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Quali sono i confini del segreto professionale dell’avvocato? La domanda che ogni Cliente, e non solo, si pone

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In un tempo in cui anche i processi subiscono un’incontrollata esposizione mediatica e la viralità fa da padrona sulle piattaforme on-line, il segreto professionale dell’avvocato viene costantemente minacciato.

Il segreto, quale connubio di inclinazione dell’essere umano, dovere etico e responsabilità, rischia dunque di trasformarsi in notizia e la notizia in violazione della sfera pubblica o privata.

La stessa etimologia della parola “segreto”, del resto, racchiude la differenza tra ciò che è rivelabile e ciò che non lo è. E tale differenza, spesso, è ignota al Cliente dell’Avvocato.

La figura dell’avvocato manifesta per antonomasia un ruolo di fiducia e serietà legato alla segretezza ed alla custodia dei beni altrui, pertanto il professionista del diritto funge da guardiano del segreto dell’assistito, dovendo compiere l’ardua scelta del dire e non dire, adoperando prudenza e perizia.

Il dovere in discorso va rispettato non solo durante e al termine del mandato ma anche nell’ipotesi in cui il mandato non venga addirittura accettato.

L’avvocato detiene il compito di tutelare la segretezza del proprio Cliente sulla scorta della Carta dei principi fondamentali dell’avvocato europeo, del Codice deontologico degli avvocati europei, della Carta costituzionale italiana e dalla normativa nazionale italiana, di cui la L. n. 247/2012 ed il Codice Deontologico ne costituiscono l’emblema.

Queste ultime due fonti, lette in combinato disposto, rappresentano il segreto professionale come un dovere da osservare in modo rigoroso, che si esplicita nell’interesse della parte assistita, si estrinseca verso i terzi e riguarda fatti e circostanze conosciute in ragione dell’attività professionale, investendo sia l’ambito giudiziale che stragiudiziale.

In aggiunta, l’ordinamento italiano prevede ulteriori norme che regolamentano il segreto professionale: basti pensare agli artt. 118 e 249 c.c., all’art. 622 c.p. e all’art. 200 c.p.p.

La rivelazione del segreto costituisce pertanto anche reato, e più precisamente un delitto, caratterizzato da due condotte alternative: rivelazione senza giusta causa ed impiego a profitto proprio o altrui (ad es., dichiarazione pubblica dell’avvocato per scopi prettamente pubblicitari e non processuali) qualora dal fatto possa derivare nocumento.

In questo scenario, la giusta causa è accertata in positivo nel caso dell’ordine di una deposizione da parte del giudice, mentre la rivelazione non è giustificata quando l’Assistito rilascia informazioni acquisite dal proprio avvocato nel pieno del suo mandato.

Dal predetto quadro normativo deriva un duplice inquadramento del segreto professionale, infatti lo stesso può attenere sia ad una situazione giuridica soggettiva attiva, sia ad una situazione giuridica soggettiva passiva.

La segretezza, che non va confusa con la privacy in quanto la prima presenta contenuti più circoscritti rispetto alla seconda, ha quindi ad oggetto la notizia, che va custodita e curata dall’avvocato. Ma non solo. Tant’è che a tale dovere sono persino tenuti i tirocinanti avvocati, i colleghi di Studio e i dipendenti.

La violazione del dovere in esame implica per l’avvocato l’irrogazione delle sanzioni disciplinari della censura e della sospensione dall’esercizio della professione forense da uno a tre anni.

La violazione del dipendente o del collaboratore, invece, fa scaturire la risoluzione del rapporto, mentre per il tirocinante avvocato è viepiù causa di responsabilità disciplinare.

Quando, però, l’avvocato può derogare al segreto?

L’avvocato è tenuto a non osservare la regola della segretezza quando le informazioni siano necessarie all’attività difensiva, per impedire un reato di particolare gravità, per allegare circostanze di fatto all’interno di una lite tra il medesimo avvocato e il Cliente e, da ultimo, quando il professionista viene coinvolto nel procedimento disciplinare.

Ebbene, alla luce di quanto visto, chiunque sappia custodire un segreto altrui riserva sicuramente alla persona una tutela primaria ed irrinunciabile.

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Meglio un contratto prima che un contenzioso poi. Quando il contratto di collaborazione diventa un investimento per l’imprenditore

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L’impresa va tutelata a monte, sin dalla sua costituzione. Così, riducendo al minimo i fattori di rischio, l’imprenditore affronta un vero e proprio investimento sul futuro.
Una protezione successiva è sì possibile ma il più delle volte la questione finisce nelle aule di giustizia, rivelandosi per l’imprenditore solo e soltanto un costo.
Fondamentale, dunque, appare lo strumento contrattuale che anticipa e delinea i problemi, circoscrive i rischi e rafforza la posizione dell’impresa rispetto ai soggetti con i quali la stessa entra in contatto, soprattutto se collaboratori.

Il contratto di collaborazione, recante un oggetto delimitato e costituito da clausole essenziali e ben attagliate al caso di specie, può rivelarsi la miglior arma a disposizione per l’azienda che intende salvaguardare la propria attività a partire proprio dai collaboratori che assume.
In tale circostanza, allora, all’interno del contratto non possono innanzitutto mancare clausole di salvaguardia.
Ad iniziare dalla clausola di riservatezza, ad esempio, che obbliga una Parte a non divulgare oppure a non impiegare informazioni aziendali riservate in modo pregiudizievole, a pena di incorrere in una penale anche qualora il rapporto lavorativo fosse concluso.
La clausola di riservatezza è un obbligo naturale del rapporto di lavoro subordinato ma diviene un aspetto chiave da considerare in prima istanza nelle altre ipotesi, risultando altresì applicabile tra imprenditore e collaboratore quale vincolo reciproco.
Connaturato alla riservatezza, poi, v’è un aspetto da non sottovalutare, ovverosia l’impegno a custodire e a proteggere il materiale d’impresa da parte del collaboratore o, se previsto, a distruggerlo al termine del rapporto.
In aggiunta alla clausola di riservatezza, è bene richiamare la clausola di non sollecitazione. Questa impone al collaboratore il divieto di sottrarre la clientela in maniera non fisiologica e di indurre con scorrettezza altri collaboratori a terminare il rapporto di lavoro per iniziare un nuovo percorso in un’azienda concorrente.
Altrettanto rilevante è la clausola di proprietà intellettuale, concepita per salvaguardare progetti, software e quant’altro appartenga alla titolarità del committente ma soltanto qualora l’opera sia creativa.
Da non dimenticare, infine, la clausola di reputazione e comunicazione che d’altro canto impone le precise modalità di comunicazione da adottare e disciplina l’uso del marchio aziendale al fine di garantire una precisa tutela d’immagine.

