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Responsabilità ambientale: le novità apportate dal D.L. 116/2025. Cosa cambia per le imprese?

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 8 agosto 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge n. 116, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei Fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.

L’obiettivo è chiaro: contrastare con più forza le attività illecite legate ai rifiuti, promuovere la bonifica delle aree compromesse e garantire maggiore tutela alla salute e all’ambiente. Tuttavia, da tale provvedimento sorgono numerose implicazioni, soprattutto per le imprese, chiamate a gestire nuove e più stringenti regole e a rivedere i propri modelli organizzativi.

Le novità, in linea generale, si incentrano su:

  1. modifiche al Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), con l’inserimento di nuove fattispecie di reato;
  2. modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, con l’inasprimento del trattamento sanzionatorio per i reati ambientali e l’introduzione di novità sul fronte delle indagini, quali, ad esempio, l’estensione dell’applicabilità dell’arresto in flagranza differita;
  3. estensione della Responsabilità amministrativa da reato degli enti exLgs. 231/2001.

Di seguito si vedranno sinteticamente le più rilevanti.

Le modifiche al TUA e le nuove fattispecie:

Il decreto ha ampliato il ventaglio delle condotte punibili. Tra le più rilevanti si segnalano:

  • abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA);
  • abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA);
  • aggravante per traffico illecito di rifiuti commesso nell’ambito di un’attività d’impresa (art. 259-bis TUA);
  • nuove ipotesi di reato colposo in materia di rifiuti (art. 259-ter TUA).

Si ha, inoltre, un potenziamento delle fattispecie già esistenti, con chiarimenti rispetto a trasporto, gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita, violazioni relative ai registri e ai formulari.

Modifiche al Codice penale ed incrementi sanzionatori:

Un altro aspetto significativo riguarda l’inasprimento delle pene. Chi gestisce rifiuti pericolosi o causa danni rilevanti alla salute e all’ambiente rischia conseguenze molto più gravi rispetto al passato. Oltre alle pene detentive per le persone fisiche, il D.L. introduce:

  • sanzioni interdittive, come la sospensione delle autorizzazioni;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • nei casi estremi, la chiusura definitiva dell’attività.

Si segnalano, inoltre, gli artt. 452-sexies e 452-quaterdecies, ove vengono previste aggravanti per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e per i casi di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nelle ipotesi in cui ne derivi particolare pericolo per l’uomo o l’ambiente.

Viene infine prevista l’esclusione dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis, c.p.) per una serie di delitti ambientali, consumati o tentati, previsti dal TUA.

Chiaramente, qui come in passato (ma in maniera più incisiva), queste misure non si traducono soltanto in un rischio economico, ma anche in una seria minaccia reputazionale per le imprese.

Estensione della responsabilità 231:

Il D.L. interviene anche sul D.Lgs. 231/2001, ampliando il novero dei reati (nella specie, ambientali) che possono dar luogo alla c.d. Responsabilità amministrativa da reato degli enti. L’articolo 25-undecies è stato infatti aggiornato per includere tutte le nuove fattispecie.

Si prevedono, inoltre, inasprimenti delle sanzioni pecuniarie ed interdittive, con la previsione, per i casi più gravi, ovverosia per le ipotesi di impresa “stabilmente utilizzata” per la realizzazione dei reati ambientali, dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

Ciò significa, in concreto, che anche per le nuove fattispecie, le aziende potranno essere chiamate a rispondere non solo sul piano economico, con sanzioni pecuniarie (oggi incrementate), ma anche sul piano operativo, con misure interdittive che, nei casi più gravi, rischiano di dar luogo al blocco dell’attività. Nelle ipotesi, poi, in cui l’impresa venga “stabilmente utilizzata” per commettere tali illeciti, come anticipato, il rischio sarà addirittura quello di un’interdizione definitiva.

