritto d’autore: protegge le opere dell’ingegno create con l’ausilio di strumenti IA nonché le fonti, introducendo nuove regole per la produzione dei contenuti generati con IA, con impatto significativo sul settore dell’editoria, della produzione di contenuti multimediali e, in generale, sulle imprese creative.

  1. Implicazioni per le imprese.

Le imprese che sviluppano o utilizzano nei loro processi sistemi di IA dovranno adottare un approccio di governance proattiva, che includa:

  • mappatura e valutazione dei sistemi IA in uso, con adeguata analisi dei rischi;
  • procedure di trasparenza e informativa verso dipendenti, clienti e Stakeholders;
  • puntuale definizione di ruoli e responsabilità interne, per assicurare che il controllo umano resti centrale nei processi decisionali;
  • formazione mirata su etica, sicurezza e uso responsabile dell’IA;

In prospettiva, la capacità delle imprese di integrare l’intelligenza artificiale in modo conforme e trasparente diventerà un fattore competitivo e reputazionale decisivo. Chi saprà anticipare il nuovo scenario normativo sarà avvantaggiato nel dialogo con autorità di vigilanza, clienti e partner commerciali.

ADR Firm è a disposizione delle imprese clienti per assisterle nello sviluppo di modelli virtuosi di governance, in vista della piena conformità al nuovo quadro normativo che si va delineando.

Responsabilità ambientale: le novità apportate dal D.L. 116/2025. Cosa cambia per le imprese?

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 8 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 116, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’obiettivo è chiaro: contrastare con più forza le attività illecite legate ai rifiuti, promuovere la bonifica delle aree compromesse e garantire maggiore tutela alla salute e all’ambiente. Tuttavia, da tale provvedimento sorgono numerose implicazioni, soprattutto per le imprese, chiamate a gestire nuove e più stringenti regole e a rivedere i propri modelli organizzativi.

Le novità, in linea generale, si incentrano su:

  1. modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), con l’inserimento di nuove fattispecie di reato;
  2. modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati ambientali e l’introduzione di novità sul fronte delle indagini, quali, ad esempio, l’estensione dell’applicabilità dell’arresto in flagranza differita;
  3. estensione della Responsabilità amministrativa da reato degli enti exLgs. 231/2001.

Di seguito si vedranno sinteticamente le più rilevanti.

Le modifiche al TUA e le nuove fattispecie:

Il decreto ha ampliato il ventaglio delle condotte punibili. Tra le più rilevanti si segnalano:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA);
  • abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA);
  • aggravante per traffico illecito di rifiuti commesso nell’ambito di un’attività d’impresa (art. 259-bis TUA);
  • nuove ipotesi di reato colposo in materia di rifiuti (art. 259-ter TUA).

Si ha, inoltre, un potenziamento delle fattispecie già esistenti, con chiarimenti rispetto a trasporto, gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita, violazioni relative ai registri e ai formulari.

Modifiche al Codice penale ed incrementi sanzionatori:

Un altro aspetto significativo riguarda l’inasprimento delle pene. Chi gestisce rifiuti pericolosi o causa danni rilevanti alla salute e all’ambiente rischia conseguenze molto più gravi rispetto al passato. Oltre alle pene detentive per le persone fisiche, il D.L. introduce:

  • sanzioni interdittive, come la sospensione delle autorizzazioni;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • nei casi estremi, la chiusura definitiva dell’attività.

Si segnalano, inoltre, gli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies, ove vengono previste aggravanti per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e per i casi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nelle ipotesi in cui ne derivi particolare pericolo per l’uomo o l’ambiente.

Viene infine prevista l’esclusione dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis, c.p.) per una serie di delitti ambientali, consumati o tentati, previsti dal TUA.

Chiaramente, qui come in passato (ma in maniera più incisiva), queste misure non si traducono soltanto in un rischio economico, ma anche in una seria minaccia reputazionale per le imprese.

Estensione della responsabilità 231:

Il D.L. interviene anche sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati (nella specie, ambientali) che possono dar luogo alla c.d. Responsabilità amministrativa da reato degli enti. L’articolo 25-undecies è stato infatti aggiornato per includere tutte le nuove fattispecie.