Se le clausole citate sono da ritenere un aspetto imprescindibile, l’imprenditore, sempre nell’alveo dei rapporti con i propri collaboratori, può optare oltretutto per i c.d. patti di stabilità e per i patti di non concorrenza.
Il patto di stabilità, nello specifico, è uno strumento che incide sulla durata minima del rapporto, affinché la risorsa di riferimento possa essere trattenuta per scopi di continuità d’impresa.
Poiché il patto in discorso limita fortemente la libertà di recesso del lavoratore anche attraverso la previsione di una possibile penale – sebbene proporzionata alla durata del patto e decrescente nel tempo – il recesso dovrà contemplarsi comunque in presenza di giusta causa (id est: venir meno del rapporto di fiducia) od impossibilità sopravvenuta della prestazione (ad esempio, inidoneità alla mansione) a pena di nullità.
Il patto di non concorrenza, viepiù, è un vero e proprio contratto a prestazioni corrispettive con cui, post cessazione del rapporto, ci si impegna ad esercitare un’attività non concorrente a quella prestata all’interno dell’azienda che, a sua volta, riconosce un corrispettivo determinato e proporzionato al sacrificio compiuto.
Il contratto in questione deve avere forma scritta e precisare l’attività vietata, prospettando limiti temporali e territoriali fin dalla stipula. I limiti temporali variano a seconda dei soggetti coinvolti, tanto che per un agente il limite è pari a 2 anni, mentre per un dirigente è pari a 5 anni.
Clausola tipica del patto di non concorrenza è la penale, la quale predetermina un danno per rafforzare l’effettività del patto medesimo, salvo il maggior danno quando previsto e dimostrato.
In argomento, pare opportuno evidenziare che le imprese possono anche tra loro stipulare patti di non concorrenza.

E se l’azienda decidesse di non dotarsi di un contratto ben strutturato con i propri collaboratori?
Ebbene, un collaboratore aziendale, specie se rivestisse un ruolo di primaria rilevanza e vantasse un’esperienza consolidata, potrebbe impugnare delibere assembleari, accedere alla concorrenza, compromettere la reputazione dell’impresa, diffondere informazioni sensibili, così come sviare la clientela o altri dipendenti e far perdere continuità lavorativa.
Ecco, in assenza di un valido contratto di collaborazione, alcune delle conseguenze di cui sopra sono dall’imprenditore gestibili unicamente ricorrendo alla normativa.
Basti pensare al divieto di concorrenza sleale previsto dal codice civile, nella cui violazione incorre chiunque usi nomi o segni distintivi che generano confusione con altri legittimamente impiegati oppure imiti in modo servile prodotti della concorrenza.
La concorrenza sleale si avvera pur quando vengono diffuse notizie screditanti l’impresa concorrente e quando ci si appropria di pregi appartenenti a quest’ultima. Idem, qualora ci si avvalga di qualsiasi mezzo non conforme alla correttezza professionale idoneo a danneggiare l’azienda altrui. E del fatto illecito di commessi e domestici nell’esercizio delle loro funzioni sono responsabili padroni e committenti, pertanto è richiesta la massima attenzione.
In assenza di presupposti per avviare un’azione per concorrenza sleale, invece, l’azienda dispone di ulteriori rimedi, tant’è che la condotta illecita potrebbe essere arginata grazie alla tutela cautelare oppure, in caso di violazione di segreti commerciali riservati, mediante la tutela offerta dal codice penale (ad esempio, il sequestro).

Nelle ipotesi appena elencate, tuttavia, appare lampante che l’imprenditore – sempre se la soluzione prescelta sia adatta al caso che lo occupa – dovrà affrontare costi molto più elevati a differenza di quelli che avrebbe sopportato per costituire un valido contratto ad hoc.
In definitiva, dunque, meglio un contratto prima che un contenzioso poi, perché un buon accordo non è soltanto uno strumento giuridico ma un investimento per tutelare l’impresa a tutto tondo.

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Il corretto utilizzo delle opere derivate dall’intelligenza artificiale

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Il dilagante utilizzo dell’intelligenza artificiale (di seguito, per brevità, “AI”) anche nel nostro paese ha portato il legislatore italiano a prevedere un’apposita Legge (L. 132/2025) che ha finito per affiancare l’AI Act europeo.

Considerati i rischi connessi, l’impiego dell’AI presuppone una conoscenza approfondita del diritto d’autore e delle condizioni d’uso delle relative piattaforme. Quindi, aziende e privati sono in qualche maniera obbligati a comprendere il modo giusto e lecito per integrare il proprio lavoro con tali innovativi strumenti.

Ma quali sono i rischi correlati allo sfruttamento dell’AI?

Il primo e senza dubbio il più importante è quello di incorrere in svariate violazioni a causa dell’impiego scorretto dell’opera derivata, a prescindere se questa riguardi un testo, un’immagine, un suono od altro.

Ciò accade quando l’opera derivata – priva di un apporto umano creativo, nuovo ed originale – discenda da opere già esistenti e protette. Basti pensare al progetto di un interior design ed alla condotta di un terzo volta ad appropiarsene in maniera illegittima per venderlo ai suoi clienti.

Ai sensi della Legge sul diritto di autore, l’autore medesimo vanta sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi danno arrecatole. Del resto, capita frequentemente di offendere onore e reputazione dell’autore attraverso modifiche inopportune delle opere derivate.

In tale contesto, l’interesse dell’autore resta un elemento fondamentale e non va pertanto leso. Solo il suo consenso permetterà o meno la diffusione dell’opera da parte del terzo. Peraltro, l’autore gode di un diritto automatico rispetto all’opera, diversamente ad esempio dal soggetto che intenda sottoporla a copyright.

In fin dei conti, l’autorizzazione dell’autore non viene richiesta soltanto in una ben determinata circostanza: riproduzione per finalità didattico/educative, a patto che la fonte autoriale venga comunque citata per ricondurre la paternità dell’opera al suo legittimo autore.

Al netto di tutto, abbiamo una certezza: l’AI resta un mero strumento, per cui non può essere titolare di diritti d’autore né responsabile.

Al contrario, i produttori di AI risponderanno di eventuali danni cagionati per mezzo dei loro sistemi. Costoro sono di conseguenza tenuti a filtrare i contenuti lavorati dall’AI, rendendo riconoscibile il prodotto umano rispetto a quello generato.

Una seconda certezza è la seguente: qualsiasi utilizzatore deve accettare un contratto con la piattaforma AI.