Implicazioni pratiche per le imprese e obblighi operativi:

Le implicazioni pratiche per le imprese sono molteplici. In particolare, per le aziende che si sono già dotate di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del “Decreto 231”, occorrerà procedere col relativo aggiornamento e, nello specifico:

  • ritornare quanto prima sul proprio Risk Assessment, andando a valutare anche i rischi derivanti dalle nuove fattispecie di reato introdotte;
  • provvedere al corrispondente Risk Management, predisponendo e rafforzando le procedure interne anche rispetto alle nuove fattispecie, con particolare riguardo alla formazione del personale, ai controlli sull’intera filiera della gestione dei rifiuti, alla corretta tenuta dei registri e dei formulari nonché assicurandosi che le deleghe, se presenti, non diventino “zone grigie” (il vertice deve poter dimostrare che la delega è accompagnata da una adeguata supervisione).

ADR Firm è come sempre a disposizione delle Imprese clienti per l’assistenza nell’adeguamento dei Modelli 231 e per l’implementazione di procedure di gestione ambientale conforme.

Diritto all’oblio e Reputation Cleaning: proteggere l’identità digitale

By Leggi e Sentenze

La Web reputation

Nell’era digitale, l’identità di una persona, così come quella di un’azienda, si estende ben oltre i confini del mondo fisico. Come noto, infatti, motori di ricerca, social network e archivi online conservano tracce permanenti della vita professionale e personale di individui e realtà collettive.

Professionisti ed aziende, oggi, devono quindi rivolgere particolare attenzione alla loro presenza online, in vista non soltanto della loro migliore visibilità, ma anche nell’ottica della loro miglior identificazione da parte della clientela, in un contesto in cui la ricerca sul web è la prima modalità per informarsi.

Si è pertanto imposto, anche nel lessico comune, il termine “Web reputation”, con il quale si indica la percezione che il pubblico ha di una determinata persona, prodotto o servizio, basata eminentemente sulle informazioni reperite online.

Il diritto all’oblio e il Reputation Cleaning

In tale contesto nasce e si afferma il c.d. diritto all’oblio (il “diritto ad essere dimenticati”), una tutela giuridica fondamentale per garantire la riservatezza e la reputazione di persone fisiche e giuridiche nell’ambiente digitale.

Volendo semplificare al massimo, il diritto all’oblio è il diritto riconosciuto a ogni individuo di ottenere la cancellazione di dati personali obsoleti, irrilevanti o lesivi della propria immagine da risultati di ricerca online o da archivi digitali quando non vi sia più un interesse pubblico, concreto e attuale, alla loro permanenza sul web e alla loro diffusione.

Tale diritto trova espressa previsione all’interno dell’art. 17 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), così come interpretato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (in particolare, nella storica sentenza Google Spain SL c. AEPD e Mario Costeja Gonzàlez – C-131/12 del 2014), con conclusioni poi riprese, a livello nazionale, dalla nostra Corte di Cassazione (tra cui, nello specifico, si segnala la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 19681 del 22 luglio 2019).

Il diritto all’oblio non è un diritto “assoluto”, ma va necessariamente bilanciato con altri diritti, tra cui il diritto di informazione e il diritto di cronaca. Di conseguenza, in linea generale può essere fatto valere quando:

  • le informazioni online ledono la reputazione personale o professionale del soggetto;
  • tali informazioni risultano non più attuali o non pertinenti;
  • l’interesse del privato alla rimozione è prevalente rispetto a quello pubblico al permanere dell’informazione (va dunque operato un bilanciamento tra il diritto individuale alla tutela della propria vita privata, da un lato, e il diritto di informazione e di cronaca, dall’altro).

Al ricorrere dei presupposti previsti, dunque, è possibile agire per la rimozione delle informazioni e dei dati personali la cui permanenza online potrebbe pregiudicare l’identità digitale dell’interessato.

L’insieme degli interventi legali e tecnici che mirano alla rimozione, alla deindicizzazione e alla gestione dei contenuti lesivi online, così come la riqualificazione attiva della propria presenza sul web, viene definito “Reputation Cleaning”.

Come possiamo assistervi

ADR firm offre consulenza e assistenza, ad aziende e privati, nelle diverse fasi che compongono la Reputation Cleaning e l’esercizio del diritto all’oblio.