Si prevedono, inoltre, inasprimenti delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, con la previsione, per i casi più gravi, ovverosia per le ipotesi di impresa “stabilmente utilizzata” per la realizzazione dei reati ambientali, dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Ciò significa, in concreto, che anche per le nuove fattispecie, le aziende potranno essere chiamate a rispondere non solo sul piano economico, con sanzioni pecuniarie (oggi incrementate), ma anche sul piano operativo, con misure interdittive che, nei casi più gravi, rischiano di dar luogo al blocco dell’attività. Nelle ipotesi, poi, in cui l’impresa venga “stabilmente utilizzata” per commettere tali illeciti, come anticipato, il rischio sarà addirittura quello di un’interdizione definitiva.

Implicazioni pratiche per le imprese e obblighi operativi:

Le implicazioni pratiche per le imprese sono molteplici. In particolare, per le aziende che si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del “Decreto 231”, occorrerà procedere col relativo aggiornamento e, nello specifico:

  • ritornare quanto prima sul proprio Risk Assessment, andando a valutare anche i rischi derivanti dalle nuove fattispecie di reato introdotte;
  • provvedere al corrispondente Risk Management, predisponendo e rafforzando le procedure interne anche rispetto alle nuove fattispecie, con particolare riguardo alla formazione del personale, ai controlli sull’intera filiera della gestione dei rifiuti, alla corretta tenuta dei registri e dei formulari nonché assicurandosi che le deleghe, se presenti, non diventino “zone grigie” (il vertice deve poter dimostrare che la delega è accompagnata da una adeguata supervisione).

ADR Firm è come sempre a disposizione delle Imprese clienti per l’assistenza nell’adeguamento dei Modelli 231 e per l’implementazione di procedure di gestione ambientale conforme.

Diritto all’oblio e Reputation Cleaning: proteggere l’identità digitale

By Leggi e Sentenze

La Web reputation

Nell’era digitale, l’identità di una persona, così come quella di un’azienda, si estende ben oltre i confini del mondo fisico. Come noto, infatti, motori di ricerca, social network e archivi online conservano tracce permanenti della vita professionale e personale di individui e realtà collettive.

Professionisti ed aziende, oggi, devono quindi rivolgere particolare attenzione alla loro presenza online, in vista non soltanto della loro migliore visibilità, ma anche nell’ottica della loro miglior identificazione da parte della clientela, in un contesto in cui la ricerca sul web è la prima modalità per informarsi.

Si è pertanto imposto, anche nel lessico comune, il termine “Web reputation”, con il quale si indica la percezione che il pubblico ha di una determinata persona, prodotto o servizio, basata eminentemente sulle informazioni reperite online.

Il diritto all’oblio e il Reputation Cleaning

In tale contesto nasce e si afferma il c.d. diritto all’oblio (il “diritto ad essere dimenticati”), una tutela giuridica fondamentale per garantire la riservatezza e la reputazione di persone fisiche e giuridiche nell’ambiente digitale.

Volendo semplificare al massimo, il diritto all’oblio è il diritto riconosciuto a ogni individuo di ottenere la cancellazione di dati personali obsoleti, irrilevanti o lesivi della propria immagine da risultati di ricerca online o da archivi digitali quando non vi sia più un interesse pubblico, concreto e attuale, alla loro permanenza sul web e alla loro diffusione.

Tale diritto trova espressa previsione all’interno dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare, nella storica sentenza Google Spain SL c. AEPD e Mario Costeja Gonzàlez – C-131/12 del 2014), con conclusioni poi riprese, a livello nazionale, dalla nostra Corte di Cassazione (tra cui, nello specifico, si segnala la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19681 del 22 luglio 2019).

Il diritto all’oblio non è un diritto “assoluto”, ma va necessariamente bilanciato con altri diritti, tra cui il diritto di informazione e il diritto di cronaca. Di conseguenza, in linea generale può essere fatto valere quando:

  • le informazioni online ledono la reputazione personale o professionale del soggetto;
  • tali informazioni risultano non più attuali o non pertinenti;
  • l’interesse del privato alla rimozione è prevalente rispetto a quello pubblico al permanere dell’informazione (va dunque operato un bilanciamento tra il diritto individuale alla tutela della propria vita privata, da un lato, e il diritto di informazione e di cronaca, dall’altro).

Al ricorrere dei presupposti previsti, dunque, è possibile agire per la rimozione delle informazioni e dei dati personali la cui permanenza online potrebbe pregiudicare l’identità digitale dell’interessato.

L’insieme degli interventi legali e tecnici che mirano alla rimozione, alla deindicizzazione e alla gestione dei contenuti lesivi online, così come la riqualificazione attiva della propria presenza sul web, viene definito “Reputation Cleaning”.