La stragrande maggioranza dei testi contrattuali prevede che il consenso venga prestato per l’addestramento ed il miglioramento dell’AI, per attestare la titolarità degli input e per accettare la clausola che non permette di divenire proprietari degli output.

In quest’ultima ipotesi, l’utilizzatore finisce per attribuire potere contrattuale al legittimo proprietario del contenuto e non all’AI, dunque il medesimo proprietario, in qualunque momento, potrà revocare l’uso del contenuto.

Ne discende che l’utilizzatore dispone medio tempore di una semplice licenza d’uso sul prodotto dell’AI, fermo restando la sua responsabilità circa l’impiego del contenuto derivato.

Risulta indispensabile che chi faccia uso dell’AI lo dichiari esplicitamente, come ad esempio gli Studi professionali al momento dell’accettazione dell’incarico. Ed il modo migliore ed esaustivo per ottemperare a quest’obbligo è quello di rimandare al sito internet, oltre che a condizioni e a termini della specifica piattaforma.

Di fondamentale rilevanza appare altresì l’obbligo per le attività professionali di limitare l’uso dell’AI al solo supporto, dovendo prevalere la prestazione intellettuale.

Nelle attività professionali, tuttavia, non bisogna ricomprendere soltanto i professionisti tenuti ad iscriversi ad uno specifico albo, ma oltremodo le professioni intellettuali che dispongono di P. I.V.A.

Ebbene, ad oggi sembra che l’AI stia facendo passi da gigante e questo dato impone agli utilizzatori di tutelarsi in anticipo da tutti quei rischi correlati all’uso delle opere derivate dall’AI.

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Come proteggersi dall’infedeltà di dipendenti e collaboratori?

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Dipendenti e collaboratori storici di aziende o privati rivestono un ruolo fondamentale nel contesto ove sono inseriti, a prescindere dall’occupazione specifica ricoperta.
Infatti, costoro acquisiscono negli anni di lavoro esperienza e conoscenze tali da rendere sistematiche azioni, processi, decisioni ed operati, qualificandosi e distinguendosi dai competitors di altre realtà.
Così, dipendenti e collaboratori entrano in possesso di un particolare background che caratterizza la stessa azienda od il privato a cui fanno riferimento.

L’argomento in discorso diviene particolarmente delicato quando dipendenti e collaboratori accedono a segreti commerciali, ossia a quell’insieme di informazioni secretate aventi un valore tangibile.
Esistono del resto assets che non per forza sono stati oggetto di brevetto o che comunque non finiscono sul mercato, pertanto irreplicabili. Basti ad esempio pensare alla ricetta della Coca-Cola.
Ebbene, laddove per semplificare prendessimo a riferimento un’azienda come quella appena citata, il chimico che rassegnasse le dimissioni potrebbe benissimo rappresentare una grande minaccia o ad ogni modo un pericolo per la Società che lo perde, essendo a conoscenza dei punti di forza ma anche delle debolezze della stessa.

L’infedeltà del dipendente o del collaboratore, tuttavia, non va ridotta a qualcosa d’istantaneo, infatti dimissioni o licenziamento sono spesso il culmine di un processo a più steps, caratterizzato da ripetute azioni dannose: il download di dati sensibili e coperti da segreto su supporti personali, l’appropriazione di modelli, ecc., sono modi apparentemente legittimi e allo stesso momento devastanti per i datori di lavoro, i quali, senza accorgimento alcuno, saranno costretti a fare i conti con una sottrazione lenta e silenziosa in grado di determinare anche il fallimento aziendale.

Per tutte queste ragioni diventano essenziali patti chiari e specifici di non divulgazione, accordi di non concorrenza, il costante mutamento di password relative a banche dati, software e strumenti di lavoro quotidiano, oltre alla restituzione dei dispositivi elettronici appartenenti ai datori di lavoro.
Assolutamente da non sottovalutare, specie all’interno di un eventuale contenzioso giudiziale, sono poi le prove. Custodire prove, tipo messaggi, documenti o mail, diviene una pratica intelligente e fondamentale per ricostruire le dinamiche dei fatti e verificare l’esistenza del danno patito.

Gli strumenti giudiziali a disposizione di aziende e privati sono molteplici, tuttavia vanno adottati coerentemente, proporzionalmente e a seconda del caso specifico.
Il procedimento cautelare è uno di questi e viene adoperato per agire in maniera immediata rispetto ad una situazione di pericolo.
In questo scenario, pur in assenza di una vera e propria decisione di merito, il ricorrente può beneficiare di tutele stabili e magari definire medio tempore la vicenda in via bonaria.
Il cautelare è un procedimento che consente, attraverso la dimostrazione del fumus boni iuris e del periculum in mora:
– la pubblicazione del provvedimento da parte del Giudice -> per restituire credibilità commerciale a colui che ottiene una favorevole pronuncia giudiziale;
– l’ordine di esibizione -> per obbligare un soggetto a produrre un documento decisivo;
– la descrizione -> per conservare qualcosa ben determinata ed impedire che vada perduta;
– l’inibitoria -> volta a far cessare una certa condotta;
– il sequestro -> da mettere in pratica in un luogo individuato, quando v’è un elevato rischio di disgregazione, per custodire un oggetto rilevante ed alterabile, impedire la sua distruzione o non dare seguito alla condotta lesiva servendosi proprio di quell’oggetto specifico.
È però doveroso sottolineare che tali suddetti rimedi, specialmente la descrizione, vanno basati su prove capaci di non generare la ghiotta occasione per controparte di incardinare un altro giudizio e dimostrare che la prova acquisita è stata ottenuta in modo illegittimo (ad es., in violazione della privacy).

Resta inteso che, al di fuori delle ipotesi sopra elencate, altri rimedi esperibili sono il ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione dinanzi ad un Organismo che nomina un mediatore terzo ed imparziale o la negoziazione assistita da avvocati, così come anche la stipula di un atto di transazione, senza contare i casi in cui la condotta illecita rientra nella fattispecie di cui all’art. 623 c.p. (“Rivelazione di segreti scientifici o industriali”), assumendo rilievo squisitamente penale a condizione che la persona offesa sporga querela.

Ai fini della quantificazione del danno in giudizio, bisogna evidenziare che lo stesso va calcolato in concreto: sulla scorta di dati precisi e reali (ad es., vantaggio temporale ottenuto da controparte per acquisire il cliente; introito perduto dal ricorrente e spese da questo sostenute per arginare il fatto lesivo), il giudice deve essere posto nella condizione di misurare il medesimo danno.

Software e proprietà intellettuale: elementi chiave per tutelare aziende e privati

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Il software non può essere ridotto a mero codice scritto, perché è un vero e proprio programma, derivante da un progetto o più in generale da un’idea, volto a risolvere problemi complessi e, in determinati casi, a migliorare la produttività.