ADR può assistervi:

  • nella fase di mappatura dei dati e delle informazioni reperibili online attraverso ricerche specifiche e mirate, individuando eventuali contenuti falsi, errati, non pertinenti o non aggiornati;
  • nella valutazione giuridica preliminare circa la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio;
  • nell’avanzamento di richieste o diffide legali ai titolari del trattamento al fine di ottenere la cancellazione alla fonte(rimozione di articoli o notizie), la modifica dei contenuti o la mera correzione di dati non corretti o non aggiornati;
  • nel richiedere ai diversi motori di ricerca esistenti la deindicizzazione dell’articolo o della notizia dai risultati delle ricerche a prescindere dalla eventuale rimozione;
  • per il caso in cui sia opposto rifiuto alla rimozione o alla deindicizzazione, nell’esperire azioni giudiziali (o innanzi al Garante della Privacy), al fine di ottenere quanto richiesto e il risarcimento del danno patito;
  • in linea generale, in tutte le attività di Reputation Cleaning, inclusa la gestione e riqualificazione della presenza online, anche attraverso la pubblicazione di contenuti positivi, veritieri ed aggiornati.

ADR è al fianco di aziende, privati e professionisti nel tutelare la loro reputazione e far valere i loro diritti nel contesto digitale. Attraverso un approccio integrato (legale, strategico e tecnico), accompagniamo i nostri assistiti in un percorso personalizzato di tutela e valorizzazione della propria identità online.

Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD) e l’estensione della responsabilità da reato dell’ente agli illeciti penali in materia di accise

By Leggi e Sentenze

Lo scorso 3 ottobre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. n. 141 del 26 settembre 2024, contenete “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte dirette sulla produzione e sui consumi”.

Il nuovo Testo Unico della Legge Doganale (TULD), entrato in vigore già il 4 ottobre, ha abrogato il previgente Testo Unico (D.P.R. n. 43 del 23 gennaio 1973), andandolo a sostituire con una normativa aggiornata alle ultime disposizioni a livello comunitario, più chiara e lineare in ragione della sensibile riduzione del corpo normativo (si è passati dai 352 articoli previsti dal vecchio T.U. agli attuali 122).

Tra le novità più importanti, oltre alla telematizzazione e semplificazione delle procedure doganali e il potenziamento delle attività di controllo e verifica (perseguita, tra l’altro, attraverso l’accentuazione della collaborazione tra Autorità doganali dell’Unione Europea e i paesi terzi nonché con l’istituzione di uno sportello unico doganale), risalta l’introduzione dei reati previsti dal Testo Unico delle accise (d.lgs. 504/1995) nell’alveo dei reati-presupposto di cui al d.lgs. 231 del 2001.

Alla stregua di tale innesto, la commissione dei reati in materia di accise, oltre a comportare la responsabilità penale della persona fisica autrice del rato, potrà determinare l’insorgere della c.d. responsabilità da reato dell’ente, chiamato a rispondere direttamente di tali illeciti allorquando vengano perpetrati da un soggetto intraneo (apicale o subordinato) nel suo interesse e/o vantaggio e lo stesso ente non si sia dotato di un modello di organizzazione e gestione (MOG) idoneo a prevenirne la commissione.

Per tali ipotesi criminose sono previste per l’ente sanzioni sia pecuniarie sia interdittive. Tra queste ultime rientrano l’interdizione dall’esercizio dell’attività commerciale e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione degli illeciti.

Si tratta, dunque, di una novità normativa che avrà un notevole impatto per le imprese che importano o comunque commerciano beni soggetti ad accise (quali tabacchi, alcolici, prodotti energetici e oli lubrificanti).

L’intervento legislativo ha previsto, inoltre, l’ampliamento delle misure interdittive applicabili all’ente nelle ipotesi di contrabbando, già previste dal decreto 231, con omesso versamento di imposte o diritti di confine, potendo essere applicate anche a questa fattispecie, oltre alle sanzioni già previste (tra cui il divieto di pubblicizzare beni o servizi, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi), anche l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito.

È dunque fondamentale, per le imprese che non vi abbiano già provveduto, adoperarsi per integrare i propri modelli organizzativi con specifici protocolli e presidi volti ad evitare la commissione dei nuovi reati-presupposto.

ADR, forte della sua esperienza pluriennale e consolidata nell’assistenza delle Imprese nella implementazione e gestione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal “decreto 231”, può aiutare le aziende clienti ad analizzare il grado rischio di commissione di tali reati all’interno delle proprie realtà organizzative e ad implementare specifiche procedure e protocolli idonei alla loro prevenzione.