Come possiamo assistervi

ADR firm offre consulenza e assistenza, ad aziende e privati, nelle diverse fasi che compongono la Reputation Cleaning e l’esercizio del diritto all’oblio.

ADR può assistervi:

  • nella fase di mappatura dei dati e delle informazioni reperibili online attraverso ricerche specifiche e mirate, individuando eventuali contenuti falsi, errati, non pertinenti o non aggiornati;
  • nella valutazione giuridica preliminare circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio;
  • nell’avanzamento di richieste o diffide legali ai titolari del trattamento al fine di ottenere la cancellazione alla fonte(rimozione di articoli o notizie), la modifica dei contenuti o la mera correzione di dati non corretti o non aggiornati;
  • nel richiedere ai diversi motori di ricerca esistenti la deindicizzazione dell’articolo o della notizia dai risultati delle ricerche a prescindere dalla eventuale rimozione;
  • per il caso in cui sia opposto rifiuto alla rimozione o alla deindicizzazione, nell’esperire azioni giudiziali (o innanzi al Garante della Privacy), al fine di ottenere quanto richiesto e il risarcimento del danno patito;
  • in linea generale, in tutte le attività di Reputation Cleaning, inclusa la gestione e riqualificazione della presenza online, anche attraverso la pubblicazione di contenuti positivi, veritieri ed aggiornati.

ADR è al fianco di aziende, privati e professionisti nel tutelare la loro reputazione e far valere i loro diritti nel contesto digitale. Attraverso un approccio integrato (legale, strategico e tecnico), accompagniamo i nostri assistiti in un percorso personalizzato di tutela e valorizzazione della propria identità online.

Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD) e l’estensione della responsabilità da reato dell’ente agli illeciti penali in materia di accise

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, contenete “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte dirette sulla produzione e sui consumi”.

Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD), entrato in vigore già il 4 ottobre, ha abrogato il previgente Testo Unico (D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973), andandolo a sostituire con una normativa aggiornata alle ultime disposizioni a livello comunitario, più chiara e lineare in ragione della sensibile riduzione del corpo normativo (si è passati dai 352 articoli previsti dal vecchio T.U. agli attuali 122).

Tra le novità più importanti, oltre alla telematizzazione e semplificazione delle procedure doganali e il potenziamento delle attività di controllo e verifica (perseguita, tra l’altro, attraverso l’accentuazione della collaborazione tra Autorità doganali dell’Unione Europea e i paesi terzi nonché con l’istituzione di uno sportello unico doganale), risalta l’introduzione dei reati previsti dal Testo Unico delle accise (d.lgs. 504/1995) nell’alveo dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231 del 2001.

Alla stregua di tale innesto, la commissione dei reati in materia di accise, oltre a comportare la responsabilità penale della persona fisica autrice del rato, potrà determinare l’insorgere della c.d. responsabilità da reato dell’ente, chiamato a rispondere direttamente di tali illeciti allorquando vengano perpetrati da un soggetto intraneo (apicale o subordinato) nel suo interesse e/o vantaggio e lo stesso ente non si sia dotato di un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenirne la commissione.

Per tali ipotesi criminose sono previste per l’ente sanzioni sia pecuniarie sia interdittive. Tra queste ultime rientrano l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione degli illeciti.

Si tratta, dunque, di una novità normativa che avrà un notevole impatto per le imprese che importano o comunque commerciano beni soggetti ad accise (quali tabacchi, alcolici, prodotti energetici e oli lubrificanti).

L’intervento legislativo ha previsto, inoltre, l’ampliamento delle misure interdittive applicabili all’ente nelle ipotesi di contrabbando, già previste dal decreto 231, con omesso versamento di imposte o diritti di confine, potendo essere applicate anche a questa fattispecie, oltre alle sanzioni già previste (tra cui il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi), anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

È dunque fondamentale, per le imprese che non vi abbiano già provveduto, adoperarsi per integrare i propri modelli organizzativi con specifici protocolli e presidi volti ad evitare la commissione dei nuovi reati-presupposto.

ADR, forte della sua esperienza pluriennale e consolidata nell’assistenza delle Imprese nella implementazione e gestione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal “decreto 231”, può aiutare le aziende clienti ad analizzare il grado rischio di commissione di tali reati all’interno delle proprie realtà organizzative e ad implementare specifiche procedure e protocolli idonei alla loro prevenzione.