Il software sottende un insieme di conoscenze: il c.d. know-how, che prenderà forma e sostanza nella pratica.

Ogni software ha come minimo comune denominatore il codice sorgente e l’algoritmo, che ne costituiscono il nucleo e ne definiscono il funzionamento.

I predetti elementi appartengono allo sviluppatore ed è buona regola che questo li custodisca su piattaforme sicure e difficilmente accessibili.

A meno che sia previsto contrattualmente, lo sviluppatore a cui viene commissionata la creazione del software è tenuto a non impedirne l’accesso al committente, il quale possiede tutte le capacità per leggere il codice sorgente, in quanto il suo linguaggio di programmazione risulta umanamente comprensibile (a differenza del codice oggetto, ad esempio, che invece si estrinseca in un codice binario decriptabile solo dagli addetti ai lavori).

Il committente detiene la proprietà del software quando: 1) il software derivi da un incarico dato dal committente allo sviluppatore; 2) lo sviluppatore ha semplicemente eseguito il progetto del committente; 3) il software è stato in totofinanziato dal committente e sarà parte integrante dei suoi processi produttivi.

È bene sottolineare che la prova circa la paternità del software potrà essere fornita con ogni mezzo.

Al fine di sviluppare un software, dunque, capita spesso che aziende e privati si rivolgano a terzi specialisti del settore. Diviene allora estremamente importante comprendere cosa va condiviso e cosa va mantenuto segreto. Il primo step, infatti, consiste solitamente nel chiedere un preventivo di spesa e ciò comporta necessariamente condividere la propria idea. Dal punto di vista legale, però, l’idea di business non va integralmente svelata, salvo si opti di far sottoscrivere allo sviluppatore un contratto di riservatezza.

In tale ultimo caso, il committente potrà liberamente definire i dettagli del progetto e mettere a disposizione le giuste risorse utili al perfezionamento dell’idea, anche dal punto di vista economico.

D’altro canto, la software house deve guardarsi bene da eventuali eccezioni sollevabili dal committente. Sul punto, a titolo esemplificativo, la software house potrebbe incorrere in violazioni sulla consegna, dovute a ritardi su tempistiche predefinite, così come in violazioni sulla conformità del prodotto, che magari non presenta specifiche essenziali per il corretto funzionamento.

Il software, così come il codice sorgente, possono essere oggetto di tutela giuridica tramite registrazione di marchio (protezione del segno distintivo), brevetto (protezione della tecnica), design (protezione delle grafiche) e contratti di riservatezza.

Con gli anzidetti strumenti risulta possibile salvaguardare aziende e privati nel modo più congruo e si mantiene un vantaggio competitivo sui terzi.

Per un’azienda diventa indispensabile che le giuste misure di protezione siano messe in atto anche nei confronti dei dipendenti, giacché costoro, specie se rivestono ruoli centrali o comunque storici, potrebbero condividere il know-how aziendale acquisito nel tempo con la concorrenza.

Quando un soggetto ha intenzione di servirsi della tutela contrattuale sul software non esiste però un modello standard di riferimento, infatti ogni contratto va scelto e adattato al caso di specie, optando per clausole attinenti alla questione reale. Tendenzialmente, non vanno tuttavia tralasciate quelle di riservatezza e di esclusiva, soprattutto allo scopo di avere garanzie postcessazione del rapporto di lavoro.

In aggiunta, è prassi prevedere la giurisdizione, cause di risoluzione per inadempimento, modalità di recesso e disdetta, impiegare penali ed esplicitare il funzionamento delle royalties.

Nello specifico, laddove il software dovesse essere oggetto di un contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1667 c.c., il committente dovrà denunciare i vizi o le difformità all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta e l’azione si prescriverà in 2 anni dal giorno della consegna dell’opera.

Ex art. 1668 c.c., invece, il committente può chiedere che difformità e vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo risarcimento del danno in caso di colpa dell’appaltatore. Quando, poi, l’opera derivata si dimostrasse del tutto inadatta alla destinazione, il committente godrà del diritto di risolvere il contratto.

Salvo che il contratto non disponga altrimenti, il committente ha il potere altresì di sfruttare il software a livello economico, ma lo stesso vale per il datore di lavoro nel rapporto con il dipendente. Il lavoratore autonomo, invece, ha il diritto di utilizzazione economica per un’attività inventiva ed originale, salvo che il contratto preveda che l’attività sia oggetto del medesimo rapporto e perciò compensata.

Ebbene, all’interno di un quadro in cui il diritto finisce per rincorrere la tecnologia, regola aurea resta dover disciplinare prima di tutto utilizzo e titolarità del software.

Posta l’ampiezza e la complessità della normativa, la proprietà intellettuale si erige a chiave di volta e scudo del progresso tecnologico.

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Le modifiche al codice deontologico forense: doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie

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In Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 202 dell’01/09/2025 sono state pubblicate le modifiche al titolo IV del codice deontologico forense, entrate in vigore dall’01/11/2025, mutando la stessa intitolazione dell’anzidetto titolo in: “Doveri dell’avvocato nel processo e nei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie”.

La ratio ispiratrice delle modifiche in discorso è quella di far sì che l’attività professionale svolta dall’avvocato sia pienamente rispettosa dei diritti del singolo e dei doveri generali della professione forense a beneficio della collettività.

Nello specifico, gli articoli del codice deontologico oggetto di mutazione sono stati i seguenti: 48, 50, 51, 56, 61, 62 e 62-bis.

L’art. 48, rubricato “Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega”, equipara ora la corrispondenza che contiene proposte transattive, insieme alle relative risposte, a quella catalogabile come riservata, anche per quanto attiene la consegna al cliente.

In tal caso, quindi, la riservatezza caratterizza entrambe le predette categorie di documenti.

L’art. 50, rubricato “Dovere di verità”, al comma 6 limita l’obbligo di discovery gravante sul legale a tutti quei provvedimenti di cui lo stesso professionista abbia conoscenza, così da arginare dubbi su addebiti deontologici mossi per responsabilità oggettiva. Per questo, l’avvocato dovrà indicare i provvedimenti già ottenuti e che conosce, anche laddove fossero di rigetto, nella presentazione di istanze o richieste che concernono lo stesso fatto.

L’art. 51, rubricato “La testimonianza dell’avvocato”, con il comma 2 intende far astenere l’avvocato dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi e sul contenuto della corrispondenza riservata, oltre che su quella avente ad oggetto proposte conciliative e relativi riscontri tra colleghi.

L’art. 56, rubricato “Ascolto del minore”, al comma 1 apre con una clausola di riserva per l’avvocato, ossia “Salvo che sia stato nominato curatore speciale del minore”, per poi recitare che l’avvocato non potrà ascoltare il minore degli anni diciotto qualora non abbia ricevuto il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

Al comma 1-bis, invece, l’articolo in esame richiede che l’avvocato che ascolti il minore debba osservare pedissequamente modalità che assicurino il suo interesse preminente sulla scorta dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali.

L’art. 61, rubricato “Arbitrato”, valorizza invece l’indipendenza, l’imparzialità, la chiarezza e la lealtà dell’avvocato nominato arbitro.

Al comma 3, l’articolo di specie enuclea casi in cui l’avvocato non deve accettare la nomina ad arbitro: una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un altro professionista di lui socio o con lui associato oppure che eserciti negli stessi locali o collabori a livello professionale in modo non occasionale.

Al comma 7, inoltre, estende il divieto di intrattenere rapporti professionali dell’avvocato arbitro a colleghi soci, associati o che esercitino negli stessi locali o collaborino professionalmente in maniera non occasionale.

L’art. 62, rubricato “Mediazione”, al comma 3, lettera b), oggi detta che l’avvocato non debba assumere il ruolo di mediatore se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da un professionista di lui socio o con lui associato o che eserciti negli stessi locali e collabori professionalmente in maniera non occasionale.

L’art. 62-bis, rubricato “Negoziazione assistita”, impone l’obbligo di lealtà all’avvocato che assiste il proprio cliente nella procedura di negoziazione assistita rispetto alle parti, ai difensori e ai terzi. Ciò, viepiù, si estende anche all’attività di istruzione stragiudiziale.

Nel corso della procedura, poi, l’avvocato è tenuto alla riservatezza circa le informazioni ricevute. Infatti, le dichiarazioni rese e le informazioni ottenute in negoziazione non potranno essere impiegate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto, eccetto le dichiarazioni acquisite nell’istruzione stragiudiziale.

All’avvocato che assiste la parte in negoziazione è altresì fatto obbligo di non intrattenersi con terzi chiamati a rendere dichiarazioni nel procedimento o con persone informate sui fatti con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

All’avvocato è da ultimo vietato di impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, a meno che il gravame sia giustificato da fatti sopravvenuti o dei quali dimostri di non aver avuto conoscenza.

Le violazioni comporteranno sanzioni disciplinari che vanno dalla meno grave censura alla più grave sospensione dall’esercizio della professione forense fino a sei mesi.

Le modifiche sopra esposte rappresentano in buona sostanza un nuovo quadro normativo entro il quale ogni avvocato dovrà sapersi muovere al fine di garantire la giusta applicazione del diritto nei confronti dei propri assistiti e non solo.

 

Tutela del segreto industriale e del know-how aziendale nell’era dell’Intelligenza Artificiale

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Nel contesto digitale contemporaneo, caratterizzato da una pervasiva connettività (accesso costante ad internet tramite dispositivi di vario genere), dalla centralità dei dati ormai considerati una risorsa strategica (“data is the new oil”), dall’incremento esponenziale della digitalizzazione dei processi e dall’impiego sistematico di algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning, si impone per le imprese la necessità di approntare misure adeguate a protezione del proprio patrimonio immateriale. Difatti, il know-how, le procedure tecniche, gli algoritmi, così come ogni altra informazione aziendale riservata, richiedono oggi forme di tutela che vadano oltre la tradizionale protezione offerta da marchi e brevetti, integrandosi in strategie giuridiche e operative strutturate.

Ai sensi dell’art. 98 del Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. 30/2005), sono considerati segreti commerciali “le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che siano segrete, abbiano valore economico in quanto segrete e siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle tali”. La giurisprudenza nazionale ha progressivamente ampliato la portata della nozione, avendo definito il know-how come il complesso di conoscenze e competenze organizzative e produttive indispensabili per la realizzazione, gestione e manutenzione di un apparato industriale (Cass. pen., n. 25008/2001), includendovi anche combinazioni tecniche non brevettabili ma suscettibili di generare un vantaggio competitivo (Cass. pen., n. 16975/2020). Inoltre, è stata riconosciuta la rilevanza penale della rivelazione anche parziale di un processo produttivo pur in assenza di una sottrazione documentale completa (Cass. pen., sez. V, n. 3211/2024).

L’evoluzione tecnologica ha però modificato radicalmente le modalità attraverso le quali tali informazioni possono essere compromesse. L’accesso da remoto, la collaborazione su piattaforme digitali, l’utilizzo di soluzioni cloud e l’impiego di sistemi AI, moltiplicano i vettori del rischio, determinando fenomeni di appropriazione indebita che sfuggono ai tradizionali paradigmi di sottrazione fisica.

Una delle pratiche più insidiose è rappresentata dallo scraping automatizzato, ovvero l’estrazione sistematica di dati tramite bot da ambienti digitali. Qualora le informazioni non siano liberamente accessibili, ma protette anche solo debolmente (repository pseudo-pubblici o vulnerabilità cloud), tale condotta può integrare fattispecie illecite, rilevanti sia civilmente sia penalmente, configurando, in taluni casi, l’accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) o la rivelazione di segreti industriali (art. 623 c.p.).

A livello normativo, la Direttiva (UE) 2016/943 ha imposto agli Stati membri di prevedere tutele efficaci anche in caso di acquisizione non autorizzata tramite accesso, appropriazione o copia di file elettronici. Il recepimento è avvenuto con il D.lgs. 63/2018, che ha integrato nel nostro ordinamento un regime di protezione organico, condizionato tuttavia all’adozione, da parte dell’impresa, di misure ragionevolmente adeguate alla conservazione della riservatezza.

In ambito europeo, un ulteriore impulso alla protezione del patrimonio costituito da dati e informazioni riservate deriva dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act – entrato in vigore nell’agosto 2024. Esso disciplina l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, individuando quelli “ad alto rischio” e imponendo obblighi di valutazione, trasparenza, audit e tracciabilità. In attuazione del Regolamento, il disegno di legge italiano approvato il 20 marzo 2025 in Senato prevede aggravanti specifiche per i reati commessi mediante l’uso di IA, imponendo l’aggiornamento dei modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001, integrandoli con protocolli di gestione dell’intelligenza artificiale.

Alla luce del mutato quadro normativo e tecnologico, risulta imprescindibile per le imprese adottare una cultura organizzativa fondata sulla riservatezza, accompagnata da un sistema di governance integrata, attraverso l’utilizzo di misure di natura tecnica, contrattuale e organizzativa. Tali misure comprendono:

  • la mappatura e classificazione del patrimonio informativo rilevante (dati, algoritmi, procedimenti);
  • l’adozione di policy aziendali con tracciabilità digitale degli accessi e dei flussi informativi;
  • l’aggiornamento della contrattualistica con clausole specifiche di riservatezza, proprietà intellettuale e non concorrenza, estese anche a fornitori e partner tecnologici;
  • l’implementazione di strumenti tecnici quali cifratura, autenticazione forte, segmentazione dei sistemi e accesso differenziato;
  • la conformità ai requisiti del Regolamento AI e dei modelli 231, con previsione di audit periodici e formazione del personale;
  • l’adozione di procedure reattive e preventive, tra cui sistemi di whistleblowing e protocolli di risposta immediata a violazioni o fughe di dati.

In conclusione, implementare il sistema aziendale nella maniera sopra descritta significa non solo prevenire i rischi, ma valorizzare e rendere difendibile il proprio patrimonio immateriale, anche in un contesto dove l’IA può trasformarsi in strumento di concorrenza sleale e violazione del segreto.

Uno sguardo al Decreto Sicurezza: il provvedimento in sei macro-punti fondamentali

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Il nuovo “Decreto Sicurezza” (D.L. n. 48/2025), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2025, è già in vigore. Si tratta di un provvedimento variegato e complesso che interviene su diversi fronti: dal contrasto al terrorismo, passando per l’introduzione di numerose fattispecie di reato, per finire col rafforzamento delle tutele previste per le forze dell’ordine. Al di là delle tante critiche che il provvedimento ha attirato a sé e su cui non riteniamo di doverci soffermare, ci sembra opportuno gettare un primo sguardo sulle novità principali.

  1. Ampliamento dello strumentario nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Nell’ambito della lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata viene introdotta la nuova fattispecie di reato della detenzione di materiale con finalità di terrorismo che punisce con la reclusione da due mesi a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l’utilizzo di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.3, c.p.). All’art. 435, c.p. (“Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti”) viene inoltre introdotto un comma 2 che, fatte salve le ipotesi di concorso nel reato, estende la punibilità a coloro che, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o l’uso di materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, o su qualsiasi altra tecnica o metodo per il compimento dei delitti non colposi previsti dallo stesso titolo.

Vengono infine rafforzati i controlli sui noleggi auto, le cui finalità preventive vengono ora estese ai reati in materia di criminalità organizzata, anche di stampo mafioso.

  1. Nuove norme in materia antimafia.

In tema di documentazione antimafia, è ora previsto che il Prefetto possa, su istanza dell’interessato e in casi eccezionali, limitare alcuni effetti dell’interdittiva antimafia al fine di assicurare che l’imprenditore individuale non perda ogni mezzo di sostentamento.

Vi è inoltre l’estensione dei benefici previsti per i superstiti delle vittime della mafia anche al coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado del destinatario di una delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia o dei soggetti sottoposti a procedimento penale per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., qualora risulti che al momento del fatto il richiedente avesse già definitivamente interrotto ogni rapporto personale e patrimoniale.

Sempre nell’ambito della disciplina antimafia, poi, si assiste alla introduzione del c.d. contratto di rete nel novero delle figure sottoposte a verifica antimafia.

Da ultimo, si segnala l’intervento di importanti modifiche riguardanti la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alle mafie, finalizzate a garantire maggiore trasparenza ed efficienza.

  1. Introduzione di nuove fattispecie di reato e circostanze aggravanti per fenomeni di recente clamore mediatico.

Il Decreto Sicurezza introduce una serie di nuove fattispecie di reato, tutte accomunate dall’essere ricollegate a fenomeni che, in vario modo, sono di recente balzate agli onori della cronaca.

In primo luogo, si introduce il delitto di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis, c.p.), con il quale si punisce con la reclusione da due a sette anni “chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui ovvero impedisce il rientro del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente” nonché “chiunque si appropria, con artifizi o raggiri, di un immobile altrui ovvero cede ad altri l’immobile occupato”. La norma si applica anche alle pertinenze dell’immobile.

Il blocco stradale e ferroviario, che fino all’introduzione del D.L. in esame era un mero illecito amministrativo, diviene ora un delitto punito con la reclusione fino ad un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto viene commesso da più persone, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Si introduce, inoltre, il nuovo reato di rivolta in carcere (art. 415-bis, c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, comma 7.1, T.U. Immigrazione) che punisce con la reclusione – rispettivamente – da uno a cinque anni e da uno a quattro anni chi vi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità; reclusione che sale ad un massimo di diciotto anni per il caso in cui ne scaturisca l’evento morte o lesioni gravi. Pene elevate vengono inoltre previste per chi organizza o guida la rivolta.

Con l’intento di rafforzare gli strumenti di prevenzione e repressione delle truffe perpetrate a danno dei soggetti più deboli, in particolare gli anziani, viene introdotta una nuova ed apposita ipotesi di truffa aggravata che, tra l’altro, prevede la possibilità di procedere con l’arresto in flagranza.

Viene inoltre introdotta una nuova circostanza aggravante comune per i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità, pubblica e individuale, la libertà personale e il patrimonio, con l’evidente intento del contrasto al fenomeno dei borseggi: l’aver commesso il fatto all’interno o nelle immediate vicinanze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno di convogli adibiti al trasporto di passeggeri.

Infine, ancora nell’ottica del contrasto ai c.d. delitti urbani, vengono aumentate le pene per chi impiega minori sino a sedici anni per commettere il reato di accattonaggio e viene introdotta un’aggravante per il caso in cui il fatto sia commesso con violenza o minaccia o nei confronti dei medesimi soggetti minori o di persona comunque non imputabile.

  1. Istituti penitenziari: lavoro e detenute madri.

Con l’intento di favorire il lavoro dei detenuti, anche extra-moenia, il Decreto, in attuazione del principio di solidarietà sociale, estende la definizione di “persone svantaggiate” anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari nonché agli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari.

Ancora in materia di esecuzione della pena, viene abrogata la disposizione che prevedeva il rinvio obbligatorio della pena per le detenute incinte o con figli a carico, al contempo introducendo quello facoltativo. È poi prevista una preclusione per il caso in cui dal rinvio facoltativo possa derivare il pericolo di commissione di ulteriori delitti. Si introduce, inoltre, l’obbligo per il giudice di disporre la misura della custodia cautelare negli istituti a custodia attenuata per le donne incinte o con prole di età inferiore ad un anno.

  1. Rafforzamento delle tutele per le forze dell’ordine.

Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia e i militari. Si introduce una circostanza aggravante per il delitto di violenza, minaccia o resistenza a pubblico ufficiale per il caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con aumento della pena sino alla metà.

Si introduce, inoltre, il nuovo reato di lesioni personali cagionate in danno dei medesimi soggetti di cui sopra nell’atto dell’adempimento delle loro funzioni o comunque a causa dello stesso.

Le forze di polizia potranno ora indossare bodycam sulle loro divise, al fine di registrare le operazioni di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili ed in ambito ferroviario, anche a bordo treno. La stessa facoltà viene prevista all’interno degli istituti penitenziari.

Infine, anche gli agenti, come gli ufficiali, sono ora autorizzati a portare con sé armi private senza licenza quando non sono in servizio.

  1. Stop alla c.d. cannabis light.

Infine, si segnala l’introduzione, all’interno della L. n. 242/2016, dell’espresso divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze, anche se a basso contenuto di THC, per scopi diversi da quelli consentiti in via eccezionale dalla medesima legge.

Regolamento UE in materia di deforestazione (EUDR): nuova deadline per l’adeguamento

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  1. La nuova deadline.

Lo scorso 14 novembre il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la proposta della Commissione Europea di rinviare di un anno l’applicazione del Regolamento UE in materia di deforestazione – EUDR (Reg. UE n. 2023/1115). Esso, mirando a garantire che alcuni prodotti esportati ed importati da e verso l’Unione (o anche semplicemente messi a disposizione del mercato comunitario) non provengano da terreni oggetto di deforestazione, impone nuovi ed importanti obblighi in capo alle imprese ed all’intera filiera produttiva.

In recepimento delle forti preoccupazioni espresse dagli Stati membri, dai Paesi terzi e dalle varie parti coinvolte in ordine all’impossibilità di provvedere ad una effettiva attuazione delle nuove disposizioni già a partire dal 30 dicembre 2024, così come originariamente previsto, sono dunque state ampliate le tempistiche per l’applicazione della nuova normativa, al fine di permettere alle imprese e alle autorità competenti di prepararsi al meglio.

In particolare, in seguito alla modifica, operatori e commercianti avranno tempo sino al 30 dicembre 2025 per adeguarsi, mentre le PMI potranno provvedere entro il 30 giugno 2026.

Ma cosa prevede il Regolamento?

  1. Il Regolamento in breve: contesto, obiettivi e disciplina di fondo.

La deforestazione e il degrado forestale avanzano ad un ritmo incalzante, contribuendo al riscaldamento globale e alla perdita di biodiversità. La principale causa del fenomeno è da rintracciarsi nell’espansione dei terreni agricoli connessa alla produzione di materie prime come bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. L’UE, essendo tra i maggiori consumatori di tali materie prime, ha dunque deciso di ridurre il proprio contributo alla deforestazione e al degrado forestale facendo in modo che gli unici prodotti “abilitati” a circolare all’interno del proprio mercato siano quelli “a deforestazione zero”.

In quest’ottica, il Regolamento, entrato in vigore a giugno 2023, va a regolamentare l’immissione sul mercato dell’Unione e l’esportazione di prodotti che “contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando come materie prime bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno e, in particolare, impone un divieto totale di circolazione per tutte le merci ed i beni che non soddisfano le seguenti tre condizioni:

  • siano a deforestazione zero;
  • siano stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel Paese di produzione;
  • siano coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Dette misure si inseriscono nell’alveo della strategia UE per la promozione di una crescita economica sostenibile che spinga le imprese a considerare nelle proprie scelte economiche anche valutazioni su rischi ambientali e sociali, imponendo alle stesse importanti obblighi di Due diligence e trasparenza.

  1. A chi si applica?

Il Regolamento si applica a due tipologie di soggetti:

  • gli operatori: intendendosi per essi “la persona fisica o giuridica che nel corso di un’attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato o li esporta”;
  • i commercianti: intendendosi per questi ultimi “la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall’operatore, che nel corso di un’attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato”.
  1. I nuovi obblighi di Due diligence.

Ai sensi del Regolamento, i prodotti conformi, che in quanto tali possono essere importati, commercializzati o esportati, sono quelli “a deforestazione zero”, prodotti in conformità alla legislazione vigente nel Paese di produzione e coperti da una “dichiarazione di dovuta diligenza”.

Operatori e commercianti dovranno dunque attuare un efficace sistema di Due diligence, nell’ambito del quale occorrerà che gli stessi provvedano a:

  • raccogliere informazioni rilevanti, vale a dire documenti e dati adeguati e verificabili dai quali si possa desumere che i prodotti interessati sono conformi al Regolamento (tra questi, in particolare, la tipologia e quantità di prodotto, il Paese di produzione e la geolocalizzazione dell’appezzamento o degli appezzamenti di terreno in cui le materie prime sono state prodotte);
  • valutare il rischio di deforestazione e degrado forestale;
  • laddove le valutazioni compiute abbiano condotto a ritenere che il rischio sia significativo, mettere in atto una serie di misure per l’attenuazione di detto rischio, sino a che lo stesso non abbia raggiunto un livello quantomeno “trascurabile”;
  • laddove il rischio di non conformità sia (originariamente o per l’effetto delle misure di attenuazione) “nullo o trascurabile”, emettere una dichiarazione di dovuta diligenza da caricare sul portale telematico appositamente predisposto.

Si potrà commercializzare i prodotti solamente nel caso in cui si sia giunti alla conclusione che il rischio di non conformità sia nullo o trascurabile.

Per il caso in cui i Paesi di produzione rientrino tra quelli non classificati “ad alto rischio”, gli operatori ed i commercianti potranno attuare una Due diligence semplificata, dovendo provvedere a raccogliere le informazioni relative ai Paesi di produzione, ma senza dover effettuare la valutazione del rischio e la eventuale attuazione delle misure di attenuazione.

  1. Quali sanzioni?

Il Regolamento porta con sé un importante apparato sanzionatorio, con sanzioni pecuniarie commisurate al danno ambientale e al valore dei beni coinvolti pari ad almeno il 4% del fatturato totale annuo. Inoltre, i prodotti non conformi ed i relativi introiti potranno essere oggetto di confisca e l’operatore economico potrà essere attinto da un provvedimento di esclusione temporanea dall’accesso a finanziamenti pubblici, gare, concessioni e sovvenzioni.

  1. Cosa può fare ADR per i propri Clienti?

Il Team di ADR può supportare i propri Clienti lungo tutte le fasi necessarie alla soddisfazione dei requisiti di conformità previsti dal Regolamento. In particolare, la Società è in grado di:

  • condurre un adeguato Risk Assessment volto a comprendere il livello di coinvolgimento dell’Impresa e delle singole unità produttive nelle aree d’applicazione del Regolamento ed effettuare un attento screening dei prodotti in relazione a quanto considerato dalla normativa;
  • definire, sulla base delle valutazioni svolte, un’adeguata tabella di marcia che consenta di individuare le singole azioni da porre in essere per adeguarsi in tempo utile ai nuovi obblighi;
  • implementare un efficace sistema di Due diligence, integrato nei vari processi coinvolti;
  • implementare un adeguato sistema di controllo e aggiornamento che consenta di effettuare check continui con riguardo agli sviluppi normativi e alla idoneità delle misure adottate;
  • realizzare e condurre una valida formazione sui nuovi obblighi di Due diligence rispetto alle singole funzioni coinvolte.

Download del software non licenziato da parte del dipendente: cosa rischia l’Azienda?

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Ad oggi la tecnologia rappresenta per le aziende uno strumento irrinunciabile. Le infrastrutture informatiche e telematiche garantiscono un grado di efficienza elevato lungo tutte le fasi produttive. Eppure, tali strumenti portano con loro anche una gran mole di rischi che non sempre paiono adeguatamente valutati da imprenditori e manager.

Se da un lato i rischi rispetto ai quali l’impresa può risultarne diretta danneggiata (i c.d. rischi esterni) sembrerebbero essere oggi largamente conosciuti e discretamente affrontati (si pensi ad un attacco informatico volto a carpire informazioni rilevanti); dall’altro, i rischi c.d. esterni, provenienti da soggetti appartenenti o comunque direttamente collegati all’azienda (dipendenti o fornitori), sono ancora molto spesso sottovalutati, pur potendo esporre l’azienda a varie forme di responsabilità, in primis nei confronti dei terzi danneggiati.

Sotto quest’ultimo profilo, negli ultimi anni ha acquisito una particolare rilevanza il tema dei software scaricati senza licenza da parte del dipendente e all’interno del PC aziendale.

Ad una maggiore implementazione dei controlli da parte delle Software House corrisponde, infatti, una sempre più elevata sensibilità dei Giudici con riguardo al fenomeno.

Ma è bene procedere con ordine.

  1. Conseguenze legali connesse all’utilizzo del software

L’utilizzo del software protetto senza le necessarie licenze e autorizzazioni può avere conseguenze sia sul piano civile sia sul piano prettamente sanzionatorio, amministrativo e finanche penale, a seconda che l’attività venga posta in essere con o senza il fine di trarne profitto.

Lato civilistico, il download e l’utilizzo del software non licenziato espongono il soggetto agente e l’azienda (nel caso in cui si tratti di dipendente o soggetto alla stessa appartenente) all’obbligo di risarcire il danno nei confronti della Software House.

Sul lato strettamente sanzionatorio, la legge sul diritto d’autore (L. 633/1941) distingue tra:

  • chi “duplica, importa, detiene, distribuisce o vende” il software senza licenza al fine di trarne profitto: in tal caso, si profila un’ipotesi di responsabilità penale, essendo prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 ad euro 15.493.
  • e chi “utilizza, duplica, riproduce, acquista o noleggia supporti informatici” senza che vi sia scopo di profitto o lucro:per quest’ultimo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154,00 per ogni singola violazione, oltre alle sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un giornale a diffusione nazionale. Sono poi previsti aggravamenti per i casi di recidiva e di grandi quantità di copie piratate.

Secondo la giurisprudenza, il download e l’utilizzo illecito del software all’interno dell’organizzazione imprenditoriale e commerciale, in quanto attività effettuate a scopo di lucro, deve sempre ritenersi attuato allo scopo di trarne un profitto, consistente innanzitutto nel risparmio di costi ottenuto in forza del mancato pagamento della licenza.

  1. La responsabilità dell’Impresa: dall’obbligo di risarcire il danno alla responsabilità da reato dell’ente.

Per il caso del dipendente che scarica sul PC aziendale un software non licenziato, dunque, la responsabilità si estende anche all’impresa.

Sul piano civile, negli ultimi anni la giurisprudenza ha ricostruito un sistema di responsabilità articolato su più livelli che coinvolge sia la persona giuridica sia i singoli soggetti che rivestono ruoli apicali.

La tendenza è quella di riconoscere una responsabilità diretta dell’azienda ai sensi dell’art. 2043 c.c., ma anche indiretta ai sensi dell’art. 2049 c.c.

Inoltre, i giudici sono sempre più inclini a riscontrare una responsabilità diretta per danni in capo al singolo Amministratore, anche quando questi dimostri di non aver avuto la minima conoscenza della presenza dei software non licenziati nei device aziendali. La responsabilità, infatti, viene in tal caso ricostruita alla stregua di una culpa in vigilando, per omesso controllo circa la liceità delle dotazioni informatiche dell’azienda.

Peraltro, la giurisprudenza ha di molto ampliato il concetto di danno risarcibile, ritenendovi compreso, oltre al lucro cessante (pari al valore delle licenze non pagate), anche il danno morale in misura equivalente al danno patrimoniale.

Il download e l’utilizzo del software piratato all’interno dei PC aziendali può addirittura portare al riconoscimento in capo all’azienda della c.d. responsabilità da reato degli enti di cui al d.lgs. 231/2001. La fattispecie in questione rientra infatti tra i reati che ai sensi di tale decreto possono generare tale forma di responsabilità, diretta e sostanzialmente penale, della persona giuridica. L’impresa potrà quindi essere chiamata a rispondere a tale titolo laddove sia dimostrato che il reato è stato commesso nel suo interesse e/o vantaggio e che la stessa non si è dotata di un modello di organizzazione e gestione idoneo alla prevenzione dell’illecito.

Quali sono le strategie che l’impresa può mettere in atto per evitare addebiti?

Al fine di prevenire simili inconvenienti e le pesanti conseguenze cui potrebbe essere esposta, è importante che l’azienda provveda ad alcuni essenziali adempimenti:

  • procedere ad una dettagliata mappatura degli strumenti informatici e dei software utilizzati;
  • predisporre un adeguato piano di controlli, con cadenza quantomeno trimestrale, sulla liceità di tali dotazioni, con particolare riguardo alla presenza ed alla regolarità delle necessarie licenze;
  • predisporre specifiche procedure ed una adeguata formazione circa le modalità di acquisizione ed utilizzo dei software aziendali;
  • eventualmente, utilizzare software per la gestione delle licenze o comunque strumenti di gestione che consentano di monitorare e garantire che le applicazioni aziendali siano regolari.

ADR può aiutare i propri Clienti ad implementare efficaci sistemi di prevenzione attraverso un approccio integrato con i vari modelli di compliance (in primis il modello 231), consentendo loro di mettersi al riparo da sanzioni.